11.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/42


DECISIONE (UE) 2020/1184 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2020

sulle disposizioni nazionali notificate dall’Ungheria a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici

[notificata con il numero C(2020) 4862]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1.   FATTI E PROCEDIMENTO

(1)

Il 19 luglio 2019 l’Ungheria ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la sua intenzione di mantenere disposizioni nazionali sul tenore di cadmio nei concimi fosfatici, in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1.1.   Legislazione dell’Unione

1.1.1.   Articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE

(2)

L’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, stabilisce:

«4.   Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

[…]

6.   La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 […], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 […] sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

1.2.   Norme di armonizzazione nel settore dei prodotti fertilizzanti

1.2.1.   Regolamento (CE) n. 2003/2003

(3)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica ai prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l’indicazione «concime CE». Un concime appartenente a un tipo di concimi elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e che soddisfi le prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l’indicazione «concime CE» e circolare liberamente nel mercato interno.

(4)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene un elenco completo dei tipi di concimi a cui si applicano le norme di armonizzazione. Per ciascun tipo di concime vi sono prescrizioni specifiche riguardanti, ad esempio, il tenore di nutrienti, la loro solubilità o i metodi di trasformazione.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 si applica principalmente ai concimi inorganici. Alcuni tipi di concimi inclusi nel regolamento hanno un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5).

(6)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce il principio della libera circolazione dei concimi CE nel mercato interno, affermando che gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano per motivi di composizione, identificazione, etichettatura od imballaggio, né in base ad altre disposizioni contenute in detto regolamento, l’immissione sul mercato di concimi che rechino la denominazione «concime CE» e siano conformi a quanto disposto dallo stesso regolamento.

(7)

Tale regolamento non fissa valori limite per i contaminanti nei concimi CE. A parte alcune eccezioni basate su decisioni della Commissione in applicazione delle rispettive disposizioni del TFUE (3), i concimi CE con un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % di P 2O5 circolano pertanto liberamente nel mercato interno, indipendentemente dal loro tenore di cadmio.

(8)

L’intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali era tuttavia già annunciata nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003, il quale recita: «I concimi possono essere contaminati da sostanze potenzialmente idonee a comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per l’ambiente. A seguito del parere del Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEE), la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario, si procederà ad uno studio analogo per altri contaminanti.»

1.2.2.   Regolamento (UE) 2019/1009

(9)

Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per i «prodotti fertilizzanti dell’UE» e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022.

(10)

I prodotti fertilizzanti dell’UE sono prodotti fertilizzanti che recano la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato interno. Un prodotto fertilizzante dell’UE deve soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 relative alla pertinente categoria funzionale del prodotto («PFC») e alla categoria o alle categorie di materiali costituenti, ed essere etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di detto regolamento. Le categorie funzionali del prodotto per i prodotti fertilizzanti dell’UE sono sette, una delle quali riguarda i concimi.

(11)

Il regolamento (UE) 2019/1009 disciplina i concimi inorganici in modo più generico rispetto all’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003, fatte salve alcune prescrizioni generali in materia di qualità e sicurezza. Il regolamento (UE) 2019/1009 si applica inoltre ai concimi organici e organo-minerali, che non rientrano nell’ambito di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(12)

Il regolamento (UE) 2019/1009 introduce a livello dell’Unione il concetto di «concimi fosfatici» riferendosi ai concimi inorganici a base di macroelementi o concimi organo-minerali con un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % di P2O5.

(13)

Tale regolamento stabilisce, per la prima volta a livello dell’Unione, valori limite per i contaminanti presenti nei prodotti fertilizzanti dell’UE. In conformità del punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B), concime organo-minerale e del punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I), concime inorganico a base di macroelementi, dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009, il tenore di cadmio nei concimi fosfatici non deve superare il valore limite di 60 mg/kg di P2O5.

(14)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009 sancisce il principio della libera circolazione, in base al quale gli Stati membri non ostacolano, per motivi legati alla composizione, all’etichettatura o ad altri aspetti disciplinati dal regolamento, la messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al medesimo regolamento. A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, lo Stato membro che al 14 luglio 2019 benefici di una deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, concessa conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio nei concimi, può tuttavia continuare ad applicare i valori limite nazionali per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici fino a quando non si applichino, a livello dell’Unione, valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori ai valori limite nazionali.

(15)

Entro il 16 luglio 2026 la Commissione è inoltre tenuta a riesaminare i valori limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, al fine di valutare la fattibilità di ridurli a un livello inferiore appropriato. La Commissione deve tenere conto dei fattori ambientali, in particolare nel contesto delle condizioni pedoclimatiche, dei fattori sanitari e dei fattori socioeconomici, tra cui considerazioni di sicurezza dell’approvvigionamento.

1.2.3.   Regime facoltativo

(16)

Il mercato dell’UE dei prodotti fertilizzanti è solo parzialmente armonizzato.

(17)

Il regolamento (CE) n. 2003/2003 mira a garantire la libera circolazione dei concimi CE nel mercato interno. Esso tuttavia non influisce sui cosiddetti «concimi nazionali» immessi sul mercato degli Stati membri conformemente alla legislazione nazionale. I produttori possono scegliere di commercializzare un concime come «concime CE» o come «concime nazionale».

(18)

Il regolamento (UE) 2019/1009 mantiene invariato il regime facoltativo. Esso garantisce pertanto la libera circolazione dei prodotti fertilizzanti dell’UE nel mercato interno e continua a consentire l’immissione sul mercato di prodotti fertilizzanti nazionali, lasciando al fabbricante la facoltà di scegliere.

