29.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/715 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2020

sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2019

[notificata con il numero C(2020) 3260]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 51,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione, in base ai conti annuali trasmessi dagli Stati membri, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e di un parere di audit in merito alla completezza, all'esattezza e alla veridicità dei conti, oltre che delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, deve liquidare i conti degli organismi pagatori di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento anteriormente al 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

(2)

A norma dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'esercizio finanziario agricolo inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N. Nel liquidare i conti dell'esercizio finanziario 2019 si dovrebbe tenere conto delle spese incorse dagli Stati membri tra il 16 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2).

(3)

A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da, o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l'esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.

(4)

La Commissione ha verificato le informazioni trasmesse dagli Stati membri e ha comunicato loro le risultanze delle sue verifiche, corredate delle modifiche necessarie.

(5)

Per tutti gli organismi pagatori interessati, i conti annuali e la documentazione che li accompagna permettono alla Commissione di decidere sulla completezza, sull'esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi.

(6)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (3), gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre devono essere presi in considerazione al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate da taluni Stati membri nel corso dei suddetti mesi del 2019 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.

(7)

La Commissione, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ha già ridotto o sospeso una serie di pagamenti mensili per l'esercizio finanziario 2019 per inosservanza dei massimali finanziari o dei termini di pagamento oppure a causa di lacune nel sistema di controllo. Nella presente decisione la Commissione dovrebbe tener conto di tali importi ridotti o sospesi per evitare pagamenti inopportuni o intempestivi o rimborsi di importi che potrebbero in seguito essere oggetto di rettifica finanziaria. Gli importi in questione possono essere esaminati, laddove opportuno, durante la procedura di verifica di conformità ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(8)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero in seguito a irregolarità è a carico dello Stato membro interessato. L'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell'obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.

(9)

A norma dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Siffatta decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell'Unione. Gli importi per i quali lo Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi di tale decisione sono riportati nella relazione di sintesi di cui all'articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in combinato disposto con l'articolo 102, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto iv), del medesimo regolamento. Pertanto, i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell'Unione.

(10)

Le riduzioni a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di cui all'allegato I, colonna e), riguardano il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli importi che devono essere imputati agli Stati membri in applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 in relazione allo strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) finanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) (4) figurano nell'allegato II.

(11)

A norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione sono liquidati i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2019.

Gli importi che devono essere recuperati da, o versati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica di conformità adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento unionale le spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(4)  Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 36).


ALLEGATO I

Liquidazione dei conti degli organismi pagatori

Esercizio finanziario 2019

Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro

SM

 

2019 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono

Totale a + b

Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario 1)

Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni

Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario

Importo che deve essere recuperato dallo (–) o erogato allo (+) Stato membro 2)

liquidati

stralciati

= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale

= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili

 

 

a

b

c=a+b

d

e

f=c+d+e

g

h=f-g

AT

EUR

703 966 737,95

0,00

703 966 737,95

-560 013,80

0,00

703 406 724,15

703 403 903,13

2 821,02

BE

EUR

550 009 050,96

0,00

550 009 050,96

0,00

-16 750,13

549 992 300,83

550 202 650,44

-210 349,61

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 387,75

-1 387,75

0,00

-1 387,75

BG

EUR

799 089 404,74

0,00

799 089 404,74

-9 273,42

0,00

799 080 131,32

799 083 546,78

-3 415,46

CY

EUR

54 512 614,60

0,00

54 512 614,60

-1 098,70

-8 340,56

54 503 175,34

54 511 524,83

-8 349,49

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 362,25

-2 362,25

0,00

-2 362,25

CZ

EUR

874 001 034,77

0,00

874 001 034,77

0,00

0,00

874 001 034,77

874 001 035,10

-0,33

DE

EUR

4 898 542 173,55

0,00

4 898 542 173,55

-14 841,47

-38 163,59

4 898 489 168,49

4 898 379 171,81

109 996,68

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

-68 002,84

-68 002,84

0,00

-68 002,84

DK

EUR

832 217 756,71

0,00

832 217 756,71

0,00

0,00

832 217 756,71

832 146 704,57

71 052,14

EE

EUR

133 917 506,66

0,00

133 917 506,66

0,00

-1 405,60

133 916 101,06

133 912 353,58

3 747,48

ES

EUR

5 673 013 576,90

0,00

5 673 013 576,90

-8 340 572,36

-343 010,66

5 664 329 993,88

5 664 530 013,10

-200 019,22

FI

EUR

527 186 750,70

0,00

527 186 750,70

-12 201,75

-33 767,36

527 140 781,59

527 231 991,12

-91 209,53

FR

EUR

7 369 119 413,09

0,00

7 369 119 413,09

-19 469 385,70

-268 610,93

7 349 381 416,46

7 346 614 405,05

2 767 011,41

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 468,97

-12 468,97

0,00

-12 468,97

UK

EUR

3 209 238 643,58

0,00

3 209 238 643,58

-15 416 788,73

0,00

3 193 821 854,85

3 194 823 812,34

-1 001 957,49

EL

EUR

1 911 346 204,25

0,00

1 911 346 204,25

-75 251,36

-844 817,29

1 910 426 135,60

1 911 270 952,89

-844 817,29

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

-13 189,56

-13 189,56

0,00

-13 189,56

HR

EUR

286 512 040,98

0,00

286 512 040,98

-35 322,54

0,00

286 476 718,44

286 505 848,07

-29 129,63

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

-27 162 925,00

-27 162 925,00

0,00

-27 162 925,00

HU

EUR

1 277 767 153,77

0,00

1 277 767 153,77

-2 120 600,36

0,00

1 275 646 553,41

1 275 742 003,22

-95 449,81

IE

EUR

1 194 327 007,55

0,00

1 194 327 007,55

-29 628,85

-24 034,05

1 194 273 344,65

1 193 276 729,51

996 615,14

IT

EUR

4 138 061 977,31

0,00

4 138 061 977,31

-33 531 548,73

-4 915 979,72

4 099 614 448,86

4 100 788 546,81

-1 174 097,95

LT

EUR

466 903 768,33

0,00

466 903 768,33

0,00

-2 426,15

466 901 342,18

466 903 768,33

-2 426,15

LU

EUR

33 252 999,03

0,00

33 252 999,03

0,00

0,00

33 252 999,03

33 183 121,26

69 877,77

LV

EUR

253 721 198,34

0,00

253 721 198,34

0,00

-1 576,85

253 719 621,49

253 721 198,34

-1 576,85

MT

EUR

5 679 142,30

0,00

5 679 142,30

-1 119,63

-315 100,13

5 362 922,54

5 702 837,75

-339 915,21

NL

EUR

701 147 752,79

0,00

701 147 752,79

-40 474,97

-2 647,67

701 104 630,15

701 365 582,90

-260 952,75

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

-795 957,42

-795 957,42

0,00

-795 957,42

PL

EUR

3 363 316 204,66

0,00

3 363 316 204,66

0,00

0,00

3 363 316 204,66

3 363 353 062,60

-36 857,94

PT

EUR

763 736 847,84

0,00

763 736 847,84

-247 441,33

-306 398,99

763 183 007,52

762 343 600,52

839 407,00

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

-974 171,99

-974 171,99

0,00

-974 171,99

RO

EUR

1 847 891 384,57

0,00

1 847 891 384,57

-9 493 044,08

0,00

1 838 398 340,49

1 844 530 341,45

-6 132 000,96

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

-9 866,16

-9 866,16

0,00

-9 866,16

SE

EUR

690 778 215,38

0,00

690 778 215,38

-274 029,79

0,00

690 504 185,59

690 557 292,64

-53 107,05

SI

EUR

141 618 537,51

0,00

141 618 537,51

0,00

0,00

141 618 537,51

141 615 579,48

2 958,03

SK

EUR

451 514 761,88

0,00

451 514 761,88

-188 214,37

-6 073,91

451 320 473,60

451 324 541,41

-4 067,81


SM

 

Spese 3)

Entrate con dest. specifica 3)

Articolo 54, par. 2 (= e)

Totale (=h)

05 07 01 06

6701

6702

 

