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5.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 141/28 |
DECISIONE (UE) 2020/614 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 30 aprile 2020
che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l'Indirizzo (EU) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. |
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(2) |
In data 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevedeva una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021. |
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(3) |
In data 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. In data 16 marzo 2020 il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) (3) per dare attuazione ad alcune di queste modifiche. La presente decisione è necessaria per attuare le ulteriori modifiche decise dal Consiglio direttivo, in particolare per prevedere una riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III e abbassare, a determinate condizioni, la soglia di prestazione delle attività di prestito. |
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(4) |
Per quanto riguarda la decisione di abbassare la soglia di prestazione delle attività di prestito, il Consiglio direttivo ha deciso in data 12 marzo 2020 che dovrebbe essere ridotta allo 0% relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Per tenere anche conto del credito già erogato dalle banche dall’inizio della crisi provocata in Europa dalla malattia da coronavirus (COVID-19), la data di inizio di tale periodo è spostata al 1° marzo 2020, come deciso il 30 aprile 2020, mentre la data di cessazione rimane immutata al 31 marzo 2021. Inoltre, per far fronte al previsto calo dei prestiti bancari a partire dal 1° marzo 2020, la deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere per ottenere il massimo sconto attraverso i precedenti criteri di prestazione delle attività di prestito è ridotta all’1,15% dal 2,5%. |
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(5) |
Inoltre, in data 30 aprile 2020, al fine di sostenere maggiormente l'erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di disporre un’ulteriore riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III a determinate condizioni. |
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(6) |
Al fine di applicare tali parametri adeguati con effetto immediato, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore senza indebito ritardo. |
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(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
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1. |
L’articolo 1 è modificato come segue:
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2. |
l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Interessi 1. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis:
2. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
3. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, sia durante il periodo di riferimento speciale e sia durante il secondo periodo di riferimento, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
4. Ulteriori dettagli sui calcoli dei tassi di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE. 5. Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all'articolo 5 bis, secondo il caso. 6. Se, in conseguenza dell'esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III prima che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta gli siano comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è: (a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e (b) per il resto della durata della relativa OMRLT-III, l'aliquota media sull'operazione di rifinanziamento principale per la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che l'eventuale deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere e l'eventuale aggiustamento incentivante del tasso di interesse che ne risulta, gli sono stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito di ciascuna OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3.». |
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3. |
L’articolo 6 è modificato come segue:
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4. |
All’articolo 7, paragrafo 1, le lettere b), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
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5. |
Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 5 maggio 2020.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 aprile 2020.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).
(3) Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23).
ALLEGATO
Gli allegati I, II e la tabella di segnalazione B per TLTRO-III sono modificati come segue:
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1. |
all'allegato I, la sezione 3 è sostituita dalla seguente: |
«3. Calcolo del tasso di interesse
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A. |
Sia
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B. |
Sia
Si indica ora con
EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15. |
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C. |
Sia
Nelle precedenti equazioni |
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D. |
Sia kspecial il periodo di tasso di interesse speciale, ossia il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, e krol siano i due periodi costituenti il resto della durata della relativa OMRLT-III k (riferiti al periodo che va dalla data di regolamento delle relative OMRLT-III fino al 23 giugno 2020 e al periodo dal 24 giugno 2021 fino alla scadenza delle relative OMRLT-III o alla data di rimborso anticipato, secondo il caso). Sia
Nelle precedenti equazioni |
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E. |
L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso calcolato come frazione del corridoio medio tra il tasso
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F. |
Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come
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G. |
Il tasso di interesse
Nella precedente equazione |
Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:
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a) |
se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:
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b) |
se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15%, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:
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c) |
se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15%, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:
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d) |
se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale e non supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:
L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse ( I tassi di interesse Il tasso di interesse definitivo |
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2. |
L’allegato II è modificato come segue:
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«Modello di segnalazione B per OMRLT-III