(19)

A norma del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del regolamento (UE) 2019/1009, gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato di concimi CE conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 o di prodotti fertilizzanti dell’UE conformi al regolamento (UE) 2019/1009 per motivi riguardanti, tra l’altro, il tenore di cadmio.

(20)

Gli Stati membri possono tuttavia mantenere o introdurre valori limite ritenuti appropriati per i contaminanti nei prodotti fertilizzanti nazionali che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1009. La minaccia che l’accumulo di cadmio presenta per la sostenibilità a lungo termine della produzione agricola è preoccupante, in misura maggiore o minore, per tutti gli Stati membri, la maggior parte dei quali ha già introdotto norme che limitano il tenore di cadmio nei prodotti fertilizzanti nazionali allo scopo di ridurre le emissioni di cadmio nell’ambiente e di conseguenza l’esposizione degli esseri umani a tale sostanza. La presente decisione non fa riferimento a tale tipo di norme.

(21)

Le norme di armonizzazione dell’Unione perciò coesistono con le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti fertilizzanti.

1.3.   Disposizioni nazionali notificate

(22)

Le disposizioni nazionali notificate dall’Ungheria («le disposizioni nazionali notificate») sono contenute nel decreto n. 36/2006 del ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale ungherese, del 18 maggio 2006, relativo all’autorizzazione, al magazzinaggio, alla commercializzazione e all’uso dei prodotti fertilizzanti. Il decreto n. 36/2006 contiene alcune condizioni. In particolare, il punto 1.2 dell’allegato 3 del decreto stabilisce un valore limite nazionale pari a 20 mg/kg di P2O5 per il cadmio. Tale valore limite si applica a tre categorie di concimi nazionali: i concimi fosforici, i concimi NPK e i concimi NPK e a base di microelementi, a prescindere dal loro tenore di P2O5. Nella sua lettera del 27 settembre 2019, l’Ungheria ha confermato che tale valore limite non è applicabile ai concimi CE.

(23)

L’Ungheria ha specificato nella sua notifica e nelle informazioni supplementari presentate alla Commissione che intende applicare l’anzidetto valore limite ai concimi inorganici e organo-minerali disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1009 e messi a disposizione sul mercato ungherese. In particolare, se approvate, le disposizioni nazionali notificate si applicheranno soltanto in deroga alle disposizioni relative ai concimi fosfatici di cui al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009. Tali disposizioni riguardano i concimi inorganici e organo-minerali con un tenore totale di fosforo pari o superiore al 5 % in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5).

(24)

Per quanto riguarda le varie condizioni del decreto n. 36/2006 diverse dai limiti per il cadmio, l’Ungheria ha confermato che esse non devono essere considerate come disposizioni nazionali notificate in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 che la Commissione deve approvare, in quanto non ha l’intenzione di derogare a tale regolamento se non per il valore limite riguardante il cadmio.

1.4.   Procedimento

(25)

Al momento dell’adozione del regolamento (UE) 2019/1009, l’Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica ceca hanno firmato una dichiarazione politica nella quale esprimevano il loro rammarico per la scarsa ambizione del compromesso finale sul valore limite del cadmio nei concimi fosfatici e indicavano fin da subito il loro sostegno a deroghe nazionali conformi all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.

(26)

Con lettera del 17 luglio 2019, protocollata il 19 luglio 2019, l’Ungheria ha notificato alla Commissione l’intenzione di mantenere le disposizioni nazionali relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici in deroga al regolamento (UE) 2019/1009. A norma dell’articolo 114, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 36 TFUE, la decisione dell’Ungheria è giustificata da esigenze importanti relative alla protezione a lungo termine del suolo e alla protezione della salute umana e dell’ambiente che ne derivano.

(27)

Con lettera del 26 luglio 2019, la Commissione ha accusato ricevuta della notifica e ha informato le autorità ungheresi che il termine di sei mesi per il suo esame a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE era iniziato il 20 luglio 2019.

(28)

Con lettere del 27 settembre 2019 e 15 ottobre 2019, le autorità ungheresi hanno inviato alla Commissione informazioni supplementari a sostegno della notifica a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Tali informazioni fornivano chiarimenti in merito all’ambito di applicazione materiale delle disposizioni nazionali che l’Ungheria intende mantenere, come pure dati dettagliati sul mercato ungherese dei concimi.

(29)

La Commissione, in seguito, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) un avviso riguardante detta notifica, al fine di informare le parti interessate in merito all’intenzione dell’Ungheria di mantenere le proprie disposizioni nazionali e alle motivazioni addotte a sostegno della richiesta. Con lettera del 19 novembre 2019, la Commissione ha inoltre informato gli altri Stati membri in merito alla notifica, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni.

(30)

Entro il termine anzidetto, la Commissione ha ricevuto osservazioni da due Stati membri: Lettonia e Repubblica ceca. La Lettonia ha dichiarato di non opporsi all’intenzione dell’Ungheria di mantenere disposizioni nazionali in deroga alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 in relazione al valore limite per il cadmio nei concimi fosfatici. La Repubblica ceca ha dichiarato di non avere alcuna osservazione in merito alla notifica. Non sono pervenute osservazioni dopo la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale.

(31)

Nella sua decisione notificata il 17 gennaio 2020 (5) a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, terzo comma, TFUE, la Commissione ha ritenuto che fosse giustificato prorogare di sei mesi, fino al 20 luglio 2020, il periodo di cui all’articolo 114, paragrafo 6, primo comma, TFUE, considerata la complessità della questione e l’assenza di pericolo per la salute umana causato dalla proroga in quanto tale. Poiché la complessità della questione era legata alle condizioni di ricevibilità, la Commissione si è riservata di decidere in merito alla ricevibilità della notifica nella presente decisione.

