29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 243/3


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1119 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2020

relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l’uso in ambienti esterni del biocida Ficam D, conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 4968]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 3 settembre 2019 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza (Health and Safety Executive) del Regno Unito (nel seguito «l’autorità competente») ha adottato, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, una decisione che permette fino al 1o marzo 2020 la messa a disposizione sul mercato e l’uso in ambienti esterni del biocida Ficam D per la neutralizzazione dei nidi di calabrone asiatico (nel seguito «la misura»). L’autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2)

Secondo le informazioni fornite dall’autorità competente, la misura era necessaria per proteggere gli animali e l’ambiente, in particolare le api mellifere e altri insetti utili. Il calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905) è incluso nell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione (3), in quanto prove scientifiche dimostrano che questi insetti hanno un probabile effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Nello specifico, il calabrone asiatico rappresenta una minaccia per le api mellifere e altri insetti utili, di cui è predatore, e ne perturba il ruolo ecologico.

(3)

L’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) impone agli Stati membri di applicare senza indugio misure di eradicazione delle specie iscritte nell’elenco, rilevate nel rispettivo territorio, durante la fase iniziale dell’invasione.

(4)

Il Ficam D è un formulato in polvere contenente come principio attivo il bendiocarb, che è approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), definito nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il Ficam D è stato autorizzato a norma della legislazione nazionale del Regno Unito in materia di biocidi e rappresenta uno degli elementi principali della risposta del Regno Unito al trattamento e alla neutralizzazione dei nidi di calabrone asiatico. L’autorizzazione del Ficam D a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 ne ha limitato l’uso ai soli ambienti interni, a causa delle potenziali preoccupazioni per l’ambiente dovute all’uso in ambienti esterni.

(5)

Il 28 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto dall’autorità competente una richiesta motivata di proroga della misura in conformità all’articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La richiesta è stata formulata in base alla preoccupazione che, successivamente al 1o marzo 2020, le api mellifere e altri insetti utili possano essere messi a rischio dal calabrone asiatico e tenendo conto del fatto che il Ficam D è fondamentale per contenere il pericolo rappresentato dal calabrone asiatico.

(6)

L’autorità competente ha cercato alternative al trattamento dei nidi di calabrone asiatico e al trattamento diretto dei nidi, per esempio tramite esche. Ci vorrà tuttavia ancora tempo per provare e analizzare le alternative al fine di confermarne la praticabilità e l’efficacia e individuare la migliore alternativa al Ficam D.

(7)

Secondo l’autorità competente le prime indagini sulle alternative dimostrano inoltre vantaggi nel trattamento dei nidi di calabrone asiatico con il Ficam D rispetto ad altre alternative. Il trattamento con il Ficam D non richiede applicazioni ripetute, il che evita che vengano liberate regine in grado di fondare nuovi nidi. Il trattamento non mette in agitazione i calabroni, aspetto importante soprattutto quando il trattamento avviene in zone abitate, e non richiede di impregnare il nido, come avviene con i prodotti liquidi, causandone la distruzione e rendendo difficile o impossibile l’esecuzione di importanti analisi di laboratorio, come l’analisi genetica per determinare la connessione tra nidi.

(8)

Poiché il mancato controllo del calabrone asiatico potrebbe mettere in pericolo le api mellifere e altri insetti utili e poiché tale pericolo non può essere contenuto in modo adeguato con altri mezzi, è opportuno consentire all’autorità competente di prorogare la misura a determinate condizioni.

(9)

Dato che la misura non è più in vigore dal 2 marzo 2020, la decisione dovrebbe avere effetto retroattivo.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito è autorizzato a prorogare il permesso alla messa a disposizione sul mercato e all’uso in ambienti esterni del biocida Ficam D fino alla fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica oppure fino al 3 settembre 2021, se anteriore, tranne che per l’Irlanda del Nord, per la quale può prorogare tale permesso fino al 3 settembre 2021, a condizione di garantire che il prodotto sia utilizzato solo da operatori certificati sotto la sua supervisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 2 marzo 2020.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).

(4)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).