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17.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 230/18 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1049 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2020
che permette alla Francia di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale
[notificata con il numero C(2020) 4715]
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale rispetto ad altre sostanze chimiche più pericolose. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso. |
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(2) |
A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato anche come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Francia, e sono forniti in bombole per gas (3). |
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(3) |
L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4). |
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(4) |
Il 14 gennaio 2020, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»). |
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(5) |
Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio. |
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(6) |
L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, destinata al controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento. |
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(7) |
Secondo le informazioni trasmesse dalla Francia, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle collezioni ed esposizioni museali e nei siti del patrimonio culturale senza danneggiarli, e a un costo ragionevole. |
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(8) |
Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia. |
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(9) |
Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali i raggi gamma, i trattamenti a basse temperature e i trattamenti termici. È possibile altresì usare altri principi attivi. Tuttavia, secondo la Francia, ognuna di queste tecniche presenta limiti relativi ai potenziali danni che determinati materiali potrebbero subire durante il trattamento e pertanto nessuna può essere utilizzata da sola per il trattamento di tutti i tipi e di tutte le combinazioni di materiali. |
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(10) |
Secondo le informazioni fornite dalla Francia, sussistono dubbi in merito all’idoneità della tecnica della disinfestazione criogenica per tutte le collezioni di belle arti e arti decorative. Se impiegata su opere in materiali laminati (opere dipinte, verniciate o cerate, opere intarsiate o con intarsi tessili) questa tecnica può comportare il rischio di danneggiare tali oggetti. Tuttavia nella conservazione del patrimonio culturale catalogato nell’inventario nazionale non si può lasciare adito a dubbi, conformemente alle politiche nazionali di conservazione applicabili agli istituti che curano collezioni pubbliche. |
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(11) |
Come indicato nella domanda, le tecniche di disinfestazione ad alta temperatura non sono molto usate dagli istituti di tutela del patrimonio culturale. Come nel caso della disinfestazione criogenica, sussistono preoccupazioni circa l’impatto del trattamento termico sui materiali stratificati. Il trattamento termico comporta inoltre ulteriori rischi legati alla perdita di adesione dei materiali adesivi, al rammollimento degli elementi contenenti cera e all’affioramento di sostanze chimiche usate in precedenza, con conseguente apparizione di macchie sulla superficie degli oggetti. |
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(12) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, la tecnica dei raggi gamma richiede attrezzature specifiche che soddisfino particolari requisiti in materia di sicurezza e, di conseguenza, competenze avanzate. Si tratta pertanto di una tecnica costosa e difficile da impiegare. Tale tecnica non è inoltre adatta ai materiali trasparenti o traslucidi, che tendono a opacizzarsi o a cambiare colore se sottoposti a raggi gamma. |
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(13) |
Dalla domanda emerge che l’uso di biocidi contenenti altri principi attivi disponibili sul mercato in Francia lascia residui sulle opere trattate, che possono essere progressivamente rilasciati nell’ambiente, il che può comportare un rischio per la salute umana. Inoltre tali sostanze presentano svantaggi significativi in termini di conservazione fisica delle opere culturali, dal momento che molte di esse possono provocare cambiamenti di colore, essudazioni oleose o vischiose, cristallizzazioni delle superfici o alterazioni del DNA di materiali di origine animale. |
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(14) |
Negli ultimi decenni, nell’ambito della gestione integrata dei parassiti per la protezione dei beni culturali, un numero crescente di istituti di tutela del patrimonio culturale ha cercato soluzioni per abbandonare l’uso di sostanze chimiche potenzialmente pericolose a favore di tecniche, come l’anossia, che sono più delicate sugli oggetti delle collezioni del patrimonio culturale e meno dannose per gli addetti che vi lavorano. |
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(15) |
Secondo le informazioni contenute nella domanda, l’uso dell’azoto contenuto nelle bombole non costituisce un’alternativa appropriata per i musei e i siti del patrimonio culturale, in quanto presenta svantaggi pratici ed economici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. La conservazione di un gran numero di bombole presenta dei rischi per la sicurezza dovuti alla presenza di gas sotto pressione. I trattamenti anossici con azoto generato in situ comportano costi inferiori per gli istituti di tutela del patrimonio culturale rispetto all’uso di azoto in bombole. Al di là dell’investimento iniziale per la camera di trattamento e per il generatore di azoto in situ, tale tecnica non genera nessun altro costo. |
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(16) |
Chiedere ai musei e ai siti del patrimonio culturale di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi — ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici —, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per i musei e i siti del patrimonio culturale, per i quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l’obiettivo di abbandonare l’uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti. |
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(17) |
In varie riunioni (5) del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un’eventuale deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’azoto generato in situ. |
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(18) |
Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall’Austria, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la loro opinione. La grande maggioranza delle 1 487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l’uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell’ambiente; l’uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo dell’umidità relativa nell’area di trattamento, necessario per il trattamento di alcuni materiali. |
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(19) |
Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale — il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti — hanno espresso l’intenzione di presentare una domanda di inscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l’ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo. |
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(20) |
Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Francia, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali. |
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(21) |
Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l’azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Francia e che non sono disponibili alternative appropriate. Alla Francia dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale. |
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(22) |
La possibile iscrizione dell’azoto generato in situ nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Francia può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 2
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2020
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’azoto come principio attivo nell’allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).
(3) Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all’indirizzo https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
(5) 83a, 84a, 85a e 86a riunione dei rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l’attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono disponibili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0