28.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 242/4


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1105 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2020

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio (2) l’Italia era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2017 a imporre che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta sulle forniture alle pubbliche amministrazioni fosse versata da tali autorità su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale. Tale misura speciale costituiva una deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’IVA.

(2)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio (3) l’Italia era stata autorizzata ad applicare la misura speciale fino al 30 giugno 2020 e il relativo ambito di applicazione era stato esteso al fine di includervi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ad alcune società controllate da pubbliche amministrazioni e alle società quotate in borsa incluse nell’indice «Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa» («FTSE MIB»).

(3)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 dicembre 2019, l’Italia ha chiesto che tale autorizzazione ad applicare la misura speciale sia prorogata fino al 31 dicembre 2023 e che il suo ambito di applicazione sia limitato solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni. Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 marzo 2020, l’Italia ha modificato la domanda per rendere l’ambito di applicazione della proroga richiesta identico all’autorizzazione concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784.

(4)

Con lettera del 5 maggio 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dall’Italia. Con lettera del 6 maggio 2020 la Commissione ha comunicato all’Italia di disporre di tutte le informazioni necessarie per valutare la domanda.

(5)

La misura speciale fa parte di un pacchetto di misure introdotte dall’Italia per contrastare la frode e l’evasione fiscale. Tale pacchetto di misure, che comprende un obbligo di fatturazione elettronica quale autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio (4) ha sostituito altre misure di controllo e consente alle autorità fiscali italiane la verifica incrociata delle diverse operazioni dichiarate dagli operatori e il controllo dei loro versamenti IVA.

(6)

L’Italia sostiene che, nel contesto del pacchetto delle misure attuate, la fatturazione elettronica obbligatoria riduce il tempo necessario all’amministrazione fiscale per venire a conoscenza dell’esistenza di un potenziale caso di frode o evasione. Tuttavia, l’Italia sostiene anche che, in assenza del meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dalla misura speciale, il recupero presso gli autori di frodi o gli evasori fiscali una volta effettuato il controllo incrociato potrebbe risultare impossibile in caso di loro insolvenza. Pertanto, il meccanismo di scissione dei pagamenti, in quanto misura ex ante, si è dimostrato più efficace della fatturazione elettronica obbligatoria, che costituisce una misura ex post. I dati definitivi sull’efficacia dimostrano che la misura speciale ha ottenuto risultati ancora migliori del previsto.

(7)

Uno degli effetti della misura è che i fornitori, essendo soggetti passivi, non possono compensare l’IVA versata a monte con l’IVA percepita sulle loro forniture. Tali fornitori potrebbero trovarsi costantemente in una posizione creditoria e dover chiedere un rimborso effettivo dell’IVA versata a monte all’amministrazione fiscale. In base alle informazioni fornite dall’Italia, i soggetti passivi che effettuano operazioni soggette al meccanismo di scissione dei pagamenti hanno diritto a ricevere il pagamento dei relativi crediti IVA in via prioritaria, entro il limite del credito derivante da tali operazioni. Tale prassi implica che le domande di rimborso relative al meccanismo di scissione dei pagamenti siano trattate in via prioritaria sia nel corso delle indagini preliminari sia durante il pagamento delle somme dovute per rimborsi non prioritari.

(8)

In base al considerando 7 della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, una volta che sia pienamente attuato il sistema costituito dal pacchetto di misure di controllo che l’Italia intendeva applicare, non dovrebbe essere più necessario derogare alla direttiva 2006/112/CE per applicare la scissione dei pagamenti. L’Italia aveva pertanto assicurato che non avrebbe chiesto il rinnovo della deroga che consente l’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti. Tuttavia, dato che è ancora presto per valutare pienamente l’efficacia di tali misure a causa della loro recente attuazione, e tenuto conto delle difficoltà che l’Italia sta incontrando a causa della pandemia di COVID-19, che rendono più difficile per i soggetti passivi l’attuazione delle modifiche richieste nei loro sistemi di fatturazione e per le amministrazioni fiscali l’adeguamento dei propri sistemi di controllo e informatici, l’eliminazione della misura potrebbe avere notevoli effetti negativi nella lotta contro l’evasione fiscale e nella riscossione dell’IVA, nonché sui costi amministrativi a carico dei soggetti passivi nelle attuali circostanze. È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione a derogare alla direttiva 2006/112/CE.

(9)

La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da consentire di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace. L’autorizzazione dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 30 giugno 2023, lasciando così tempo sufficiente per valutare l’efficacia delle misure attuate dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati.

(10)

Al fine di garantire il seguito necessario nel quadro della deroga richiesta e, in particolare, di valutare l’impatto sui rimborsi dell’IVA dei soggetti passivi ai quali si applica la deroga, l’Italia dovrebbe essere tenuta a presentare alla Commissione, entro il settembre 2021, una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi, compreso in particolare il tempo medio necessario per i rimborsi, e sull’efficacia della misura speciale e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. La relazione dovrebbe includere un elenco delle varie misure attuate con la relativa data di entrata in vigore.

(11)

La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti, in quanto è limitata nel tempo e circoscritta a settori che pongono notevoli problemi in tema di evasione fiscale. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che l’evasione fiscale si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

(12)

A causa delle difficoltà causate dalla pandemia di COVID-19, la procedura di rinnovo della deroga ha richiesto più tempo del previsto e non è stato completato entro il 30 giugno 2020. Senza l’applicazione retroattiva della presente decisione, le società che applicano il meccanismo di scissione dei pagamenti dovrebbero cambiare i loro sistemi di fatturazione per adattarli alle modifiche da un giorno all’altro. L’amministrazione fiscale dovrebbe attuare adattamenti simili ai suoi sistemi. A causa di tali difficoltà, non sembra opportuno richiedere alle imprese e all’amministrazione fiscale di apportare tali modifiche in questo momento. È pertanto opportuno che la presente decisione si applichi retroattivamente per garantire la continuità giuridica della misura.

(13)

La deroga non inciderà negativamente sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/784,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio è così modificata:

1)

all’articolo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 settembre 2021 l’Italia trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione generale dei rimborsi IVA ai soggetti passivi interessati dalle misure di cui agli articoli 1 e 2 e, in particolare, sulla durata media della procedura di rimborso nonché sull’efficacia di tali misure e di ogni altra misura attuata dall’Italia al fine di ridurre l’evasione fiscale nei settori interessati. Tale relazione include un elenco delle varie misure attuate con relativa data di entrata in vigore.»;

2)

all’articolo 5, la data «30 giugno 2020» è sostituita dalla data «30 giugno 2023».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che autorizza l’Italia ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 217 del 18.8.2015, pag. 7).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, del 25 aprile 2017, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401 (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 17).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio, del 16 aprile 2018, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 99 del 19.4.2018, pag. 14).