9.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 329/4


DECISIONE (UE) 2020/1422 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2020

relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applica la parte quarta del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’impegno attuale dell’Unione in materia di pace e sicurezza nel continente africano nell’ambito del Fondo per la pace in Africa (APF) dovrebbe essere mantenuto fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell’applicazione dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (2), quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»), se precedente.

(2)

Le esigenze finanziarie dell’APF per il periodo che va da gennaio a giugno 2021 sono stimate in 113 000 000 EUR.

(3)

È opportuno utilizzare i fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10° Fondo europeo per lo sviluppo («10o FES») per garantire il finanziamento dell’APF fino alla fine di giugno 2021 o fino alla scadenza dell’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE, se precedente. Tali fondi supplementari dovrebbero finanziare il sostegno alle operazioni di pace sotto guida africana.

(4)

I fondi dovrebbero essere utilizzati conformemente al programma d’azione pluriennale pertinente dell’APF e alle norme e alle procedure applicabili all’11° Fondo europeo per lo sviluppo («11o FES»), come previsto dai regolamenti (UE) 2015/322 (3) e (UE) 2018/1877 del Consiglio (4).

(5)

I fondi riutilizzati del 10o FES, precedentemente non impegnati conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo interno relativo all’11o FES o disimpegnati conformemente all’articolo 1, paragrafo 4, di tale accordo, rimangono una risorsa del 10o FES ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo interno relativo al 10 o FES (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È stanziato un importo massimo di 113 000 000 EUR proveniente dai fondi disimpegnati da progetti nell’ambito del 10o FES per ricostituire le riserve dell’APF per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2021 o fino alla scadenza dell’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE, se precedente.

Tali fondi sono utilizzati conformemente alle norme e alle procedure previste per l’11o FES.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l’11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 (GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1).

(5)  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).