2.   VALUTAZIONE

2.1.   Ricevibilità

(32)

A norma dell’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, uno Stato membro può, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione, mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, purché esso notifichi tali disposizioni alla Commissione e quest’ultima ne approvi l’applicazione.

(33)

L’Ungheria chiede alla Commissione di concedere una deroga che consenta l’immissione sul mercato ungherese solo di concimi fosfatici aventi un tenore di anidride fosforica (P2O5) pari o superiore al 5 % di P2O5 che non contengano più di 20 mg di cadmio/kg di P2O5. Con lettera del 27 settembre 2019, l’Ungheria precisa che è sua intenzione mantenere una deroga al valore limite stabilito per il cadmio nei concimi fosfatici, sia per i concimi inorganici a base di macroelementi sia per i concimi organo-minerali.

(34)

Per verificare la ricevibilità della richiesta, la Commissione deve valutare se le disposizioni nazionali notificate in questione siano una misura di deroga preesistente alla norma di armonizzazione introdotta di recente e se siano più rigorose.

2.1.1.   Sulla preesistenza delle disposizioni nazionali notificate

(35)

Ai fini della presente valutazione è importante tenere conto della particolare complessità della situazione di specie.

(36)

In primo luogo, l’elenco completo dei tipi di concimi CE rigorosamente definiti nel regolamento (CE) n. 2003/2003 sarà sostituito da un regime normativo completamente diverso. Il regolamento (UE) 2019/1009 sostituirà quindi tali tipi di concimi con categorie di concimi molto più generiche ed estenderà l’ambito dell’armonizzazione ad altre categorie di prodotti oltre ai concimi. In altre parole, il regolamento (UE) 2019/1009 disciplinerà tutti i prodotti precedentemente armonizzati dal regolamento (CE) n. 2003/2003 e costituirà al tempo stesso la prima misura unionale di armonizzazione per alcune categorie di concimi incluse nel suo ambito di applicazione esteso.

(37)

In secondo luogo, mentre il regolamento (CE) n. 2003/2003 armonizza i concimi CE, esso non impone un valore limite armonizzato per il cadmio. Ciò significa che, sebbene alcuni concimi oggetto delle disposizioni nazionali notificate siano già stati oggetto, in quanto tali, di misure di armonizzazione, tali misure non hanno finora considerato il rischio che le disposizioni nazionali notificate intendono affrontare.

(38)

In terzo luogo, l’Ungheria non ha chiesto una deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003 e attualmente non applica alcun limite per il cadmio ai concimi CE.

(39)

Tali complessità sollevano la questione se si possa ritenere che, rispetto al regolamento (UE) 2019/1009, le disposizioni nazionali notificate siano disposizioni mantenute in vigore e notificabili alla Commissione a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, tenendo conto al contempo dell’armonizzazione stabilita dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

(40)

Da un lato, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009 estende le deroghe pregresse, concesse a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1009, consentendo in tal modo che le misure nazionali vigenti siano legittimamente applicate, sulla base di notifiche a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE e di decisioni della Commissione a norma dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, ai concimi rientranti nell’ambito dell’armonizzazione di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003, ma anche ai prodotti fertilizzanti dell’UE inclusi per la prima volta nel nuovo ambito dell’armonizzazione esteso in virtù del regolamento (UE) 2019/1009. Ciò conferma inoltre che il regolamento (UE) 2019/1009 costituisce il proseguimento dell’armonizzazione derivante dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

(41)

D’altro canto, il considerando 11 del regolamento (UE) 2019/1009 conferma che il legislatore, parafrasando l’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, ritiene che il regolamento (UE) 2019/1009 debba essere tenuto in considerazione ai fini delle valutazioni previste dall’articolo 114, paragrafo 4, TFUE:

«In vari Stati membri sono in vigore disposizioni nazionali che limitano il tenore di cadmio nei concimi fosfatici per motivi di tutela della salute umana e dell’ambiente. Qualora uno Stato membro ritenga necessario mantenere tali disposizioni nazionali dopo l’adozione di valori limite armonizzati ai sensi del presente regolamento, e finché tali valori limite armonizzati siano pari o inferiori ai limiti nazionali già in vigore, esso dovrebbe notificare tali valori limite alla Commissione a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE. Inoltre, conformemente all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE, qualora uno Stato membro ritenga necessario introdurre nuove disposizioni nazionali, quali disposizioni che limitino il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l’adozione del presente regolamento, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell’introduzione delle stesse. […]»

(42)

Tale interpretazione è inoltre suffragata dalla differenza tra gli ambiti di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del regolamento (UE) 2019/1009: quest’ultimo regolamento sostituisce il primo non solo con un ambito di applicazione esteso, ma anche con un regime normativo completamente diverso.

(43)

Si può inoltre osservare che in precedenti cause, laddove una nuova misura di armonizzazione aveva sostituito una misura esistente, la Corte di giustizia dell’Unione europea («la Corte») ha fatto riferimento solo alla misura di armonizzazione di più recente adozione come quella da prendere in considerazione ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE (6).

(44)

In conclusione, poiché il regolamento (UE) 2019/1009 è la misura di armonizzazione che dovrebbe essere presa in considerazione ai fini delle disposizioni nazionali notificate a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, spetta alla Commissione accertare se le disposizioni nazionali notificate fossero preesistenti al suddetto regolamento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.

