10.2.2020   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 45/2


DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

del 26 novembre 2019

relativa all’accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative

(2020/C 45/02)

LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere del Comitato amministrativo dell’11 novembre 2019,

considerando che occorre emanare norme sull’accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative,

considerando che, a seguito di una riorganizzazione amministrativa, occorre modificare le disposizioni sull’autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda iniziale di accesso a un documento previste nella decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’11 ottobre 2016, relativa all’accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative (1),

ADOTTA LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   La presente decisione si applica a tutti i documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene, vale a dire da essa redatti o ricevuti e in suo possesso, nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni amministrative.

2.   La presente decisione non pregiudica i diritti di accesso del pubblico ai documenti della Corte di giustizia dell’Unione europea che possano derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti che li recepiscano.

Articolo 2

Destinatari

1.   Qualsiasi cittadino dell’Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto di accedere ai documenti della Corte di giustizia dell’Unione europea di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel rispetto delle condizioni previste dalla presente decisione.

2.   Nel rispetto delle medesime condizioni, la Corte di giustizia dell’Unione europea può concedere l’accesso a tali documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

Articolo 3

Eccezioni

1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea nega l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela:

a)

dell’interesse pubblico, in ordine:

alla pubblica sicurezza,

alla difesa e alle questioni militari,

alle relazioni internazionali,

alla politica finanziaria, monetaria o economica dell’Unione o di uno Stato membro;

b)

della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali.

2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea nega l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela:

degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale;

delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica;

degli obiettivi delle attività ispettive, inquirenti e di verifica.

3.   L’accesso a un documento elaborato per uso interno dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o da essa ricevuto riguardante una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione è negato nel caso in cui la sua divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale della Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’accesso a un documento contenente pareri per uso interno, nella cornice di discussioni e consultazioni preliminari in seno alla Corte di giustizia dell’Unione europea, o al di fuori della medesima quando essa vi abbia preso parte, è negato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudichi gravemente il processo decisionale della Corte di giustizia dell’Unione europea.

4.   Le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non trovano applicazione se la divulgazione del documento in questione è giustificata da un intesse pubblico prevalente.

5.   Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una o più delle eccezioni previste ai paragrafi 1, 2 e 3, sono divulgate le parti restanti del documento.

6.   Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente durante il periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di trenta anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali, le eccezioni possono, se necessario, continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo.

7.   Il presente articolo si applica salvo quanto disposto dall’articolo 9.

Articolo 4

Presentazione della domanda iniziale

1.   La domanda di accesso a un documento della Corte di giustizia dell’Unione europea deve essere redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione servendosi del modulo disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea. Deve essere inviata preferibilmente per via elettronica seguendo le indicazioni fornite nel sito Internet summenzionato o, in via eccezionale, per posta o per telefax.

2.   La domanda va formulata in modo sufficientemente preciso e deve contenere in particolare gli elementi che consentano di individuare il documento o i documenti richiesti, nonché il nome e l’indirizzo del richiedente.

3.   Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, la Corte di giustizia dell’Unione europea invita il richiedente a chiarirla e lo assiste a tal fine.

4.   Nel caso in cui una domanda riguardi un documento molto voluminoso o un gran numero di documenti, la Corte di giustizia dell’Unione europea può concordare informalmente con il richiedente un’equa soluzione.

5.   Il richiedente non è tenuto a motivare la sua domanda.

Articolo 5

Trattamento della domanda iniziale

1.   Non appena registrato il modulo contenente la domanda, al richiedente viene inviato per iscritto (posta elettronica, posta o telefax) un avviso di ricevimento.

2.   Entro il termine massimo di un mese da tale registrazione, la Corte di giustizia dell’Unione europea concede l’accesso al documento richiesto mettendolo a disposizione del richiedente.

3.   La Corte di giustizia dell’Unione europea, qualora non sia in condizioni di fornire l’accesso al documento richiesto, comunica al richiedente, entro il termine previsto al paragrafo 2 e per iscritto, i motivi del suo diniego, totale o parziale, e lo informa del suo diritto di presentare una domanda di conferma entro un mese dal ricevimento della risposta.

4.   In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un gran numero di documenti, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato di un mese; il richiedente è previamente informato al riguardo mediante una comunicazione motivata in modo circostanziato.

5.   Nel caso previsto all’articolo 4, paragrafo 3, il termine di risposta comincia a decorrere soltanto dal momento in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea dispone delle ulteriori informazioni da parte del richiedente a sufficiente precisazione della domanda.

6.   Per il computo dei termini, si applica, per analogia, il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. (2)

Articolo 6

Presentazione della domanda di conferma

1.   Il richiedente può presentare una domanda di conferma in caso di risposta totalmente o parzialmente negativa alla sua domanda iniziale.

2.   La mancata risposta da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea alla domanda iniziale entro il termine prescritto autorizza il richiedente a presentare una domanda di conferma.

3.   La domanda di conferma deve essere presentata alla Corte di giustizia dell’Unione europea entro un mese, a partire dal ricevimento della risposta che nega totalmente o parzialmente l’accesso al documento richiesto oppure, in assenza di una qualsiasi risposta alla domanda iniziale, a partire dalla scadenza del termine di risposta.

