25.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/64 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/871 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2020
relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania
(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, lettera p),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l’autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2). |
(2) |
La decisione 2008/364/CE della Commissione (3) autorizza l’impiego di quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania. |
(3) |
Salvo esplicita autorizzazione prevista con decisione di esecuzione della Commissione, non dovrebbero essere consentite modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione. |
(4) |
La Lituania ha chiesto alla Commissione di rimuovere l’autorizzazione dei metodi «Hennessy Grading Probe (HGP7)» e «IM-03» dall’elenco dei metodi autorizzati per la classificazione delle carcasse di suino nel suo territorio, poiché essi non sono più in uso nel paese. |
(5) |
La Lituania ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo («Fat-O-Meat’er II»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basa il nuovo metodo, l’esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra. Ha inoltre chiesto alla Commissione di autorizzare formule aggiornate per due metodi («Fat-O-Meat’er S70» e «metodo manuale (ZP)») già autorizzati dalla decisione 2008/364/CE per la classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio. |
(6) |
Dall’esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del nuovo metodo di classificazione e per l’aggiornamento delle equazioni per le altre due. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione e tali formule in Lituania. |
(7) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto occorre quindi abrogare la decisione 2008/364/CE. |
(8) |
Per concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici connessi all’introduzione dei nuovi dispositivi e delle nuove equazioni, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla decisione 2008/364/CE continuino ad applicarsi fino al 30 aprile 2021. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell’allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Lituania l’impiego dei seguenti metodi:
a) |
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte I dell’allegato; |
b) |
l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er II (FOM II)» e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte II dell’allegato; |
c) |
il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, i cui dettagli sono riportati nella parte III dell’allegato. |
2. Il metodo manuale (ZP) con calibro di cui al paragrafo 1, lettera c), è autorizzato unicamente per i macelli:
a) |
in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500; |
b) |
o, solo nel caso in cui non si riescano ad applicare i metodi di classificazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500. |
Articolo 2
Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.
Articolo 3
La decisione 2008/364/CE è abrogata con effetto a decorrere dal 1o maggio 2021.
Articolo 4
La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2020
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).
(3) Decisione 2008/364/CE della Commissione, del 28 aprile 2008, relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Lituania (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 32).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN LITUANIA
PARTE I
Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er S70 (FOM S70)». |
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 mm avente un fotodiodo del tipo Siemens SFH 950/960 e una distanza operativa compresa tra 3 e 103 mm. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra per mezzo di un computer. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:
LMPFOMS70= 57,2500 – 0,2516 × F1 – 0,3926 × F2 + 0,1620 × M2 in cui
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4. |
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg. |
PARTE II
Fat-O-Meat’er II (FOM II)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando l’apparecchio denominato «Fat-O-Meat’er (FOM II)». |
2. |
Il FOM II è costituito da una sonda ottica con un coltello, da un dispositivo di misurazione della profondità con una distanza operativa tra 0 e 125 mm e da una scheda di acquisizione e analisi dei dati. I valori ottenuti dalla misurazione sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio FOM II. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:
LMPFOMII= 61,4200 – 0,6891 × F2 + 0,0977 × M2 in cui
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4. |
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg. |
PARTE III
Metodo manuale (ZP)
1. |
Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata utilizzando il «metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro. |
2. |
Per l’applicazione di questo metodo è possibile servirsi di un calibro che permetta di effettuare la classificazione in base ad un’equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo alla fenditura della carcassa. |
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato con la seguente formula:
LMPZP= 54,89 – 0,4751 × F +0,1204 × M in cui
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4. |
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 110 kg. |