22.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 352/4


DECISIONE (UE) 2020/1531 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2020

che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e alla gestione del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).

(2)

Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («periodo di transizione») la commissione intergovernativa è un organismo al quale diversi Stati membri assegnano compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria del collegamento fisso sotto la Manica. A tale riguardo, la commissione intergovernativa costituisce pertanto l’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In quanto tale, essa applica le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza e, ai sensi della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), di interoperabilità ferroviaria.

(3)

Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diventerà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). Inoltre, e salvo disposizione contraria nell’ambito di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, il diritto dell’Unione non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.

(4)

Un accordo internazionale con un paese terzo in merito all’applicazione delle norme in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento(UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere un tale accordo solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A causa dell’interazione con la legislazione dell’Unione vigente è altresì necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell’Unione, deliberando secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.

(5)

Con lettera datata 16 luglio 2020 la Francia ha richiesto l’autorizzazione dell’Unione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury.

(6)

Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa quale un’unica autorità preposta alla sicurezza competente per l’intera infrastruttura. Considerata la particolare posizione del collegamento fisso sotto la Manica in quanto collegamento ferroviario che comprende un’unica struttura ingegneristica complessa situata in parte nel territorio francese e in parte in quello di un paese terzo, è opportuno autorizzare la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito riguardante l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria dell’Unione al collegamento fisso sotto la Manica, al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato, fatte salve talune condizioni.

(7)

La commissione intergovernativa può svolgere il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese a condizione che la direttiva (UE) 2016/798 sia modificata e che siano soddisfatte determinate condizioni.

(8)

La commissione intergovernativa dovrebbe applicare le stesse norme all’intero collegamento fisso sotto la Manica. Tali norme dovrebbero essere le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/796 e le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici.

(9)

In conformità del trattato di Canterbury, le controversie tra la Francia e il Regno Unito in merito all’interpretazione o all’applicazione del medesimo trattato devono essere risolte da un collegio arbitrale. Qualora tali controversie sollevino questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione il collegio arbitrale dovrebbe chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») di pronunciarsi in via pregiudiziale su tale questione e dovrebbe essere vincolato a tale pronuncia.

(10)

È necessario stabilire norme specifiche in merito all’attuazione del diritto dell’Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese, al fine di garantire che il diritto dell’Unione sia costantemente applicato in modo corretto e che la Commissione possa sorvegliarne l’applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia anche in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale. A tal fine la Francia dovrebbe mantenere il diritto di agire unilateralmente, se necessario, per garantire l’integrale, corretta e tempestiva applicazione del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla sua giurisdizione.

(11)

Per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, gli organi giurisdizionali ai quali si applica l’articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull’Unione euroepa (TUE) dovrebbero avere la competenza esclusiva per i ricorsi presentati dai concessionari e dagli utilizzatori del collegamento fisso sotto la Manica contro le decisioni della commissione intergovernativa.

(12)

Gli elementi descritti ai considerando da (8) a (11) dovrebbero essere ripresi negli accordi internazionali tra la Francia e il Regno Unito riguardanti il collegamento fisso sotto la Manica. Tali accordi internazionali dovrebbero essere compatibili sotto ogni aspetto con il diritto dell’Unione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali la Francia è autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale («accordo integrativo») con il Regno Unito che intregri il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica («trattato di Canterbury») per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria al collegamento fisso sotto la Manica.

Tale accordo internazionale entra in vigore dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e rispetta le condizioni seguenti:

a)

al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato lungo l’intero collegamento fisso sotto la Manica, la commissione intergovernativa garantisce l’applicazione, per quanto riguarda il collegamento fisso sotto la Manica, delle disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»), inerenti ai compiti delle autorità nazionali preposte alla sicurezza ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/798, e in particolare del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici;

b)

qualora una controversia sottoposta ad arbitrato in conformità dell’articolo 19 del trattato di Canterbury sollevi una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione, il collegio arbitrale non ha il potere di pronunciarsi su tale questione. In tal caso il collegio arbitrale chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione. La pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia è vincolante per il collegio arbitrale;

c)

laddove necessario, in particolare in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale, la Francia mantiene il diritto di agire unilateralmente allo scopo di garantire l’applicazione integrale, corretta e tempestiva del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese;

d)

gli organi giurisdizionali ai quali si applica l’articolo 19, paragrafo 1, TUE hanno la competenza esclusiva per i ricorsi presentati dai concessionari e dagli utilizzatori del collegamento fisso sotto la Manica contro le decisioni della commissione intergovernativa, nella sua funzione di autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi dell’articolo 3, punto 7, della diretteiva (UE) 2016/798;

e)

deve essere compatibile sotto ogni aspetto con il diritto dell’Unione.

Articolo 2

La Francia informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull’accordo integrativo e, se del caso, invita la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore.

Al termine dei negoziati la Francia presenta alla Commissione il progetto di accordo integrativo risultante. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Entro un mese dalla ricezione del progetto di accordo, la Commissione decide se siano state rispettate le condizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione. Se la Commissione decide che i requisiti sono stati rispettati, la Francia può firmare e concludere l’accordo integrativo.

La Francia trasmette alla Commissione una copia dell’accordo integrativo entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l’accordo integrativo debba essere applicato a titolo provvisorio, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Parere del 16 settembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 ottobre 2020.

(3)   GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(5)  Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

(6)  Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).