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25.9.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/34 |
DECISIONE (UE) 2020/1331 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 15 settembre 2020
che nomina i capi di unità operative per l’adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità e che abroga la decisione (UE) 2017/936 (BCE/2020/39)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,
vista la Decisione (UE) 2017/935 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità (BCE/2016/42) (2), in particolare l'articolo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è stata istituita una procedura per l'adozione di specifiche decisioni delegate. |
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(2) |
Una decisione di delega diviene efficace al momento dell'adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l'assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega. |
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(3) |
Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell'importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate. |
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(4) |
La decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea (BCE/2017/36) (3) elenca i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate ai sensi dell’articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42). |
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(5) |
L'articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 (4) stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo. |
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(6) |
In data 1° ottobre 2020 avranno luogo modifiche organizzative della vigilanza bancaria della BCE, tra cui la creazione di due nuove aree operative, la redistribuzione dei compiti e la modifica della denominazione delle aree operative. Di conseguenza, la decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) non rispecchierà più la struttura organizzativa della vigilanza bancaria della BCE. |
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(7) |
Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegata l'adozione di decisioni in materia di professionalità e onorabilità. |
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(8) |
Pertanto, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16). |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità
Le decisioni delegate ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2017/935 (BCE/2016/42) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU - ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Verifica dei requisiti di idoneità degli esponenti, e da uno dei seguenti capi di unità operative:
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a) |
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali; |
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b) |
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati; |
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c) |
il direttore generale o un vice direttore generale della Direzione Generale Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, se la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato è condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi. |
Articolo 2
Abrogazione ed entrata in vigore
1. La decisione (UE) 2017/936 (BCE/2017/16) è abrogata.
2. La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2020.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 15 settembre 2020.
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 141 del 1.6.2017, pag.1.
(2) GU L 141, del 1.6.2017, pag. 21.
(3) Decisione (UE) 2017/936 della Banca centrale europea, del 23 maggio 2017, che nomina i capi di unità operative per l'adozione di decisioni delegate in materia di professionalità e onorabilità (BCE/2017/16) (GU L 141 del 1.6.2017, pag. 26).
(4) Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).