(45)

In quarto luogo, sia il regolamento (UE) 2019/1009 che il regolamento (CE) n. 2003/2003 operano in regime facoltativo, come descritto in precedenza, il che implica che le norme nazionali possano coesistere con le norme di armonizzazione dell’UE, entro lo stesso ambito di applicazione materiale delle norme di armonizzazione, ma solo per i prodotti che non sono immessi sul mercato in base alle norme di armonizzazione. Le disposizioni nazionali notificate si sono finora applicate soltanto a questi ultimi prodotti, ossia ai concimi che al considerando 17 sono denominati «concimi nazionali». L’attuale applicazione delle disposizioni nazionali notificate a tali concimi nazionali è pertanto legittima perché le norme di armonizzazione non sono vincolanti per la persona che immette i concimi sul mercato. L’Ungheria tuttavia intende ora applicare le stesse disposizioni nazionali notificate in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 mentre non sono applicate in deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003.

(46)

Tale complessità solleva la questione se la notifica presentata dall’Ungheria possa essere considerata come mantenimento delle disposizioni nazionali ai fini dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, oppure come introduzione di disposizioni nazionali dopo l’adozione della misura di armonizzazione di cui all’articolo 114, paragrafo 5, TFUE.

(47)

Innanzitutto si può osservare che le disposizioni nazionali notificate sono in vigore allo stato attuale dal 2006. Esse erano quindi in vigore al momento dell’elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009 e sono perciò anteriori ad esso. L’Ungheria non chiede quindi di introdurre disposizioni nazionali dopo l’adozione della misura di armonizzazione, come avverrebbe nel caso di una notifica a norma dell’articolo 114, paragrafo 5, TFUE.

(48)

D’altro canto, ci si potrebbe domandare se le disposizioni nazionali notificate saranno mantenute ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, dato che non si applicano, allo stato attuale, ai concimi CE. È tuttavia intenzione dell’Ungheria applicare anche ai prodotti fertilizzanti dell’UE le disposizioni nazionali notificate. Perché ciò sia possibile, è necessario adeguare la legislazione ungherese.

(49)

Per stabilire se le disposizioni nazionali notificate siano preesistenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, anche se richiederebbero un leggero adattamento volto ad includere i prodotti fertilizzanti dell’UE continuando invece ad escludere i concimi CE, è importante considerare lo scopo della distinzione tra i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 114 TFUE.

(50)

Tale distinzione ha formato oggetto di giurisprudenza della Corte. Nella causa C-3/00, Danimarca/Commissione, rispetto all’articolo 95 del trattato CE corrispondente all’articolo 114 TFUE, la Corte ha concluso quanto segue:

«La differenza tra i due casi previsti all’articolo 95 CE è che, nel primo, le norme nazionali esistevano prima della misura di armonizzazione. Esse erano dunque note al legislatore comunitario, ma questi non ha potuto o non ha voluto ispirarvisi al fine dell’armonizzazione. Esso ha dunque ritenuto accettabile che lo Stato membro potesse chiedere che le proprie norme restassero in vigore. A tal fine il trattato CE esige che simili misure siano giustificate da esigenze importanti contemplate dall’articolo 30 CE ovvero relative alla protezione dell’ambiente di lavoro o dell’ambiente in generale. Al contrario, nel secondo caso, l’adozione di una normativa nazionale nuova rischia di mettere maggiormente in pericolo l’armonizzazione. Le istituzioni comunitarie, ovviamente, non hanno potuto prendere in considerazione il testo nazionale nel momento dell’elaborazione della misura di armonizzazione. In questo caso le esigenze di cui all’articolo 30 CE non sono prese in considerazione e sono ammesse solamente ragioni relative alla protezione dell’ambiente in generale o dell’ambiente di lavoro, a condizione che lo Stato membro apporti prove scientifiche nuove e che la necessità d’introdurre norme nazionali nuove risulti da un problema specifico allo Stato interessato insorto successivamente all’adozione della misura di armonizzazione.»  (7)

(51)

Alla luce della giurisprudenza citata, si deve ritenere che la distinzione tra i paragrafi 4 e 5 dell’articolo 114 TFUE abbia lo scopo di imporre condizioni di giustificazione più rigorose nei casi in cui è più probabile che l’armonizzazione sia compromessa in quanto la disposizione nazionale in questione non era nota al legislatore al momento dell’adozione della misura armonizzata e non è stata pertanto presa in considerazione al momento dell’elaborazione di tale misura.

(52)

Come già stabilito, le disposizioni nazionali notificate sono in vigore allo stato attuale dal 2006. Esse pertanto erano in vigore al momento dell’elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009 e sono quindi anteriori ad esso.

(53)

È inoltre evidente dalla valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE (8) che le disposizioni nazionali notificate erano note al legislatore dell’Unione in sede di elaborazione del regolamento (UE) 2019/1009. Di conseguenza, si deve ritenere che le disposizioni nazionali notificate fossero preesistenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.

(54)

Come osservato in precedenza, si ritiene che il regolamento (UE) 2019/1009 sia la misura di armonizzazione pertinente per questa particolare valutazione. Le disposizioni nazionali notificate devono pertanto essere valutate alla luce di tale regolamento. Resta da verificare se le disposizioni nazionali notificate costituiscano una deroga al regolamento (UE) 2019/1009 e siano più rigorose di tale regolamento.

2.1.2.   Sul rigore delle disposizioni nazionali notificate in relazione al regolamento (UE) 2019/1009

(55)

Mentre il valore limite per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici stabilito al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B), e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009, a cui le disposizioni nazionali notificate derogano, è pari a 60 mg/kg di P2O5,, il valore limite per il cadmio stabilito dalle disposizioni nazionali notificate è pari a 20 mg/kg di P2O5. È quindi chiaro che le disposizioni nazionali notificate derogano alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 e sono più rigorose.

