13.11.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 383/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2020
relativo al piano per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dal deposito di superficie ubicato a Dessel, in Belgio
(i testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(2020/C 383/01)
La valutazione che segue è stata effettuata conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari effettuate ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 18 dicembre 2019, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Belgio i dati generali del piano per lo smaltimento dei residui radioattivi (2) provenienti dal deposito di superficie di Dessel.
Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 4 febbraio 2020 e trasmesse dalle autorità belghe il 4 agosto 2020 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
la distanza tra il deposito e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie i Paesi Bassi, è di 11 km; |
2. |
durante il periodo di operatività del deposito:
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3. |
dopo il periodo di operatività del deposito: le misure previste per la chiusura definitiva del deposito, descritte nei dati generali, offrono l'assicurazione che le conclusioni di cui al punto 2 supra resteranno valide nel lungo termine. |
In conclusione, la Commissione è del parere che l'attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dal deposito di superficie di Dessel, in Belgio, non sia tale da comportare, né durante la sua normale vita operativa né dopo la sua chiusura definitiva e nemmeno in caso di incidente del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite nelle direttive sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020
Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli aspetti ambientali devono essere ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione richiama l'attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE; della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
(2) Smaltimento di rifiuti radioattivi ai sensi del punto 1 della raccomandazione 2010/635/Euratom della Commissione, dell'11 ottobre 2010, sull'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).