30.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 336/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2019/2234 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2019

relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 352,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo tale notifica, vale a dire dal 30 marzo 2019, a meno che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale termine. Il termine è stato prorogato due volte dal Consiglio europeo, da ultimo mediante decisione (UE) 2019/584 (2), che lo ha prorogato fino al 31 ottobre 2019. In mancanza di un accordo di recesso con il Regno Unito e di un’ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, è necessario concordare, in un futuro accordo internazionale tra il l’Unione e il Regno Unito, il regolamento delle pendenze finanziarie del Regno Unito derivanti dalla sua appartenenza all’Unione.

(2)

Il presente regolamento lascia impregiudicati i rispettivi obblighi dell’Unione e del Regno Unito risultanti dall’intero periodo di appartenenza del Regno Unito all’Unione.

(3)

Il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio (3) ha stabilito le norme che disciplinano le relazioni tra l’Unione, da un lato, e il Regno Unito e i suoi beneficiari, dall’altro, per quanto riguarda il finanziamento e l’esecuzione del bilancio generale dell’Unione («bilancio») nel 2019. È necessario stabilire le norme che disciplinano le relazioni tra l’Unione, da un lato, e il Regno Unito e i suoi beneficiari, dall’altro, anche per quanto riguarda il finanziamento e l’esecuzione del bilancio nel 2020.

(4)

I trattati non prevedono poteri diversi da quelli di cui all’articolo 352 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e all’articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica per l’adozione delle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso.

(5)

Il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito partecipano a una serie di programmi o interventi dell’Unione in virtù dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione. Tale partecipazione avviene sulla base di accordi con il Regno Unito o le persone o gli organismi stabiliti nel Regno Unito o di decisioni a favore del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito, che costituiscono impegni giuridici.

(6)

In molti di tali accordi e decisioni le norme che disciplinano l’ammissibilità richiedono che il beneficiario sia uno Stato membro o una persona o un organismo stabilito in uno Stato membro. In tali casi l’ammissibilità del Regno Unito o delle persone o degli organismi stabiliti nel Regno Unito è subordinata alla condizione che il Regno Unito sia uno Stato membro. Il recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso comporta pertanto per tali destinatari dei finanziamenti dell’Unione la perdita dell’ammissibilità a norma di tali accordi e decisioni. Tale perdita dell’ammissibilità non si applica tuttavia alle persone o agli organismi stabiliti nel Regno Unito che partecipino a un intervento ai sensi delle norme dell’Unione definite rispettivamente per le persone e per gli organismi stabiliti in un paese terzo e alle condizioni applicabili ai sensi di tale norme.

(7)

In caso di recesso senza un accordo di recesso sarebbe positivo sia per l’Unione e i suoi Stati membri sia per il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito prevedere l’ammissibilità nel 2020 del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito a beneficiare di finanziamenti dell’Unione, così come la partecipazione del Regno Unito al finanziamento del bilancio per il 2020. Sarebbe inoltre positivo se gli impegni giuridici firmati e adottati anteriormente alla data del recesso o nel 2019 in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 potessero continuare a essere eseguiti per tutto il 2020.

(8)

È opportuno pertanto stabilire le condizioni alle quali il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito possano continuare a essere ammissibili nel 2020 per quanto riguarda gli accordi sottoscritti con essi e le decisioni adottate nei loro confronti fino alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno («data del recesso») o, se del caso, nel 2019 in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197. Per l’applicazione del presente regolamento è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l’impegno di continuare a versare un contributo calcolato in base alle risorse proprie stimate del Regno Unito, come indicate nel progetto di bilancio per il 2020 proposto il 5 luglio 2019, e adeguato per tenere conto dell’importo totale degli stanziamenti di pagamento definiti nel bilancio adottato per il 2020; ii) il Regno Unito abbia versato una prima rata; iii) il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l’impegno di acconsentire pienamente a audit e controlli da parte dell’Unione in conformità delle norme applicabili; e iv) la Commissione abbia adottato la decisione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e non abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento. L’ultima condizione è applicabile unicamente se il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 diventa applicabile anteriormente alla fine dell’esercizio 2019. In considerazione della necessità di certezza del diritto è opportuno limitare il periodo di tempo entro il quale le condizioni devono essere soddisfatte. La Commissione dovrebbe adottare una decisione in merito all’adempimento delle condizioni.

