29.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1345 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 2020

che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2020 la Repubblica ceca ha chiesto l’assistenza finanziaria dell’Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Si prevede che l’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Repubblica ceca per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Repubblica ceca un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,7 % e al 38,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2020 della Commissione, il PIL della Repubblica ceca diminuirà del 7,8 % nel 2020.

(3)

L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro nella Repubblica ceca. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica ceca connessa al regime di riduzione dell’orario lavorativo denominato programma «Antivirus» (con i relativi sottoprogrammi «opzione A» e «opzione B») e a misure analoghe inerenti ai costi non salariali del lavoro (opzione C del programma «Antivirus») o al sostegno ai lavoratori autonomi, illustrati nei considerando da 4 a 8.

(4)

In particolare, la «Risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020», come modificata, la cui base giuridica è l’articolo 120 della «Legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione», come modificata, citati nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, hanno introdotto le opzioni A e B del programma «Antivirus». Tali misure sono intese a compensare in parte i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle ripercussioni economiche negative della pandemia (opzione B), ad esempio dipendenti che non sono in grado di lavorare a causa di restrizioni di viaggio. Nel quadro dell’opzione A, il contributo statale erogato è pari all’80 % dei salari compensativi pagati, fino a un massimale di 39 000 CZK per dipendente al mese. Nel quadro dell’opzione B, il contributo statale ammonta al 60 % dei salari compensativi pagati, fino a un massimale di 29 000 CZK per dipendente al mese. I lavoratori che beneficiano del regime non possono essere licenziati durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro al regime. Le misure sono valide dal 12 marzo al 31 ottobre 2020 (2).

(5)

Inoltre, le autorità hanno introdotto l’opzione C del programma «Antivirus» in virtù della «legge n. 300/2020 Racc.» e della «legge n. 187/2006 Racc.» (3), citate nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020. Tale misura riduce i costi non salariali del lavoro (ad esempio i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro) delle piccole imprese (fino a 50 dipendenti) che mantengono l’occupazione e le retribuzioni a un livello pari almeno al 90 % del livello in essere alla fine di marzo 2020 e a marzo 2020, rispettivamente. Solo il 90 % della spesa totale della misura è oggetto della richiesta, onde garantire che l’assistenza corrisponda alla spesa sostenuta per mantenere l’occupazione. La base di calcolo è limitata al 150 % della retribuzione lorda media nella Repubblica ceca. Il sostegno può essere fornito per una parte o per tutto il periodo compreso tra giugno e agosto 2020 o per una parte di esso.

(6)

Il programma «Pětadvacítka», introdotto dalla «legge n. 159/2020 Racc.» (4), citata nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, garantisce ai lavoratori autonomi che sono stati costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica oltre la normale volatilità aziendale a causa dei rischi del COVID-19 per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un creditodi compensazione di 500 CZK pro capite per ogni giorno civile del periodo del credito di compensazione. Il programma è suddiviso in due periodi di credito: dal 12 marzo al 30 aprile 2020 e dal 1o maggio all’8 giugno 2020. Il credito di compensazione rappresenta gettito cui il governo rinuncia e, ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2020/672, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

(7)

In virtù della «legge n. 136/2020 Racc. (per la sicurezza sociale)» e della «legge n. 134/2020 Racc. (per la sicurezza sanitaria»), citate nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, le autorità hanno introdotto una parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi che continuano la propria attività durante il periodo di erogazione del sostegno. Lo Stato provvede al pagamento del corrispondente contributo dovuto ogni mese da marzo ad agosto 2020. L’entità dell’esenzione è limitata a un livello massimo stabilito dalla legge.

(8)

Infine, in virtù delle «risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo, n. 354 del 31 marzo, n. 514 del 4 maggio e n. 552 del 18 maggio, dell’articolo 14 della legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, come modificata (per i lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale), e dell’articolo 3, lettera h), della «legge n. 47/2002 Racc. sul sostegno alle PMI», come modificata (per tutti gli altri lavoratori autonomi), citati nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, le autorità hanno introdotto l’«indennità di assistenza» per i lavoratori autonomi. Tale misura compensa la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L’importo giornaliero del sostegno è di 424 CZK per il mese di marzo 2020 e 500 CZK da aprile a giugno 2020. Tale sostegno può essere fornito per una parte o per l’intero periodo dal 12 marzo al 30 giugno 2020.

(9)

La Repubblica ceca soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 2 940 446 745 EUR dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure coprono una quota significativa delle imprese e della forza lavoro nella Repubblica ceca. La Repubblica ceca intende finanziare 940 446 745 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione e finanziamenti propri.

(10)

La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Repubblica ceca e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(11)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Repubblica ceca a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’entità e il rilascio di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Repubblica ceca informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Repubblica ceca e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1.   L’Unione mette a disposizione della Repubblica ceca un prestito dell’importo massimo di 2 000 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.

3.   La Commissione eroga l’assistenza finanziaria dell’Unione a favore della Repubblica ceca al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo sul prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5.   La Repubblica ceca paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell’Unione di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l’Unione relativi al prestito concesso a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

6.   La Commissione decide in merito all’importo e all’erogazione delle rate, nonché all’importo delle tranche.

Articolo 3

La Repubblica ceca può finanziare le seguenti misure:

a)

il programma «Antivirus», secondo quanto stabilito nella «risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020», come modificata, la cui base giuridica è l’articolo 120 della «legge n. 435/2004 Racc. sull’occupazione», come modificata;

b)

l’opzione C del programma «Antivirus», secondo quanto previsto nella «legge n. 300/2020 Racc.»;

c)

il programma «Pětadvacítka», secondo quanto previsto nella «legge n. 159/2020 Racc.»;

d)

la parziale esenzione dal versamento dei contribuiti sociali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nella «legge n. 136/2020 Racc.» (per la sicurezza sociale) e nella» legge n. 134/2020» (per la sicurezza sanitaria);

e)

l’«indennità di assistenza» per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nelle «risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo, n. 354 del 31 marzo, n. 514 del 4 maggio e n. 552 del 18 maggio», nell’articolo 14 della «legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio», come modificata (per i lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale), e nell’articolo 3, lettera h), della «legge n. 47/2002 Racc» sul sostegno alle PMI, come modificata (per tutti gli altri lavoratori autonomi).

Articolo 4

La Repubblica ceca informa la Commissione, entro 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Tuttavia, solo la spesa pubblica per il sostegno relativa al periodo che termina il 31 agosto 2020 è stata inclusa nella richiesta del 7 agosto 2020 di cui al considerando (1).

(3)  Legge n. 300/2020 Racc. sull’esenzione dai contributi previdenziali e dai contributi alla politica statale in materia di occupazione, versati da alcuni datori di lavoro in qualità di contribuenti in relazione a misure di emergenza durante l’epidemia nel 2020 e che modifica la legge n. 187/2006 Racc. sull’assicurazione sanitaria, come modificata.

(4)  Legge n. 159/2020 Racc. su un credito di compensazione connesso alle misure di crisi correlate all’incidenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata.