25.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/1


DECISIONE (UE) 2020/678 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA istituito a norma dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.

(2)

La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo, ivi inclusa l’istituzione del comitato misto CETA. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

(3)

A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 1, dell’accordo, nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo.

(4)

A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 2, dell’accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell’espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti provvedono ad attuarle.

(5)

Conformemente all’articolo 8.28, paragrafo 7, dell’accordo, il comitato misto CETA è chiamato ad adottare una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base del progetto di decisione del comitato misto CETA relativa al tribunale d’appello, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di una decisione per dare risposta alle questioni amministrative e organizzative riguardanti il funzionamento del tribunale d’appello si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA (4).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2020

Per il Consiglio

Il presidente

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

(2)   GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.

(3)  Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).

(4)  Cfr. documento ST 6964/20 su http://register.consilium.europa.eu.