(9)

Il contributo del Regno Unito oggetto della condizione di cui sopra dovrebbe essere basato sul progetto di bilancio per il 2020 proposto per 28 Stati membri e dovrebbe essere adeguato in modo da tenere conto del totale degli stanziamenti di pagamento del bilancio adottato. È ragionevole che, a seguito dell’adozione del presente regolamento, nessuno Stato membro si trovi in una posizione meno favorevole, in termini di contributo relativo, rispetto a quanto previsto nel bilancio proposto per il 2020. Per garantire che il presente regolamento abbia effetti positivi per tutti gli Stati membri, è opportuno pertanto sottrarre un importo specifico dall’importo del contributo del Regno Unito da iscrivere nel bilancio. Tale importo specifico dovrebbe andare a favore degli Stati membri che risulterebbero altrimenti svantaggiati a seguito dell’adozione del presente regolamento, come ulteriormente precisato nelle specifiche modalità pratiche che stabiliscono la ripartizione dei pagamenti dovuti e incaricano la Commissione dell’esborso dell’importo specifico.

(10)

Finché continuano a essere soddisfatte le condizioni di ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito a norma del presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere la loro ammissibilità, nel 2020, ai fini delle condizioni specificate nei bandi di gara, negli inviti, nei concorsi o in qualsiasi altra procedura che può dar luogo a un finanziamento dal bilancio dell’Unione, a eccezione dei casi specifici connessi alla sicurezza e alla perdita da parte del Regno Unito dello status di membro della Banca europea per gli investimenti, e l’erogazione dei relativi finanziamenti dell’Unione. Tali finanziamenti dell’Unione dovrebbero essere limitati alle spese ammissibili sostenute nel 2020, tranne che per i contratti di appalti pubblici firmati prima della fine del 2020 in applicazione del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («regolamento finanziario»), che continuano a essere attuati conformemente alle rispettive condizioni, e a eccezione del regime dei pagamenti diretti del Regno Unito a favore degli agricoltori per l’anno di domanda 2020, che dovrebbe essere escluso dall’ammissibilità.

È inoltre opportuno escludere il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito dall’ammissibilità a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), modificato dal regolamento (UE) 2019/1796 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, a beneficiare di interventi riguardanti i lavoratori in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata a seguito del recesso senza un accordo, nonché a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (7), come modificato, a beneficiare di interventi in relazione a pesanti oneri finanziari in capo agli Stati membri direttamente attribuibili al recesso senza un accordo di recesso. In linea con il regolamento finanziario, i bandi di gara, gli inviti, i concorsi o le altre procedure, come pure tutti gli accordi da essi derivanti con il Regno Unito o con persone o organismi ivi stabiliti, o le decisioni a loro favore, devono stabilire le condizioni di ammissibilità e di mantenimento della stessa con riferimento al presente regolamento.

(11)

È opportuno inoltre stabilire che l’ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi ivi stabiliti potrà essere mantenuta a condizione che il Regno Unito continui a versare il contributo per il 2020 e, se del caso, per il 2019 a norma del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e che i controlli e gli audit possano essere eseguiti efficacemente. Qualora dette condizioni non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che stabilisca tale inadempimento. In tal caso, il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito dovrebbero cessare di essere ammissibili al finanziamento dell’Unione.

(12)

È opportuno inoltre prevedere il mantenimento nel 2020 dell’ammissibilità di interventi in cui Stati membri o persone o organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell’Unione e che sono connessi al Regno Unito. Ai fini della sana gestione finanziaria, nella valutazione dell’esecuzione di tali interventi è opportuno tuttavia tenere conto della potenziale mancata accettazione da parte del Regno Unito di controlli e audit.

(13)

Gli interventi dovrebbero continuare a essere attuati conformemente alle norme pertinenti che li disciplinano, compreso il regolamento finanziario. È necessario pertanto trattare il Regno Unito come uno Stato membro ai fini dell’applicazione di tali norme.

(14)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione in quanto riguardano il bilancio dell’Unione e i programmi e gli interventi attuati dall’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)

Al fine di consentire una flessibilità limitata, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a un’eventuale proroga dei termini di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), e le modifiche al calendario dei pagamenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2020, qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, l’atto delegato dovrebbe entrare in vigore al più presto e applicarsi a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni.

(16)

Per evitare le principali perturbazioni a danno dei beneficiari dei programmi di spesa e di altri interventi dell’Unione alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito. Poiché il presente regolamento stabilisce misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio dell’Unione per il 2020, è opportuno che esso si applichi unicamente all’ammissibilità per l’esercizio 2020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione («bilancio») nel 2020 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso e per gli interventi in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno («data del recesso»).

