5.2.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 33/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/153 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2020

che vieta alla Lituania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam per l'uso sulla colza primaverile contro Phyllotreta spp e/o Psylliodes spp.

[notificata con il numero C(2020) 464]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione (2) ha modificato le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, che rientrano nella classe dei neonicotinoidi. L'articolo 2 di tale regolamento ha vietato la vendita e l'uso delle sementi di alcune colture conciate con prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, fatta eccezione per le sementi usate in serra. Di conseguenza gli Stati membri hanno dovuto modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(2)

Dal 26 febbraio 2016 la Lituania ha concesso ripetutamente autorizzazioni di emergenza relative alla concia di sementi e alla vendita e alla semina di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive in base alla deroga per situazioni di emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali autorizzazioni di emergenza sono state debitamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.

(3)

Il 3 marzo 2017 la Lituania ha notificato alla Commissione due autorizzazioni di emergenza in vigore dal 1° marzo 2017 al 28 giugno 2017 per un prodotto fitosanitario contenente tiametoxam (CRUISER OSR) per l'uso sulla colza primaverile contro Phyllotreta nemorum e Psylliodes chrysocephala e per un prodotto fitosanitario contenente clothianidin (MODESTO) per l'uso sulla colza primaverile contro Athalia rosae, Delia radicum, Phyllotreta spp. e Psylliodes spp.

(4)

Il 15 settembre 2017, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") di valutare le autorizzazioni di emergenza concesse da diversi Stati membri, tra cui la Lituania, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, imidacloprid e tiametoxam per usi non più approvati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, alla luce delle condizioni per le autorizzazioni di emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Il 1° marzo 2018 la Lituania ha notificato nuovamente un'autorizzazione di emergenza per il prodotto CRUISER OSR, contenente la sostanza attiva tiametoxam, per la concia di sementi e la semina di sementi conciate, per l'uso sulla colza primaverile contro Phyllotreta nemorum ePsylliodes chrysocephala.

(6)

Per quanto riguarda le tre sostanze attive in questione, i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/783 (3), (UE) 2018/784 (4) e (UE) 2018/785 (5) della Commissione hanno confermato le restrizioni imposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013. Essi hanno limitato ulteriormente l'uso di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid, clothianidin e tiametoxam, consentendone l'autorizzazione solo per gli usi come insetticidi in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. Le colture così ottenute devono inoltre rimanere all'interno di una serra permanente durante il loro ciclo di vita completo.

(7)

Nella relazione tecnica preparata su richiesta della Commissione di cui al considerando 4 e pubblicata il 21 giugno 2018 (6), relativa alle quattro combinazioni coltura/organismo nocivo per cui erano state concesse autorizzazioni di emergenza dalla Lituania, l'Autorità ha concluso che per due combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero colza primaverile/Phyllotreta spp. e colza primaverile/Psylliodes spp., esisteva un prodotto contenente una sostanza attiva alternativa autorizzata con la stessa modalità d'azione. Un prodotto tuttavia non copriva solo le combinazioni colza primaverile/Phyllotreta spp. e colza primaverile/Psylliodes spp., per cui esisteva un'alternativa, ma era utilizzato contemporaneamente per altre combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero colza primaverile/Athalia rosae e colza primaverile/Delia radicum, per cui non erano disponibili prodotti contenenti una sostanza alternativa.

(8)

Pertanto, sulla base della valutazione dell'Autorità, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non siano state rispettate in Lituania per CRUISER OSR, contenente la sostanza attiva tiametoxam, per l'uso per le combinazioni coltura/organismo nocivo colza primaverile/Phyllotreta spp. e colza primaverile/Psylliodes spp. in quanto tali autorizzazioni di emergenza riguardano una combinazione coltura/organismo nocivo per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva alternativa con la stessa modalità d'azione. Il prodotto per le combinazioni colza primaverile/Athalia rosae e colza primaverile/Delia radicum, per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva con la stessa modalità d'azione, trattava anche un altro organismo nocivo per la stessa coltura per cui non erano disponibili alternative, e la Commissione ritiene pertanto accettabile l'uso di tale prodotto sulla colza primaverile, in quanto non si dovrebbe incoraggiare, ove possibile, l'uso di più prodotti fitosanitari sulla stessa coltura per trattare organismi nocivi diversi.

(9)

Di conseguenza con lettera del 16 luglio 2018 la Commissione ha chiesto alla Lituania di confermare che non avrebbe ripetuto la concessione di autorizzazioni di emergenza per il prodotto fitosanitario CRUISER OSR, contenente la sostanza attiva tiametoxam, per l'uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo colza primaverile/Phyllotreta spp. e colza primaverile/Psylliodes spp. Nella sua risposta del 17 settembre 2018 la Lituania ha ritenuto che l'autorizzazione di emergenza fosse giustificata.

(10)

La Commissione ritiene necessario stabilire che la Lituania non possa ripetere la concessione di autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o tiametoxam per l'uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo colza primaverile/Phyllotreta spp. o colza primaverile/Psylliodes spp.

(11)

Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania non può ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam per l'uso sulla colza primaverile contro gli organismi nocivi Phyllotreta spp. o Psylliodes spp.

Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

(6)  Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2018:EN-1421.