23.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 309/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1320 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2020

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

visto il regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1224/2009 stabilisce norme per il controllo di tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell’Unione o da pescherecci dell’Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri.

(2)

A norma dell’articolo 95 di tale regolamento, la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 (3) istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per determinate attività di pesca e determinati bacini marittimi.

(3)

Al fine di tenere conto delle misure di conservazione e gestione della pesca recentemente adottate dall’Unione (4) e delle raccomandazioni (5) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), l’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero dovrebbe essere esteso alle attività di pesca che sfruttano il nasello, il gambero rosa mediterraneo, il gambero viola, il gambero rosso, lo scampo, la triglia di fango, l’occhialone, la sogliola, il corallo rosso, la lampuga e lo spratto. Per motivi di chiarezza è opportuno fornire una definizione di Mar Ionio, Mare di Levante e Mare di Alboràn.

(4)

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza tra gli Stati membri interessati sono condotte, ove del caso, conformemente a piani di impiego congiunto stabiliti dall’Agenzia europea di controllo della pesca a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2019/473. Per poter adempiere ai suoi obblighi ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, e a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473, la Commissione dovrebbe avere accesso alle informazioni scambiate nell’ambito delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/1986.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma.»;

2)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I dati scambiati ai sensi del paragrafo 1 possono comprendere dati personali. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri possono trattare i dati personali cui hanno accesso ai sensi del paragrafo 1 ai fini dell’adempimento dei loro compiti e obblighi nell’ambito dei programmi specifici di controllo e ispezione. L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano, in conformità dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1725, misure intese a garantire un’adeguata protezione dei dati personali.»;

3)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L’EFCA, la Commissione e le autorità degli Stati membri garantiscono la sicurezza del trattamento dei dati personali svolto ai sensi della presente decisione. L’EFCA e le autorità degli Stati membri collaborano allo svolgimento dei compiti connessi alla sicurezza.»;

4)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   L’EFCA, la Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire un’adeguata protezione della riservatezza delle informazioni ricevute ai sensi della presente decisione, conformemente all’articolo 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009.».

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2020

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)   GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29).

(4)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(5)  Raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell’occhialone nel Mare di Alboràn (sottozone geografiche da 1 a 3); raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18); raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca al traino del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16); raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo; raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l’uso di dispositivi ancorati di concentrazione dei pesci nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA CHE SFRUTTANO SPECIE REGOLAMENTATE DALL’ICCAT  (1) NELL’ATLANTICO ORIENTALE E NEL MEDITERRANEO E PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NEL MEDITERRANEO

1)   

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

a)

“Atlantico orientale”, le sottozone CIEM (2) (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) 7, 8, 9 e 10, quali definite nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la divisione FAO (4) 34.1.2.;

b)

“Mediterraneo”, le sottozone FAO 37.1, 37.2 e 37.3 o le sottozone geografiche da 1 a 27 quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

c)

“Adriatico settentrionale” e “Adriatico meridionale”, le sottozone geografiche 17 e 18 quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

d)

“Canale di Sicilia”, le sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

e)

“Mar Ionio”, le sottozone geografiche 19, 20 e 21, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

f)

“Mare di Levante”, le sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27, quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

g)

“Mare di Alborán”, le sottozone geografiche da 1 a 3, quali definite nell’allegato 1 del regolamento (UE) n. 1343/2011.

2)   

Gli Stati membri interessati sono: Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.

3)   

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo;

attività di pesca (compresa quella ricreativa) che sfruttano il pesce spada nel Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano il tonno bianco nel Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano la sardina e l’acciuga nel Mare Adriatico settentrionale e meridionale;

attività di pesca che sfruttano il nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia e nelle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7 e 9, 10, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;

attività di pesca che sfruttano il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia e nelle sottozone CIEM 1, 5, 6 e 9, 10, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;

attività di pesca che sfruttano il gamberello boreale nel Mar di Levante e nel Mar Ionio;

attività di pesca che sfruttano il gambero viola (Aristeus antennatus) nelle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7 e nel Canale di Sicilia;

attività di pesca che sfruttano il gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) nelle sottozone CIEM 9, 10, 11 e nel Canale di Sicilia;

attività di pesca che sfruttano lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle sottozone CIEM 5, 6, 9, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;

attività di pesca che sfruttano la triglia di fango (Mullus barbatus) nelle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e nell’Adriatico settentrionale e nell’Adriatico meridionale;

attività di pesca che sfruttano l’occhialone nel Mare di Alborán;

attività di pesca che sfruttano la sogliola nella sottozona CIEM 17;

attività di pesca che sfruttano il corallo rosso nel Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano la lampuga nelle acque internazionali del Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano l’anguilla europea della specie Anguilla anguilla nelle acque dell’Unione del Mediterraneo;

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4)   

Parametri di riferimento per le ispezioni

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

attività di ispezione in mare.

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti;

b)

ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita).

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti;

c)

ispezioni nelle tonnare e negli allevamenti relativi ad attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

Ogni anno è ispezionato il 100 % delle operazioni d’ingabbiamento e trasferimento presso tonnare e allevamenti, compreso il rilascio in mare del pescato.

«ALLEGATO II

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA NEL MAR NERO

1)   

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

acque dell’Unione del “Mar Nero”, in cui per “Mar Nero” si intende la sottozona geografica 29 della CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

2)   

Gli Stati membri interessati sono la Bulgaria e la Romania.

3)   

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

attività di pesca che sfruttano il rombo chiodato nel Mar Nero;

attività di pesca che sfruttano lo spratto nel Mar Nero;

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

4)   

Parametri di riferimento per le ispezioni

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

attività di ispezione in mare.

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti;

b)

ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita).

Ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

»

(1)  Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico.

(2)  Le zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(3)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(4)  Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

(5)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).