Il presente regolamento si applica fatti salvi i programmi di cooperazione territoriale di cui al regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e le attività di mobilità ai fini dell’apprendimento a titolo del programma Erasmus+ di cui al regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Articolo 2

Condizioni di ammissibilità

1.   Qualora il Regno Unito o una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito riceva finanziamenti dell’Unione nell’ambito di un intervento attuato in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente a norma degli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso o, se del caso, nel 2019 in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e l’ammissibilità nell’ambito di tale intervento dipenda dall’appartenenza del Regno Unito all’Unione, essi continuano a essere ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 successivamente alla data del recesso, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti e non sia entrata in vigore una decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2:

a)

alla data del 1o gennaio 2020 o entro sette giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione che contribuirà in euro, in conformità del calendario dei pagamenti stabilito dal presente regolamento, per l’importo calcolato con la formula seguente: RP UK PB2020 + quota RNL UK PB2020 × (SP B2020 – SP PB2020);

b)

alla data del 20 gennaio 2020 o entro venti giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione la prima rata, corrispondente a [3,5] dodicesimi dell’importo di cui alla lettera a) del presente comma;

c)

alla data del 1o gennaio 2020 o entro sette giorni di calendario dopo l’entrata in vigore del presente regolamento o dalla data della sua applicazione, se posteriore, il Regno Unito abbia confermato per iscritto alla Commissione l’impegno di continuare ad accettare i controlli e gli audit relativi al periodo complessivo dei programmi e degli interventi in conformità delle norme applicabili;

d)

la Commissione abbia adottato la decisione a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e non abbia adottato una decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio; e

e)

la Commissione abbia adottato la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, che conferma che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), del presente comma sono state soddisfatte.

La condizione di cui al primo comma, lettera d), si applica unicamente se il regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio è diventato applicabile anteriormente alla fine dell’esercizio 2019.

2.   Ai fini della formula di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applica quanto segue:

a)

«RP UK PB2020» è l’importo figurante alla riga «Regno Unito» e alla colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella 7 della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale» dello stato delle entrate del bilancio per il 2020, esposto nel progetto di bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020, proposto il 5 luglio 2019;

b)

«quota RNL UK PB2020» è l’importo figurante alla riga «Regno Unito» e alla colonna «Risorsa propria basata sull’RNL» della tabella 7 della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale» dello stato delle entrate del bilancio per il 2020, esposto nel progetto di bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020, proposto il 5 luglio 2019, diviso per l’importo figurante nella riga «Totale» della stessa colonna;

c)

«SP B2020 - SP PB2020» è la differenza tra l’importo figurante alla riga «Totale delle spese» e alla colonna «Bilancio 2020» della tabella «Spese» della parte «A. Introduzione e finanziamento del bilancio generale» dello stato delle entrate del bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020 adottato e l’importo figurante alla stessa riga e alla stessa colonna della stessa tabella della stessa parte del progetto di bilancio dell’Unione europea per l’esercizio 2020 proposto il 5 luglio 2019.

Nonostante il primo comma, se il bilancio 2020 non è stato adottato definitivamente entro la data di entrata in vigore del presente regolamento o entro la data della sua applicazione, se posteriore, il valore «SP B2020 - SP PB2020» sarà pari a zero.

3.   L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sarà ripartito in rate uguali una volta sottratto l’importo della prima rata di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b). Il numero di rate corrisponde al numero di mesi interi tra la data del primo versamento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e la fine dell’anno 2020.

L’importo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è iscritto nel bilancio generale dell’Unione come «altre entrate» previa sottrazione di un importo specifico volto a garantire la ripartizione del bilancio come indicato alla colonna «Totale delle risorse proprie» della tabella di cui al paragrafo 2, lettera a), e fatte salve le specifiche modalità pratiche in tal senso.

L’impegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), include in particolare la cooperazione nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione e l’accettazione dei diritti della Commissione, della Corte dei conti e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode di accedere ai dati e ai documenti relativi ai contributi dell’Unione e di effettuare controlli e audit.

4.   La Commissione adotta una decisione che specifica se le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), sono soddisfatte.

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 7 con riguardo alla proroga dei termini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo.

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2020, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 8.

Articolo 3

Mantenimento dell’ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito

1.   L’ammissibilità del Regno Unito e delle persone e degli organismi stabiliti nel Regno Unito, determinata in conformità dell’articolo 2, è mantenuta nel 2020 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

successivamente al primo pagamento effettuato a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione la rata mensile di cui all’articolo 2, paragrafo 3, il primo giorno lavorativo di ogni mese fino ad agosto 2020;

b)

il primo giorno lavorativo di settembre 2020 il Regno Unito abbia versato sul conto indicato dalla Commissione le rimanenti rate mensili di cui all’articolo 2, paragrafo 3, a meno che la Commissione non comunichi al Regno Unito un calendario di pagamento diverso per tale versamento entro il 31 agosto 2020; e

c)

non siano state osservate carenze significative nell’esecuzione dei controlli e degli audit di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c).

2.   Qualora non siano soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione in tal senso. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, il Regno Unito e le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito cessano di essere ammissibili a norma del paragrafo 1 del presente articolo, nonché degli articoli 2 e 4, gli interventi cessano di essere ammissibili a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 5 cessa di applicarsi.

3.   Conformemente all’articolo 7, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati relativi a un calendario di pagamento diverso per i versamenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.