 

i

j

k

l = i+j+k

AT

EUR

2 821,02

0,00

0,00

2 821,02

BE

EUR

0,00

-193 599,48

-16 750,13

-210 349,61

BG

BGN

0,00

0,00

-1 387,75

-1 387,75

BG

EUR

0,00

-3 415,46

0,00

-3 415,46

CY

EUR

0,00

-8,93

-8 340,56

-8 349,49

CZ

CZK

0,00

0,00

-2 362,25

-2 362,25

CZ

EUR

0,00

-0,33

0,00

-0,33

DE

EUR

148 160,27

0,00

-38 163,59

109 996,68

DK

DKK

0,00

0,00

-68 002,84

-68 002,84

DK

EUR

71 052,14

0,00

0,00

71 052,14

EE

EUR

5 153,08

0,00

-1 405,60

3 747,48

ES

EUR

330 952,38

-187 960,94

-343 010,66

-200 019,22

FI

EUR

0,00

-57 442,17

-33 767,36

-91 209,53

FR

EUR

3 340 929,12

-305 306,78

-268 610,93

2 767 011,41

UK

GBP

0,00

0,00

-12 468,97

-12 468,97

UK

EUR

0,00

-1 001 957,49

0,00

-1 001 957,49

EL

EUR

0,00

0,00

-844 817,29

-844 817,29

HR

HRK

0,00

0,00

-13 189,56

-13 189,56

HR

EUR

0,00

-29 129,63

0,00

-29 129,63

HU

HUF

0,00

0,00

-27 162 925,00

-27 162 925,00

HU

EUR

0,00

-95 449,81

0,00

-95 449,81

IE

EUR

1 020 649,19

0,00

-24 034,05

996 615,14

IT

EUR

3 741 881,77

0,00

-4 915 979,72

-1 174 097,95

LT

EUR

0,00

0,00

-2 426,15

-2 426,15

LU

EUR

69 877,77

0,00

0,00

69 877,77

LV

EUR

0,00

0,00

-1 576,85

-1 576,85

MT

EUR

0,00

-24 815,08

-315 100,13

-339 915,21

NL

EUR

0,00

-258 305,08

-2 647,67

-260 952,75

PL

PLN

0,00

0,00

-795 957,42

-795 957,42

PL

EUR

0,00

-36 857,94

0,00

-36 857,94

PT

EUR

1 223 391,41

-77 585,42

-306 398,99

839 407,00

RO

RON

0,00

0,00

-974 171,99

-974 171,99

RO

EUR

0,00

-6 132 000,96

0,00

-6 132 000,96

SE

SEK

0,00

0,00

-9 866,16

-9 866,16

SE

EUR

0,00

-53 107,05

0,00

-53 107,05

SI

EUR

2 958,03

0,00

0,00

2 958,03

SK

EUR

2 006,10

0,00

-6 073,91

-4 067,81


 

(1)

Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento fissati nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2019 e altre riduzioni nel contesto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(2)

Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate (colonna a), o il totale delle dichiarazioni mensili per le spese stralciate (colonna b). Tasso di cambio applicabile: articolo 11, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

(3)

La LB 05 07 01 06 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 67 01 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 05 07 01 06, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n.1306/2013

NB: Nomenclatura 2020: 05 07 01 06, 6701, 6702


ALLEGATO II

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEGLI ORGANISMI PAGATORI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019—FEAGA

Rettifiche a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013  (*1)

Stato membro

Valuta

in valuta nazionale

in euro

AT

EUR

 

 

BE

EUR

 

 

BG

BGN

 

 

CY

EUR

CZ

CZK

435 235,36

DE

EUR

 

 

DK

DKK

 

 

EE

EUR

ES

EUR

 

 

FI

EUR

 

 

FR

EUR

 

 

UK

GBP

 

 

EL

EUR

 

 

HR

HRK

 

 

HU

HUF

1 228 549,00

IE

EUR

 

 

IT

EUR

 

 

LT

EUR

35 266,50

LU

EUR

 

 

LV

EUR

6 909,00

MT

EUR

NL

EUR

 

 

PL

PLN

6 158 601,16

PT

EUR

 

 

RO

RON

 

 

SE

SEK

 

 

SI

EUR

SK

EUR

80 222,21


(*1)  Solo le rettifiche relative all'STSR sono comunicate nel presente allegato.