10.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 222/1


DECISIONE (UE) 2020/983 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2020

relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariatonel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde(2019-2024)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 (2) che conclude l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (3) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 30 marzo 2007, è stato tacitamente rinnovato ed è tuttora vigente.

(2)

Secondo la raccomandazione della Commissione, il 4 giugno 2018 il Consiglio ha deciso di autorizzare l’avvio di negoziati con la Repubblica di Capo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo dell’accordo ha cessato di produrre effetti il 22 dicembre 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato a nome dell’Unione un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati il nuovo protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.

(5)

Conformemente alla decisione 2019/951/UE del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (5) («protocollo») è stato firmato il 20 maggio 2019.

(6)

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(7)

L’obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque del Capo Verde e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell’economia blu.

(8)

È opportuno approvare il protocollo.

(9)

L’articolo 9 dell’accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l’applicazione. Inoltre, a norma di tale articolo, dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo, la commissione mista può adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvarle, a nome dell’Unione, con una procedura semplificata.

(10)

La posizione dell’Unione relativa alle modifiche del protocollo dovrebbe essere definita dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri. Le modifiche proposte saranno accettate a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri.

(11)

La posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista su altre questioni dovrebbe essere determinata conformemente ai trattati e alle prassi consolidate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) è approvato a nome dell’Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 16 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura stabilita nell’allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Approvazione del 17 giugno 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

(3)   GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

(4)  Decisione (UE) 2019/951 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024) (GU L 154 del 12 giugno 2019, pag. 1).

(5)   GU L 154 del 12 giugno 2019, pag. 3.


ALLEGATO

Procedura per l’approvazione delle modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni seguenti:

1)

la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione;

2)

prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista;

3)

la conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1) del presente allegato sarà valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri;

4)

a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte;

5)

qualora nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi;

6)

la Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione;

7)

per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all’articolo 5, all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo stesso, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.