12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 187/10


DECISIONE (UE) 2020/768 DEL CONSIGLIO

del 9 giugno 2020

che modifica la decisione (UE) 2016/915 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento per la misurazione dell’aumento delle emissioni di CO2, al fine di tenere conto delle conseguenze della pandemia di COVID-19 nell’ambito di CORSIA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2016, nella sua risoluzione A39-3 («risoluzione A39-3»), la 39a Assemblea dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), istituita dalla convenzione di Chicago sull’aviazione civile internazionale («convenzione»), ha deciso di sviluppare una misura mondiale basata sul mercato per limitare, ai livelli del 2020, le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale. La posizione dell’Unione riguardo all’elaborazione e all’adozione di tale meccanismo e dei suoi vari elementi in dettaglio è stata stabilita con la decisione (UE) 2016/915 del Consiglio (1).

(2)

Il 27 giugno 2018, alla decima riunione della sua 214a sessione, il Consiglio dell’ICAO ha adottato la prima edizione del volume IV dell’annesso 16 della convenzione: Norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di tutela dell’ambiente - regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale («CORSIA»). In linea con la risoluzione A39-3, che è stata sostituita dalla risoluzione A40-19 adottata dall’Assemblea dell’ICAO durante la sua 40a sessione («risoluzione A40-19»), tale prima edizione stabilisce, tra l’altro, i valori delle emissioni che devono essere utilizzati per il calcolo dei fattori di crescita (sia i fattori di crescita del settore, sia quelli degli operatori aerei). Tali valori sono determinati in base alla media delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo internazionale coperte da CORSIA durante il 2019 e il 2020 (a livello di settore e dei singoli operatori aerei).

(3)

La pandemia di COVID-19 in corso causerà una notevole riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dal trasporto aereo internazionale nel 2020. Ne conseguirà pertanto anche l’uso di valori delle emissioni nell’ambito di CORSIA nettamente più bassi per calcolare i fattori di crescita. Se questi valori non saranno modificati, l’uso di valori delle emissioni nettamente più bassi nell’ambito di CORSIA potrebbe comportare un significativo aumento degli obblighi di compensazione, in funzione del tasso di ripresa del traffico aereo internazionale e dell’evoluzione delle emissioni di CO2 prodotte dallo stesso.

(4)

È probabile e certamente importante che durante la sua 220a sessione, che si terrà dall’8 al 26 giugno 2020, il Consiglio dell’ICAO adotti una decisione in merito alla modifica dei valori delle emissioni utilizzati per calcolare i fattori di crescita nell’ambito di CORSIA, in particolare per quanto riguarda il periodo di riferimento che dev’essere considerato («periodo di riferimento»).

(5)

Qualsiasi modifica alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate nell’ambito di CORSIA si qualificherebbe come una decisione adottata da un organo istituito da un accordo e avrebbe effetti giuridici ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

(6)

Sebbene l’Unione e i suoi Stati membri abbiano sempre sostenuto un obiettivo di riduzione globale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dal trasporto aereo internazionale a livelli non superiori a quelli del 2020, date le circostanze attuali si stima che prendere l’anno civile 2019 come periodo di riferimento costituisca l’approssimazione migliore, basata su dati reali, per riflettere l’obiettivo a lungo termine dell’ICAO di crescita neutra in termini di emissioni di carbonio a partire dal 2020, stabilito nella risoluzione A39-3. In tale contesto e al fine di mantenere un sufficiente sostegno a CORSIA e di preservarne gli elementi strutturali chiave sulla base delle informazioni attualmente disponibili, è opportuno accettare l’anno civile 2019 come periodo di riferimento.

(7)

Non dovrebbe essere sostenuta l’alternativa, suggerita nell’ambito del dibattito in corso, di stabilire periodi di riferimento diversificati per i diversi paesi, a seconda del rispettivo livello di sviluppo, dell’anno di adesione a CORSIA o di altri criteri, in quanto così facendo si violerebbe il principio di non discriminazione, come ricordato nella risoluzione A40-19, e si potrebbe mettere a rischio l’esistenza di CORSIA nella sua forma attuale.

(8)

La decisione (UE) 2016/915 dovrebbe pertanto essere modificata in modo da consentire all’Unione e ai suoi Stati membri di accettare l’anno civile 2019 come periodo di riferimento.

(9)

Il principio del riesame periodico dovrebbe continuare ad applicarsi. In tale contesto andrebbe ricordato che la risoluzione A40-19 prevede un riesame di CORSIA ogni tre anni. Il primo è previsto nel 2022. L’importanza di un tale riesame in relazione ai valori delle emissioni utilizzati per calcolare i fattori di crescita aumenta quanto più tempo è necessario al settore per raggiungere i livelli di traffico aereo e relative emissioni precedenti alla crisi. Nel caso di una ripresa lenta del settore del trasporto aereo, è probabile che prendere l’anno 2019 come riferimento porti a obblighi di compensazione minimi o nulli durante la fase pilota di CORSIA (2021-2023). L’importanza di un tale riesame, di cui l’Assemblea dell’ICAO deve tener conto, è sottolineata dalla necessità di garantire la coerenza con l’obiettivo indicativo a lungo termine di riduzione delle emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi per quanto riguarda la temperatura. Ove opportuno, tale riesame potrebbe includere una definizione del periodo di riferimento.

(10)

Conformemente all’articolo 28 ter, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), entro 12 mesi dall’adozione degli strumenti pertinenti da parte dell’ICAO e prima che la misura mondiale basata sul mercato divenga operativa, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta le modalità di recepimento di tali strumenti nel diritto dell’Unione mediante revisione della medesima direttiva, unitamente a una proposta per l’attuazione di CORSIA, se del caso, che sia coerente con la garanzia di un contributo del settore del trasporto aereo all’impegno dell’Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici entro il 2030,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato della decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, il seguente trattino è inserito dopo il secondo:

«—

tenuto conto dell’impatto della pandemia di COVID-19 sulle emissioni del 2020, accettare che i valori delle emissioni che devono essere utilizzati per il calcolo dei fattori di crescita stabiliti nell’ambito di CORSIA siano modificati in modo da fare riferimento ai livelli delle emissioni del 2019;».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2020

Per il Consiglio

La presidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Decisione (UE) 2016/915 del Consiglio, del 30 maggio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell’Unione europea, in relazione allo strumento internazionale che deve essere predisposto in sede di organi dell’ICAO e finalizzato all’attuazione, a partire dal 2020, di una misura mondiale unica basata sul mercato per le emissioni del trasporto aereo internazionale (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 32).

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).