4.   La domanda di conferma deve essere formulata in conformità dei requisiti formali di cui all’articolo 4.

Articolo 7

Trattamento della domanda di conferma

1.   Alla domanda di conferma si applicano le stesse modalità di trattamento previste all’articolo 5, esclusa l’informazione relativa al diritto di presentare una domanda di conferma.

2.   Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea opponga un diniego totale o parziale a una domanda di conferma, essa informa il richiedente delle procedure di cui può avvalersi per contestare tale diniego, vale a dire il ricorso giurisdizionale o la presentazione di una denuncia al Mediatore europeo nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 263 e 228 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.   In assenza di risposta nei termini a una domanda di conferma, la domanda s’intende respinta e il richiedente è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui al paragrafo 2.

Articolo 8

Autorità legittimate

1.   L’autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda iniziale di accesso a un documento è il direttore della biblioteca.

2.   Quando il documento richiesto è in possesso della cancelleria della Corte di giustizia o della cancelleria del Tribunale, le autorità legittimate sono, rispettivamente, il Cancelliere aggiunto della Corte di giustizia e il Cancelliere aggiunto del Tribunale.

I Cancellieri aggiunti della Corte di giustizia e del Tribunale possono delegare a un amministratore in servizio presso la loro cancelleria i poteri di autorità legittimata a rispondere alla domanda iniziale.

3.   L’autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda di conferma è il Cancelliere della Corte di giustizia o, quando la domanda di conferma riguarda un documento in possesso della cancelleria del Tribunale, il Cancelliere del Tribunale.

4.   Se uno Stato membro, che ha ricevuto una domanda di accesso a un documento che esso detiene e che emana dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni amministrative, si rivolge a quest’ultima ai fini della consultazione, la risposta a tale domanda di consultazione è fornita dall’autorità che sarebbe legittimata ai sensi del paragrafo 3 a rispondere a una domanda di conferma di accesso relativa al medesimo documento presentata direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

5.   In deroga al paragrafo 1, il Cancelliere della Corte di giustizia può designare un’altra autorità legittimata a decidere sulla risposta da fornire a una domanda iniziale di accesso a un documento.

Articolo 9

Documenti di terzi

1.   La Corte di giustizia dell’Unione europea concede l’accesso a un documento di terzi in suo possesso soltanto dopo aver ottenuto il consenso del terzo interessato.

2.   Ai fini del presente articolo, per «terzo»si intende qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi ente esterno alla Corte di giustizia dell’Unione europea, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea, nonché i paesi terzi.

3.   Quando la Corte di giustizia dell’Unione europea riceve una domanda di accesso a un documento di terzi, l’autorità legittimata consulta il terzo interessato per sapere se si opponga alla divulgazione di tale documento, a meno che essa non decida d’ufficio di negare tale divulgazione sulla base di una delle eccezioni di cui all’articolo 3.

Articolo 10

Modalità di accesso

1.   I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti. Ai sensi della presente decisione, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è tenuta a creare un nuovo documento o a raccogliere informazioni su domanda del richiedente.

La copia rilasciata può essere su supporto cartaceo o su supporto elettronico. Al riguardo, si tiene pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

Se i documenti sono molto voluminosi o difficili da maneggiare, il richiedente può essere invitato a consultarli in loco.

2.   Se un documento è già stato divulgato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea o da un’altra istituzione e se è facilmente accessibile, la Corte di giustizia dell’Unione europea può limitarsi a informare il richiedente delle modalità per ottenerlo.

Articolo 11

Costo dell’accesso

1.   Per approntare le copie dei documenti richiesti e per il loro invio può essere chiesto un contributo in denaro.

2.   La gratuità è la regola in caso di consultazione in loco o qualora il numero di copie non ecceda le venti pagine in formato A4.

3.   Il contributo in denaro per la realizzazione e l’invio delle copie è calcolato in base a una tariffa fissata con decisione del Cancelliere della Corte di giustizia e non può eccedere il costo effettivo dell’operazione.

4.   I documenti pubblicati restano soggetti alla loro specifica tariffa.

Articolo 12

Riproduzione di documenti

1.   La presente decisione non pregiudica le disposizioni vigenti in materia di diritto d’autore, che possono limitare il diritto del destinatario di riprodurre o utilizzare i documenti divulgati.

2.   I documenti protetti da diritto d’autore di cui la Corte di giustizia dell’Unione europea sia titolare e che siano divulgati ai sensi della presente decisione possono essere riprodotti o utilizzati a fini commerciali solo previa autorizzazione scritta della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 13

Misure di applicazione

Il Cancelliere della Corte di giustizia adotta le misure necessarie all’applicazione della presente decisione. Tali misure sono comunicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 14

Entrata in vigore

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa abroga e sostituisce la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, dell’11 ottobre 2016, relativa all’accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative.

Lussemburgo, 3 dicembre 2019

Il Cancelliere

Alfredo CALOT ESCOBAR

Il presidente

Koen LENAERTS


(1)  GU C 445 del 30.11.2016, pag. 3.

(2)  GU L 124, dell’8.6.1971, pag. 1