16.7.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/1 |
DECISIONE (UE) 2020/1026 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2020
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone («accordo») conformemente alla decisione del Consiglio del 7 marzo 2016. I negoziati si sono conclusi positivamente con la siglatura dell’accordo il 25 luglio 2019. |
(2) |
L’accordo ha l’obiettivo di promuovere la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza dell’aviazione civile e agevolare gli scambi e gli investimenti nel settore dei prodotti aeronautici civili tra l’Unione e il Giappone. |
(3) |
È necessario stabilire le disposizioni procedurali per la partecipazione dell’Unione negli organismi comuni istituiti a norma dell’accordo, per l’adozione di misure di salvaguardia, di richieste di consultazione e di misure per la sospensione degli obblighi di accettazione, nonché per l’adozione di decisioni riguardanti le modifiche degli allegati dell’accordo. |
(4) |
L’accordo dovrebbe essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone è autorizzata, con riserva della conclusione di detto accordo (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
1. Nel comitato misto delle parti, istituito a norma dell’articolo 11 dell’accordo («comitato misto»), l’Unione è rappresentata dalla Commissione, assistita dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e accompagnata dalle autorità aeronautiche degli Stati membri in qualità di loro rappresentanti.
2. Nel Consiglio di supervisione della certificazione, istituito a norma dell’allegato 1, articolo 3, dell’accordo, l’Unione è rappresentata dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea assistita dalle autorità aeronautiche degli Stati membri direttamente interessate dall’ordine del giorno di ciascuna riunione.
Articolo 4
1. La Commissione può adottare i seguenti provvedimenti:
a) |
adottare misure di salvaguardia a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo; |
b) |
chiedere consultazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo; |
c) |
adottare misure per sospendere gli obblighi di accettazione reciproca o per revocare tale sospensione in conformità dell’articolo 17 dell’accordo. |
2. La Commissione comunica con sufficiente anticipo al Consiglio l’intenzione di agire a norma del presente articolo.
Articolo 5
La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, modifiche degli allegati dell’accordo adottate dal comitato misto a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo, a condizione che le modifiche siano coerenti con i pertinenti atti giuridici dell’Unione e non ne implichino la modifica, nel rispetto delle condizioni seguenti:
a) |
la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
|
b) |
la Commissione presenta le modifiche proposte al Consiglio tempestivamente prima della loro approvazione. |
Il comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri valuta se le modifiche proposte soddisfino le condizioni stabilite al primo comma, lettera a).
La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato dell’Unione europea non si oppongano alle stesse. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell’Unione.
Articolo 6
L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma (2), in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 7
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2020
Per il Consiglio
Il president
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) La data a partire dalla quale l’accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.