Nel caso di un rischio di grave perturbazione dell’esecuzione e del finanziamento del bilancio dell’Unione nel 2020, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica, qualora motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 8.

Articolo 4

Partecipazione ai bandi e ammissibilità delle spese risultanti

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il Regno Unito o le persone e gli organismi stabiliti nel Regno Unito sono ammissibili nel 2020 ai fini delle condizioni specificate nei bandi di gara, negli inviti, nei concorsi o in qualsiasi altra procedura che può dar luogo a un finanziamento dal bilancio dell’Unione, alla pari con gli Stati membri e le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri, e sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nonostante il primo comma:

a)

i contratti firmati in applicazione del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 («regolamento finanziario») fino alla fine del 2020 sono attuati conformemente alle relative condizioni e fino alla rispettiva data di conclusione;

b)

le spese riguardanti il regime di pagamenti diretti del Regno Unito per l’anno di domanda 2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) non sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione.

2.   Nonostante il paragrafo 1, il Regno Unito o le persone o gli organismi stabiliti nel Regno Unito non sono ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 1309/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1796, a beneficiare di interventi riguardanti i lavoratori in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata a seguito del recesso senza un accordo, né sono ammissibili a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002, come modificato, a beneficiare di interventi in relazione a pesanti oneri finanziari in capo agli Stati membri direttamente attribuibili al recesso senza un accordo di recesso.

3.   Il primo comma del paragrafo 1 non si applica:

a)

se la partecipazione è limitata agli Stati membri e alle persone o agli organismi stabiliti negli Stati membri per ragioni di sicurezza;

b)

alle operazioni finanziarie effettuate nell’ambito di strumenti finanziari gestiti direttamente o indirettamente a norma del titolo X del regolamento finanziario o alle operazioni finanziarie garantite dal bilancio dell’Unione a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) istituito dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) o del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Articolo 5

Altri adeguamenti necessari

Se le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte e purché non sia entrata in vigore una decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, ai fini dell’applicazione delle norme che disciplinano gli interventi attuati a norma degli impegni giuridici di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, i bandi di cui all’articolo 4 e gli interventi attuati a norma degli impegni giuridici firmati o adottati a seguito dei bandi di cui all’articolo 4, che sono necessari per dare attuazione all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo 1, il Regno Unito è trattato come uno Stato membro nel rispetto del presente regolamento.

Al Regno Unito o ai rappresentanti del Regno Unito non è tuttavia consentito partecipare ad alcun comitato che si occupi di gestione a norma delle disposizioni del pertinente atto di base o a gruppi di esperti o altri organismi che offrono consulenza su programmi o interventi, a eccezione dei comitati di monitoraggio o simili comitati specifici per i particolari programmi operativi, nazionali o simili, in regime di gestione concorrente.

Articolo 6

Ammissibilità degli interventi relativi al Regno Unito in cui gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell’Unione

1.   Gli interventi in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente per i quali gli Stati membri o le persone o gli organismi stabiliti negli Stati membri ricevono finanziamenti dell’Unione conformemente agli impegni giuridici firmati o adottati prima della data del recesso o, se del caso, nel 2019 in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 e per i quali il criterio di ammissibilità è soddisfatto mediante l’appartenenza del Regno Unito all’Unione alla data del recesso o, se del caso, mediante l’ammissibilità del Regno Unito in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 a decorrere dalla data del recesso.

2.   Gli interventi per i quali, alla data del recesso, il criterio di ammissibilità relativo a un numero minimo di partecipanti provenienti da diversi Stati membri in un consorzio è soddisfatto mediante la presenza di un membro del consorzio che è una persona o un organismo stabilito nel Regno Unito sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione per le spese ammissibili sostenute nel 2020 purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e non sia entrata in vigore una decisione di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

3.   L’inadempimento della condizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o una decisione della Commissione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, riguardante l’inadempimento delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), sono presi in considerazione dall’ordinatore competente ai fini della valutazione di una possibile grave carenza nell’ottemperare ai principali obblighi nell’esecuzione dell’impegno giuridico di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 2 e 3 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 2 e 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2 e 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8

Procedura d’urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 9

Disposizione transitoria

In deroga all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2019/1197, le spese riguardanti il regime dei pagamenti diretti del Regno Unito per l’anno di domanda 2019 a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono ammissibili a beneficiare dei finanziamenti dell’Unione dopo l’adozione, da parte della Commissione, della decisione di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del presente regolamento, a meno che la Commissione adotti una decisione a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro la data di cui al secondo comma del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIKKONEN


(1)  Approvazione del 22 ottobre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l’esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell’Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

(6)  Regolamento (UE) 2019/1796 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) (GU L 279 I del 31.10.2019, pag. 4).

(7)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(8)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell’apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall’Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 32).

(11)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(12)  Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).