29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 244/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1117 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2020

relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l’articolo 16,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (2),

vista la decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (3),

vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 (4),

visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,

considerando quanto segue:

(1)

La Procura europea («EPPO») è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell’EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio.

(2)

I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.

(3)

In conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO deve assumere i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO.

(4)

Il procuratore capo europeo è stato nominato con decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Al fine di istituire il collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini i procuratori europei.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).

(6)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.

(7)

Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio che li ha ricevuti in data 29 maggio, 20 giugno, 11 ottobre, 18 novembre, 10 dicembre 2019 e 16 luglio 2020.

(8)

In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.

(9)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuti i pareri motivati del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.

(10)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2019/598 stabilisce disposizioni transitorie relative alla nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato successivo all’entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/598, prima della nomina dei procuratori europei deve essere designato, mediante estrazione a sorte, un gruppo che rappresenta un terzo del numero di Stati membri partecipanti al momento dell’applicazione di tali disposizioni transitorie. L’estrazione a sorte si è tenuta il 20 maggio 2019 e gli Stati membri di tale gruppo sono Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Paesi Bassi, Austria e Portogallo. L’articolo 3 della decisione di esecuzione prevede che il mandato dei procuratori europei provenienti dagli Stati membri inclusi in tale gruppo abbia una durata di tre anni e non sia rinnovabile.

(12)

Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione. Per quanto riguarda i pareri motivati designati da Malta, le ragioni addotte dal comitato di selezione dimostrano in misura sufficiente che è oggettivamente impossibile per tale Stato membro, tenuto conto delle circostanze eccezionali in cui si trova, individuare ulteriori candidati ammissibili entro un termine ragionevole, nonostante abbia profuso tutto l’impegno necessario a tal fine. Sono pertanto soddisfatte le condizioni indicate alla regola VII, paragrafo 2, terzo comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione. Alla luce delle dette circostanze eccezionali, il Consiglio ha considerato che il parere motivato presentato in relazione ai candidati designati da Malta gli offriva una rosa sufficiente di candidati idonei e, poiché ulteriori ritardi nella nomina dei procuratori europei avrebbe gravi conseguenze per l’efficacia del diritto dell’Unione europea, ha deciso di procedere su tale base.

(13)

A seguito di tale valutazione, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati da Cechia, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia. Per quanto riguarda i candidati designati da Belgio, Bulgaria e Portogallo, il Consiglio non ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante del comitato di selezione, ma si è basato su una diversa valutazione dei meriti dei suddetti candidati effettuata nell’ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati procuratori europei dell’EPPO quali agenti temporanei di grado AD 13 per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2020:

 

sig. Yves VAN DEN BERGE (6)

 

sig.ra Teodora GEORGIEVA (7)

 

sig. Petr KLEMENT (8)

 

sig. Andrés RITTER (9)

 

sig.ra Kristel SIITAM-NYIRI (10)

 

sig. Frédéric BAAB (11)

 

sig.ra Tamara LAPTOŠ (12)

 

sig. Gatis DONIKS (13)

 

sig. Gabriel SEIXAS (14)

 

sig.ra Yvonne FARRUGIA (15)

 

sig. Cătălin-Laurențiu BORCOMAN (16)

 

sig. Jaka BREZIGAR (17)

 

sig. Juraj NOVOCKÝ (18)

 

sig. Harri TIESMAA (19).

Articolo 2

Sono nominati procuratori europei dell’EPPO quali agenti temporanei di grado AD 13 per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020:

 

sig. Dimitrios ZIMIANITIS (20)

 

sig.ra María Concepción SABADELL CARNICERO (21)

 

sig. Danilo CECCARELLI (22)

 

sig.ra Katerina LOIZOU (23)

 

sig. Tomas KRUŠNA (24)

 

sig.ra Daniëlle GOUDRIAAN (25)

 

sig.ra Ingrid MASCHL-CLAUSEN (26)

 

sig. José Eduardo MOREIRA ALVES D’OLIVEIRA GUERRA (27)

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(2)  GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

(3)  GU L 238 del 21.9.2018, pag. 92.

(4)  GU L 103 del 12.4.2019, pag. 29.

(5)  Decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativa alla nomina del procuratore capo europeo della Procura europea (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 1).

(6)  Designato dal Belgio

(7)  Designata dalla Bulgaria

(8)  Designato dalla Cechia

(9)  Designato dalla Germania

(10)  Designata dall’Estonia

(11)  Designato dalla Francia

(12)  Designata dalla Croazia

(13)  Designato dalla Lettonia

(14)  Designato dal Lussemburgo

(15)  Designata da Malta

(16)  Designato dalla Romania

(17)  Designato dalla Slovenia

(18)  Designato dalla Slovacchia

(19)  Designato dalla Finlandia

(20)  Designato dalla Grecia

(21)  Designata dalla Spagna

(22)  Designato dall’Italia

(23)  Designata da Cipro

(24)  Designato dalla Lituania

(25)  Designata dai Paesi Bassi

(26)  Designata dall’Austria

(27)  Designato dal Portogallo