5.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 142/5 |
DECISIONE (PESC) 2020/610 DEL CONSIGLIO
del 4 maggio 2020
sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29 e l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/882 (1) che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio (2) per un ulteriore periodo di 24 mesi. |
(2) |
Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di tale posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
G. GRLIĆ RADMAN
(1) Decisione (PESC) 2018/882 del Consiglio, del 18 giugno 2018, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea e che modifica la posizione comune 2002/400/PESC (GU L 155 del 19.6.2018, pag. 8).
(2) Posizione comune del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).