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23.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/1 |
Decisione dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee
del 26 novembre 2020
di non registrare l’Alleanza per la pace e la libertà ASBL
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2020/C 448/01)
L’AUTORITÀ PER I PARTITI POLITICI EUROPEI E LE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,
visti i documenti presentati dall’Alleanza per la pace e la libertà,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 e 26 agosto 2020 l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee («l’Autorità») ha ricevuto una serie di documenti presentati dall’Alleanza per la pace e la libertà ASBL (Alliance for Peace and Freedom ASBL) («APF») ai fini della sua registrazione come partito politico europeo. |
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(2) |
Tali documenti sembravano far riferimento a una precedente registrazione dell’APF come partito politico europeo in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(3) |
Il 27 agosto 2020 l’Autorità ha ricordato all’APF che quest’ultima era stata cancellata dal registro con decisione del 13 settembre 2018 (3) e che ai fini di una nuova registrazione doveva presentare una domanda di registrazione a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
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(4) |
Il 4 settembre 2020 l’APF ha presentato una serie di documenti che sono risultati identici a quelli già forniti il 12 e 26 agosto 2020. |
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(5) |
L’8 settembre 2020 l’Autorità ha ricevuto un modulo di adesione proveniente dalla Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Germania). |
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(6) |
Il 10 settembre 2020 l’Autorità ha ribadito che l’APF doveva presentare domanda per essere registrata come partito politico europeo. |
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(7) |
Il 18 settembre 2020 l’APF ha presentato ulteriori documenti (definiti in appresso, unitamente ai documenti presentati in precedenza, «la domanda»), tra cui i moduli di adesione della Falange Española de las JONS (Spagna) e di E.LA.SYN. (Grecia). |
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(8) |
Il 19 ottobre 2020 l’Autorità ha comunicato all’APF che la domanda era incompleta, osservando inoltre che la trasmissione di tre moduli di adesione relativi a tre soli Stati membri era comunque chiaramente insufficiente ai fini della registrazione. |
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(9) |
Il 26 ottobre 2020 l’Autorità ha adottato una valutazione preliminare indirizzata all’APF nella quale ha rilevato che, in base al suo parere preliminare, la domanda non soddisfaceva almeno una delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. |
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(10) |
In particolare l’APF non ha dimostrato di soddisfare la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 («requisiti minimi di rappresentanza»). |
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(11) |
In base alla disposizione in parola, ai fini della registrazione come partito politico europeo il richiedente deve dimostrare che i suoi partiti membri sono rappresentati, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati al Parlamento europeo, ai parlamenti nazionali, ai parlamenti regionali o alle assemblee regionali, oppure che esso o i suoi partiti membri hanno ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo. |
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(12) |
Per quanto concerne la rappresentanza dei partiti membri, la documentazione contenuta nella domanda dell’APF e che potrebbe essere potenzialmente presa in considerazione si riferisce solo a tre Stati membri: (i) Germania, (ii) Grecia e (iii) Spagna, e tale livello di rappresentanza non è sufficiente per soddisfare i requisiti minimi di rappresentanza, in base ai quali è necessaria la rappresentanza in almeno sette Stati membri. |
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(13) |
Inoltre, l’APF non ha presentato documenti atti a dimostrare che essa o i suoi partiti membri hanno ricevuto, in almeno sette Stati membri, almeno il 3 % dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo, e in ogni caso si applicherebbero, mutatis mutandis, le stesse condizioni enunciate nel considerando. |
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(14) |
Mediante la valutazione preliminare, l’Autorità ha invitato l’APF a trasmetterle per iscritto, entro il 10 novembre 2020, tutte le eventuali osservazioni che quest’ultima avesse ritenuto opportuno formulare e l’ha altresì informata che la domanda era in ogni caso incompleta. |
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(15) |
L’APF non ha presentato osservazioni o commenti in risposta alla valutazione preliminare. |
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(16) |
Visto quanto precede, non è necessario che l’Autorità esamini nel merito il resto della domanda. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda di registrazione come partito politico europeo presentata dall’Alleanza per la pace e la libertà ASBL è respinta.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua notifica.
Articolo 3
è destinataria della presente decisione.
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L’Alleanza per la pace e la libertà ASBL |
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Rue Abbé Cuypers 3 |
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1040 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2020
Per l’Autorità per i partiti politici europei
e le fondazioni politiche europee
Il direttore
M. ADAM
(1) GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1
(2) Decisone dell’Autorità, del 9 febbraio 2018, di registrare l’Alleanza per la pace e la libertà (GU C 193 del 6.6.2018, pag. 9).
(3) Decisone dell’Autorità, del 13 settembre 2018, di cancellare dal registro l’Alleanza per la pace e la libertà (GU C 417 del 16.11.2018, pag. 11).