(56)

Alla luce di quanto precede, si possono trarre le seguenti conclusioni: 1) le disposizioni nazionali notificate sono anteriori alla misura di armonizzazione ed erano note al legislatore al momento dell’elaborazione della misura di armonizzazione, ossia il regolamento (UE) 2019/1009. Esse devono pertanto essere ritenute misure preesistenti ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE e 2) le disposizioni nazionali notificate che derogano al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 sono più rigorose di detto regolamento.

(57)

La Commissione ritiene pertanto che la notifica presentata dall’Ungheria sia ricevibile nella sua interezza a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE.

2.2.   Valutazione di merito

(58)

Secondo il disposto dell’articolo 114, paragrafo 4, e dell’articolo 114, paragrafo 6, primo comma, TFUE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni previste nell’articolo che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione dell’Unione.

(59)

La Commissione deve in particolare valutare se le disposizioni nazionali notificate siano giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e non eccedano quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Se ritiene che le disposizioni nazionali soddisfino le suddette condizioni, la Commissione deve inoltre verificare, in forza dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(60)

Considerati i termini stabiliti all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, la Commissione, nel valutare se le disposizioni nazionali notificate a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE siano giustificate, deve fondarsi sui motivi addotti dallo Stato membro che effettua la notifica. L’onere della prova incombe allo Stato membro richiedente che intende mantenere le misure nazionali.

(61)

Tuttavia, se alla Commissione sono noti elementi che potrebbero imporre una revisione della misura di armonizzazione unionale alla quale le disposizioni nazionali notificate derogano, essa può tenere conto di tali elementi nel valutare le disposizioni nazionali notificate.

2.2.1.   Posizione dell’Ungheria

(62)

La posizione dell’Ungheria riguardo al tenore di cadmio nei concimi fosfatici con P2O5 pari o superiore al 5 % è motivata dalla protezione a lungo termine del suolo, da cui discendono la protezione della salute umana e dell’ambiente.

(63)

Nella sua notifica alla Commissione, l’Ungheria ha analizzato gli effetti previsti sul suo territorio nazionale del valore limite di 60 mg/kg di P2O5 fissato nel regolamento (UE) 2019/1009. Tale valore limite desta serie preoccupazioni per la tutela della salute umana e dell’ambiente. Il cadmio è classificato come sostanza cancerogena, tra gli elementi più tossici. Esso è assorbito facilmente dalle piante e in tal modo penetra nella catena alimentare. L’Ungheria, in quanto paese al primo posto nell’Unione e nel mondo per numero di decessi per cancro ai polmoni, sottolinea la necessità di ridurre ulteriormente l’esposizione al cadmio che entra nell’organismo con il cibo.

(64)

Poiché l’esposizione al cadmio della popolazione in generale è stata statisticamente associata a un aumento del rischio di cancro, anche dei polmoni, l’Ungheria desidera ridurre ulteriormente l’esposizione della sua popolazione al cadmio mediante un valore limite inferiore nei concimi fosfatici.

(65)

Oltre alle preoccupazioni per la salute umana, l’Ungheria presenta anche giustificazioni relative alla protezione dell’ambiente e alla protezione a lungo termine dei suoi terreni che, essendo per la maggior parte di natura acida o estremamente acida, sono più vulnerabili all’accumulo di cadmio e pertanto esigono un grado più elevato di protezione.

(66)

L’Ungheria basa la propria argomentazione su studi che collegano l’accumulo di cadmio nel corpo umano a vari problemi di salute, in particolare al cancro ai polmoni, ma anche all’insufficienza renale cronica e all’osteoporosi (9). Nella sua notifica, l’Ungheria si basa anche su varie fonti relative all’accumulo di cadmio nel suolo (10). L’Ungheria ribadisce l’esistenza di un legame diretto tra l’accumulo di cadmio nel suolo, l’inevitabile assorbimento in alimenti e mangimi e gli effetti nocivi per la salute umana.

(67)

La stragrande maggioranza dei concimi fosfatici presenti sul mercato ungherese è costituita da concimi CE, i quali però in generale hanno un tenore di cadmio inferiore a 20 mg/kg di P2O5. Poiché il 95 % dei concimi importati rispetta già il futuro valore limite di 60 mg/kg di P2O5 fissato nel regolamento (UE) 2019/1009, l’Ungheria teme che le importazioni future assumano una diversa configurazione portando a un aumento significativo della commercializzazione di prodotti con un tenore di cadmio superiore a 20 mg/kg di P2O5, con un conseguente incremento dell’accumulo di cadmio nel suolo e quindi del suo trasferimento nella catena alimentare.

2.2.2.   Valutazione della posizione dell’Ungheria

2.2.2.1.   Giustificazione per motivi attinenti alle esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relativi alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro

(68)

Le disposizioni nazionali notificate mirano a conseguire un livello più elevato di tutela della salute e della vita umana e dell’ambiente rispetto a quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l’esposizione al cadmio, impedendo l’ulteriore accumulo di cadmio nel suolo. Tale obiettivo può essere conseguito mantenendo nei concimi fosfatici con un tenore pari o superiore al 5 % in massa di P2O5 un valore limite massimo di cadmio inferiore al valore limite armonizzato stabilito nel regolamento (UE) 2019/1009.

