27.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 58/51


DECISIONE (UE) 2020/265 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2019

relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (1), in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando che:

(1)

Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.

(2)

Il massimale dell’importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 600 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all’articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 (2) del Consiglio, aumentato, se del caso, degli importi annullati resi disponibili conformemente al paragrafo 1, secondo comma, di detto articolo.

(3)

Per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza, è necessario mobilitare urgentemente importi supplementari sostanziali per finanziare le misure al riguardo.

(4)

Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti entro il limite del massimale di spesa della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza), è necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 778 074 489 EUR oltre il massimale della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, con l’obiettivo di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.

(5)

Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere ripartiti su più esercizi.

(6)

Al fine di consentire una rapida utilizzazione dei fondi, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio 2020,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2020, lo strumento di flessibilità è mobilitato per mettere a disposizione l’importo di 778 074 489 EUR in stanziamenti d’impegno nella rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza).

L’importo di cui al primo comma è utilizzato per finanziare misure volte a far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza.

2.   Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità sono stimati come segue:

a)

407 402 108 EUR nel 2020;

b)

312 205 134 EUR nel 2021;

c)

42 336 587 EUR nel 2022;

d)

16 130 660 EUR nel 2023;

Gli importi specifici degli stanziamenti di pagamento per ciascun esercizio sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Fatto a Strasburgo, il 27 novembre 2019.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).