29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/42


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1352 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica di Malta sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID‐19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 Malta ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Malta per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per Malta un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,7 % e al 50,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL di Malta diminuirà del 6,0 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Malta. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica maltese connessa alle misure riguardanti un’integrazione salariale, una prestazione di invalidità e una prestazione parentale, nonché a sostegno di misure di sanità pubblica per l’erogazione di prestazioni mediche, come illustrato nei considerando da (4) a (7).

(4)

La «legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)» e «l’avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020», citati nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, hanno introdotto un’integrazione salariale relativa alla COVID-19, destinata a lavoratori dipendenti e autonomi, per far fronte alle perturbazioni causate dalla pandemia. I lavoratori dipendenti a tempo pieno impiegati nei settori più colpiti dalla crisi elencati nell’allegato A, di cui all’avviso del governo (per esempio il settore turistico), possono beneficiare di un sostegno alla retribuzione pari a 800 EUR al mese. Nei settori meno colpiti, elencati nell’allegato B, di cui all’avviso del governo, i lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere 160 EUR al mese. A luglio 2020 il regime è stato prorogato fino a settembre 2020 e l’elenco dei settori inclusi nei due allegati è stato rivisto. I settori precedentemente sostenuti nell’ambito del regime ma non inclusi negli aggiornamenti dell’allegato A o B saranno assistiti da un’integrazione salariale pari a 600 EUR per i lavoratori dipendenti a tempo pieno.

(5)

L’«avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020», citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, ha introdotto una prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, che consente alle persone con disabilità che lavorano nel settore privato di rimanere a casa per motivi di salute e sicurezza pur mantenendo il contratto con il loro datore di lavoro. Tale prestazione ammonta a 166,15 EUR alla settimana per i lavoratori a tempo pieno.

(6)

Sulla base dell’«avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020», citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, un regime di prestazioni parentali relativo alla COVID-19 eroga una prestazione a favore dei genitori che lavorano nel settore privato e che sono tenuti a rimanere a casa per prendersi cura di bambini in età scolare. La prestazione è erogata a condizione che il genitore non possa svolgere le proprie funzioni mediante telelavoro. I lavoratori dipendenti a tempo pieno possono ricevere un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR.

(7)

Infine, l’«avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu 2020», citato nella richiesta di Malta del 7 agosto 2020, ha introdotto una misura riguardante prestazioni mediche relative alla COVID-19, a partire dal 27 marzo 2020, per le persone impiegate nel settore privato cui è stato ordinato di non lasciare la propria abitazione e che di conseguenza non hanno potuto recarsi al lavoro. Possono beneficiarne le persone che non hanno la possibilità di lavorare da casa e non sono pagate dal loro datore di lavoro durante l’assenza dal lavoro. Le persone ammissibili ricevono un versamento diretto settimanale di 166,15 EUR.

(8)

Malta soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Malta ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 243 632 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa dell’incremento dell’importo direttamente connesso all’integrazione salariale, alla prestazione di invalidità e alla prestazione parentale relativi alla COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure apportano benefici a una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Malta.

(9)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Malta e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(10)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare Malta a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(11)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(12)

È opportuno che Malta informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(13)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Malta e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Malta soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione di Malta un prestito dell’importo massimo di 243 632 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore di Malta al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   Malta paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

Malta può finanziare le seguenti misure:

a)

l’integrazione salariale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nella «legge maltese sulle imprese (Cap. 463 delle leggi di Malta)/L-Att dwar il-Korporazzjoni għall-Intrapriża tà Malta (Kap. 463 tal-Liġijiet tà Malta)» e dall’«avviso del governo n. 389 del 13 aprile 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 389 tat-13 tà April 2020»;

b)

la prestazione di invalidità relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 331 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 331 tal-25 tà Marzu 2020»;

c)

la prestazione parentale relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 330 del 25 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 330 tal-25 tà Marzu 2020»;

d)

la prestazione medica relativa alla COVID-19, secondo quanto previsto nell’«avviso del governo n. 353 del 30 marzo 2020/Notifikazzjoni tal-Gvern Nru 353 tat-30 tà Marzu, 2020».

Articolo 4

Malta informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.