(69)

Per quanto riguarda la tutela della salute e della vita umana, è opportuno osservare che il cadmio è un elemento tossico e non essenziale per gli esseri umani e non presenta alcun vantaggio per le piante o gli animali. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(70)

La presenza di cadmio nelle piante e la sua assunzione tramite i prodotti alimentari potrebbero produrre, a lungo termine, effetti negativi sulla salute umana. Una volta assorbito dal corpo umano il cadmio vi rimane, accumulandosi lungo tutto l’arco della vita (12).

(71)

Il cadmio può danneggiare i reni, provocando una produzione eccessiva di beta-2-microglobulina, una proteina escreta nelle urine che funge da indicatore biologico della funzionalità renale. La durata e il livello di esposizione al cadmio determinano la gravità degli effetti. I danni all’apparato scheletrico sono un altro grave effetto di un’esposizione cronica al cadmio a livelli leggermente superiori a quelli ai quali la presenza della proteina beta-2-microglobulina nell’urina sarebbe un indicatore precoce. Accumulato soprattutto nel fegato e nei reni, il cadmio è escreto lentamente dall’organismo e può rimanere nel corpo umano per decenni.

(72)

Le fonti di esposizione al cadmio della popolazione in generale sono numerose, compreso il fumo. Per quanto riguarda la popolazione di non fumatori, gli alimenti rappresentano la fonte principale. Il cadmio è tossico innanzitutto per i reni ma può causare anche demineralizzazione ossea ed è statisticamente associato a un aumento del rischio di cancro dei polmoni, dell’endometrio, della vescica e del seno (13). Non si possono inoltre escludere rischi sanitari per i fumatori adulti e le persone con carenza di ferro e/o che vivono in prossimità di fonti industriali (14).

(73)

Dato l’elevato tasso di mortalità per cancro ai polmoni nel paese, l’interesse dell’Ungheria di evitare un incremento dell’esposizione al cadmio è giustificato.

(74)

Oltre agli effetti sulla salute umana, un maggiore accumulo di cadmio nei terreni potrebbe avere conseguenze negative sulla biodiversità del suolo e quindi sulle sue funzioni (ad esempio la decomposizione della sostanza organica) come pure sulla qualità delle acque sotterranee per effetto della lisciviazione. La tossicità e la biodisponibilità del cadmio sono entrambe influenzate dalle caratteristiche del suolo. Un terreno più acido favorisce la mobilità e la biodisponibilità del cadmio rispetto a un terreno cretaceo/calcareo. Circa la metà dei terreni ungheresi sono acidi o estremamente acidi e tale caratteristica mette lo Stato membro in una situazione specifica che lo rende particolarmente vulnerabile all’accumulo di cadmio nel suolo.

(75)

Il Consiglio aveva già menzionato i rischi preoccupanti per la salute umana e l’ambiente posti dal cadmio nella sua risoluzione del 25 gennaio 1988 (15), nella quale sottolineava l’importanza di ridurre l’immissione nel suolo di cadmio proveniente da tutte le fonti, comprese quelle diffuse (ad esempio la deposizione atmosferica, i concimi fosfatici, i fanghi di depurazione ecc.), anche mediante «appropriate misure di controllo del tenore di cadmio nei concimi fosfatici basate su un’adeguata tecnologia e che non comportino costi eccessivi, tenendo conto delle condizioni ambientali delle varie regioni della Comunità».

(76)

Nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 è già annunciata l’intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali.

(77)

Nel 2002 il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali aveva concluso che un valore limite di 40 mg/kg di P2O5 o un valore limite più elevato avrebbe comportato un accumulo di cadmio nella maggior parte dei terreni dell’Unione europea. Un valore limite di 20 mg/kg di P2O5 o un valore inferiore, invece, non avrebbe prevedibilmente prodotto un accumulo a lungo termine nel suolo in un arco di 100 anni, escludendo altre fonti di immissione di cadmio.

(78)

Nella sua proposta di regolamento (UE) 2019/1009 (16), basata sui dati scientifici disponibili al momento della valutazione dell’impatto, la Commissione ha concluso che il cadmio e l’ossido di cadmio possono comportare gravi rischi per la salute. La Commissione ha proposto di fissare un valore limite di 60 mg/kg di P2O5 nei concimi fosfatici e di ridurre gradualmente tale valore a 20 mg/kg di P2O5 nell’arco di 12 anni dall’applicazione del nuovo regolamento.

(79)

È generalmente riconosciuto inoltre che i concimi sono di gran lunga la fonte più importante d’immissione di cadmio nel terreno e nella catena alimentare (17). Il regolamento (UE) 2019/1009 fissa un valore limite di 60 mg/kg di P2O5 applicabile a partire dal 16 luglio 2022. La stragrande maggioranza dei concimi disponibili sul mercato europeo è già conforme a tale valore limite. Sebbene l’introduzione di questo limite sia un passo nella giusta direzione, sulla base dei dati scientifici disponibili è improbabile che essa determini una significativa riduzione dell’accumulo di cadmio nel suolo a lungo termine.

(80)

Riconoscendo la necessità di stabilire in futuro un valore limite armonizzato più ambizioso per il cadmio nei concimi fosfatici, il regolamento (UE) 2019/1009 impone alla Commissione l’obbligo di riesaminare tali limiti al fine di ridurli, se fattibile.

(81)

Sulla base di quanto precede, si deve ritenere che il valore limite massimo stabilito nelle disposizioni nazionali notificate sia giustificato da esigenze di tutela della salute e della vita umana e dell’ambiente.

2.2.2.2.   Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate nel commercio tra gli Stati membri o di ostacoli al funzionamento del mercato interno

a)   Assenza di discriminazioni arbitrarie

(82)

L’articolo 114, paragrafo 6, TFUE impone alla Commissione di verificare che il mantenimento delle disposizioni notificate non costituisca uno strumento di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte (18), perché non vi sia discriminazione, situazioni analoghe non devono essere trattate in modo diverso e situazioni diverse non devono essere trattate in modo uguale, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato. L’assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali al commercio non possono essere utilizzate in modo tale da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.

