25.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 52/5 |
DECISIONE (UE) 2020/246 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, e l’articolo 218, paragrafo 9 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (1) («accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 2017 ed è applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018. |
(2) |
Gli articoli 362 e 363 dell’accordo istituiscono un Consiglio di partenariato e un comitato di partenariato per agevolare il funzionamento dell’accordo. |
(3) |
A norma dell’articolo 362, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio di partenariato adotta il proprio regolamento interno e a norma dell’articolo 363, paragrafo 4, dell’accordo, il Consiglio di partenariato stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del comitato di partenariato. |
(4) |
Al fine di garantire l’effettivo funzionamento dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quello del comitato di partenariato. |
(5) |
Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio (2), durante il periodo di applicazione provvisoria dell’accordo il Consiglio di partenariato può prendere decisioni solo su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione provvisoria dell’accordo quale previsto da tale decisione. |
(6) |
A norma dell’articolo 364, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di partenariato può decidere di istituire sottocomitati e altri organi in settori specifici che lo assistano nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, il Consiglio di partenariato deve stabilire, nel proprio regolamento interno, la composizione, i compiti e il funzionamento di tali sottocomitati e altri organi. |
(7) |
Il Consiglio di partenariato dovrà adottare il proprio regolamento interno, e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi. |
(8) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato, poiché la decisione che adotta il regolamento interno del Consiglio di partenariato e quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato e che fissa l’elenco dei sottocomitati sarà vincolante per l’Unione. |
(9) |
La posizione dell’Unione in sede di nel Consiglio di partenariato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del Consiglio di partenariato. |
(10) |
La presente decisione riguarda il progetto di decisione del Consiglio di partenariato, solo nella misura in cui è volta a disciplinare il funzionamento degli organi istituiti in forza dell’accordo in applicazione del titolo II dello stesso, che contiene disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull’Unione europea. Lo scopo e l’oggetto di tali disposizioni sono distinti e indipendenti dallo scopo e dall’oggetto delle altre disposizioni dell’accordo che istituiscono un partenariato tra le parti. Parallelamente alla presente decisione sarà adottata una decisione distinta relativa al progetto di decisione del Consiglio di partenariato, nella misura in cui questa disciplina il funzionamento degli organi istituiti in forza dell’accordo in applicazione del titolo II dello stesso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del Consiglio di partenariato (3).
2. Possono essere accettate modifiche minori del progetto di decisione ad opera dei rappresentanti dell’Unione all’interno del Consiglio di partenariato senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.
(2) Decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra (GU L 23 del 26.1.2018, pag. 1).
(3) Cfr. documento ST 15226/19 su http://register.consilium.europa.eu.