27.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/31


REGOLAMENTO (UE) 2019/2219 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 (1) relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (2) («accordo»). L’accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2011 e rimane in vigore.

(2)

Il 18 dicembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe («Sao Tomé e Principe») al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

Il precedente protocollo dell’accordo ha cessato di produrre effetti il 22 maggio 2018.

(4)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo. In esito a tali negoziati, il nuovo protocollo è stato siglato il 17 aprile 2019.

(5)

Ai sensi della decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio (3) il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea («protocollo») è stato firmato il 19 dicembre 2019.

(6)

È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per la durata di applicazione di quest’ultimo.

(7)

Il protocollo si applicherà a titolo provvisorio a decorrere dalla firma dello stesso per garantire il rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell’Unione. È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca

Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

16

unità

Francia:

12

unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

5

unità

Portogallo:

1

unità

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 19 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A.-K. PEKONEN


(1)  Regolamento (CE) n. 894/2007 del 23 luglio 2007 del Consiglio relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35).

(2)   GU L 205 del 7.8.2007, pag. 36.

(3)  Decisione (UE) 2019/2218 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).