(83)

Le disposizioni nazionali notificate si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti fabbricati in altri Stati membri. In assenza di prove contrarie, si può concludere che le disposizioni nazionali notificate non sono uno strumento di discriminazione arbitraria.

b)   Assenza di una restrizione dissimulata nel commercio

(84)

Le misure nazionali che prevedono, per l’immissione sul mercato dei prodotti, condizioni più rigorose di quelle stabilite da un regolamento unionale, costituiscono di norma un ostacolo al commercio. Ciò in quanto alcuni dei prodotti immessi legalmente sul mercato nel resto dell’Unione non possono essere immessi sul mercato dello Stato membro interessato a causa della disposizione nazionale in questione. Le condizioni di cui all’articolo 114, paragrafo 6, TFUE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo siano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche volte a impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri, vale a dire un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale (19).

(85)

Le disposizioni nazionali notificate potrebbero costituire una restrizione dissimulata nel commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno perché impongono valori limite più rigorosi per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici anche agli operatori economici di altri Stati membri, in un settore altrimenti armonizzato.

(86)

In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in effetti una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri. Spetta pertanto alla Commissione valutare se le disposizioni nazionali notificate costituiscano un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

c)   Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno

(87)

In forza dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE la Commissione è tenuta a verificare se il mantenimento delle misure notificate costituisca o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. Questa condizione non può essere interpretata in modo da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale che possa incidere sul funzionamento del mercato interno. Qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce di fatto una misura che può incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l’utilità della procedura di cui all’articolo 114 TFUE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, nell’ambito dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE, come un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito (20).

(88)

Nel valutare se le disposizioni nazionali notificate sono adeguate e necessarie per conseguire l’obiettivo perseguito, occorre tenere conto di una serie di fattori. La Commissione deve valutare se il livello di protezione derivante dal valore limite per il cadmio fissato nella legislazione ungherese sia efficace ai fini della tutela della salute e della vita umana, da un lato, e dell’ambiente, dall’altro.

(89)

Le disposizioni nazionali notificate mirano a proteggere la salute umana e l’ambiente evitando l’accumulo di cadmio nel suolo. Nella notifica alla Commissione, l’Ungheria giustifica la necessità della deroga facendo riferimento alle circostanze specifiche date dalla particolare vulnerabilità della popolazione ungherese a causa dell’elevato numero di decessi per cancro ai polmoni e dell’acidità del suolo.

(90)

L’Ungheria, in quanto paese al primo posto nell’Unione e nel mondo per numero di decessi per cancro ai polmoni, sottolinea la necessità di ridurre ulteriormente l’esposizione al cadmio che entra nell’organismo con il cibo. Inoltre, il 50 % circa dei terreni ungheresi è acido o estremamente acido e tale caratteristica mette lo Stato membro in una situazione specifica che lo rende particolarmente vulnerabile all’accumulo di cadmio nel suolo.

(91)

Per di più è stato stabilito che un valore limite della concentrazione di cadmio nei concimi pari o inferiore a 20 mg/kg di P2O5 permette di evitare l’accumulo nel suolo a lungo termine (in un arco di 100 anni).

(92)

Tenuto conto anche degli elementi relativi alla situazione specifica dell’Ungheria, le disposizioni nazionali notificate possono essere considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi da esse perseguiti.

(93)

Inoltre, l’Ungheria sostiene che nella maggior parte dei concimi presenti sul mercato il tenore di cadmio è inferiore al limite di 20 mg/kg di P2O5, sebbene i concimi CE non siano attualmente soggetti a tale prescrizione. Un valore limite fissato a 20 mg/kg di P2O5 pertanto non costituirà un elemento di significativa perturbazione del mercato.

(94)

L’applicazione di altre misure come le restrizioni all’uso sarebbe molto difficile da controllare nella pratica e potrebbe non conseguire l’obiettivo perseguito. La Commissione ritiene che il mantenimento delle disposizioni nazionali notificate non sia sproporzionato e non costituisca un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 6, TFUE.

(95)

Alla luce di questa analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno.

2.2.2.3.   Limitazione temporale

(96)

Al fine di garantire che la misura nazionale e il potenziale ostacolo al funzionamento del mercato interno siano limitati allo stretto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dall’Ungheria, la deroga nazionale dovrebbe essere limitata nel tempo. La necessità della deroga cesserebbe qualora, in futuro, il valore limite armonizzato fosse fissato ad un livello pari o inferiore al valore limite ungherese.

(97)

Il valore limite armonizzato potrebbe essere fissato a un livello pari o inferiore al valore limite ungherese solo mediante una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio basata su una proposta della Commissione, ad esempio nel contesto del riesame di cui all’articolo 49, lettera b), del regolamento (UE) 2019/1009. Il periodo per il quale è concessa la deroga non dovrebbe pertanto essere limitato a una data determinata dalla presente decisione, ma essere allineato dal legislatore all’anzidetta futura decisione.

(98)

Ciò è conforme all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1009, a norma del quale le deroghe al regolamento (CE) n. 2003/2003, concesse conformemente all’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, in relazione al tenore di cadmio, possono continuare ad applicarsi fino a quando non si applichino a livello dell’Unione valori limite armonizzati per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici che siano uguali o inferiori a quelli nazionali.

(99)

L’approvazione delle disposizioni nazionali notificate dovrebbe pertanto applicarsi fino a quando non si applichi a livello dell’Unione un valore limite armonizzato riveduto pari o inferiore al valore limite ungherese.

3.   CONCLUSIONI

(100)

In considerazione di quanto precede si deve concludere che la notifica dell’Ungheria relativa al mantenimento delle disposizioni nazionali che derogano al regolamento (UE) 2019/1009, presentata il 19 luglio 2019, è ricevibile.

(101)

La Commissione ritiene inoltre che le disposizioni nazionali notificate:

soddisfino esigenze relative alla protezione dell’ambiente e della salute umana;

siano proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti;

non siano uno strumento di discriminazione arbitraria;

non costituiscano una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

(102)

La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni nazionali notificate debbano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le disposizioni nazionali notificate dall’Ungheria a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che derogano al regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda il tenore di cadmio nei concimi fosfatici, ossia il divieto di immettere sul mercato ungherese concimi fosfatici aventi un tenore pari o superiore al 5 % in massa di P2O5 di cui al punto 3, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(B) e al punto 2, lettera a), punto ii), della categoria PFC 1(C)(I) dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1009 con un tenore di cadmio superiore a 20 mg/kg di P2O5 sono approvate fino a quando non si applichi a livello dell’Unione un valore limite armonizzato riveduto pari o inferiore al valore limite ungherese.

Articolo 2

L’Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2020

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

(3)  Cfr. le decisioni della Commissione del 3 gennaio 2006: 2006/347/CE sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 19), 2006/348/CE sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 25) e 2006/349/CE sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (GU L 129 del 17.5.2006, pag. 31).

(4)   GU C 394 del 21.11.2019, pag. 2.

(5)  Decisione della Commissione che proroga il periodo previsto dall’articolo 114, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda le disposizioni nazionali sul tenore massimo ammissibile di cadmio nei concimi notificate dall’Ungheria a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE [C(2020) 134 final].

(6)  Cfr. sentenza della Corte di giustizia Germania/Commissione europea, causa C-360/14 P.

(7)  Sentenza della Corte di giustizia Danimarca/Commissione, causa C-3/00, punto 58. Confermata anche dalle sentenze del Tribunale nella causa T-234/04, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, punto 58 e nelle cause riunite T-366/03 e T-235/04, Land Oberösterreich e Austria/Commissione, punto 62, nonché dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-512/99, Germania/Commissione, punto 41.

(8)  Cfr. la valutazione d’impatto che accompagna la proposta della Commissione, specificamente dedicata al valore limite per il cadmio, SWD(2016) 64 final, parte 2/2; https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2016/EN/SWD-2016-64-F1-EN-MAIN-PART-2.PDF; cfr. in particolare le pagine 5, 6, 25, 28, 29 e 32 e l’allegato I.

(9)  Ad esempio, HORVÁTH O, MAKRAINÉ HORVÁTH A ZS., 2006. A csontritkulás, korunk „néma járványa». Nővér 2006 (19) 2, MÁTYUS J, OLÁH A, ÚJHELYI L, KÁRPÁTI I, BALLA J., 2008. Az idült vesebetegség epidémiája szükségessé teszi a glomerulus filtrációs ráta számítását. Orvosi Hetilap 149(2): 77-82 e monografie IARC Volume 100C « Cadmium and Cadmium Compounds » (Il cadmio e i composti del cadmio). 2012.

(10)  Ad esempio, ADRIANO, D.C., 2001. « Trace Elements in Terrestrial Environments. Biogeochemistry, Bioavailability and Risks of Metals » (Microelementi e ambienti terrestri. Biogeochimica, biodisponibilità e rischi dei metalli). (2a edizione). Springer-Verlag. New York, ALLOWAY, B.J. (a cura di)., 1990. « Heavy Metals in Soils » (Metalli pesanti nei terreni). Blackie and Son Ltd. Glasgow e Londra. John Wiley and Sons Inc. New York.

(11)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(12)  Cfr. la relazione scientifica dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sull’esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea (2012), pubblicata all’indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/2551.pdf, (EFSA Journal 2012; 10(1)].

(13)   EFSA Journal 2012; 10(1).

(14)  Relazione dell’UE sulla valutazione del rischio relativo al cadmio e all’ossido di cadmio, citata nel documento SWD(2016) 64 final, pag. 11.

(15)   GU C 30 del 4.2.1988, pag. 1.

(16)  COM(2016) 157 final - 2016/084 (COD).

(17)  Cfr. lo studio di Erik Smolders e Laetitia Six « Revisiting and updating the effect of phosphate fertilizers to cadmium accumulation in

European agricultural soils » (Revisione e aggiornamento dell’effetto dei concimi fosfatici sull’accumulo di cadmio nei terreni agricoli europei) commissionato da Fertilizers Europe nel 2013,

pubblicato all’indirizzo: http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_168_rd_en.pdf

(18)  Ad es., sentenza della Corte di giustizia Essent Belgium, causa C-492/14, punto 80; decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne, C (2018) 2721 (GU L 118 del 14.5.2018, pag. 7), considerando 52; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 38; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 39; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 39.

(19)  Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne, C(2018) 2721, considerando 54; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 40; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 41; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 41.

(20)  Decisione (UE) 2018/702 della Commissione, dell’8 maggio 2018, relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne, C(2018) 2721 (GU L 118 del 14.5.2018, pag. 7), considerando 55; decisione 2006/348/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica di Finlandia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 42; decisione 2006/347/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43; decisione 2006/349/CE della Commissione, del 3 gennaio 2006, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Repubblica d’Austria ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi, considerando 43.