19.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 329/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2171 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, mediante l’importazione di elettrodi di tungsteno spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell’India, del Laos o della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   INCHIESTA D’UFFICIO

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha deciso di propria iniziativa, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione di tali importazioni.

B.   PRODOTTO

(2)

Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, classificati al momento dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione (2)con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991010 e 8515908010) originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(3)

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso definito nel precedente considerando, ma spedito dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tali paesi, ed è attualmente classificato agli stessi codici NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.   MISURE IN VIGORE

(4)

Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 («le misure in vigore»).

D.   MOTIVAZIONE

(5)

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di elusione mediante importazioni del prodotto in esame.

(6)

Gli elementi di prova a disposizione della Commissione sono i seguenti.

(7)

I dati comunicati alla Commissione da parte degli Stati membri sull’importazione dei prodotti soggetti alle inchieste e alle misure a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base dimostrano in via preliminare che la configurazione degli scambi, tra cui le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese e dall’India, dal Laos e dalla Thailandia nell’Unione, ha subito una notevole modificazione in seguito all’istituzione delle misure sul prodotto in esame, apparentemente in assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio.

(8)

Detto cambiamento sembra derivare dal trasbordo attraverso l’India, il Laos e la Thailandia del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e destinato all’Unione. La Commissione è in possesso di elementi di prova sufficienti a dimostrare l’assenza di impianti per la produzione di elettrodi di tungsteno in questi paesi.

(9)

La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova sufficienti per stabilire che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini di prezzi e di quantitativi. Volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame avvengano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

(10)

Infine la Commissione ha raccolto elementi di prova sufficienti per concludere che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.

(11)

Qualora nel corso dell’inchiesta siano accertate pratiche di elusione attraverso l’India, il Laos e la Thailandia previste all’articolo 13 del regolamento di base, diverse dal trasbordo, l’inchiesta può riguardare anche tali pratiche.

E.   PROCEDURA

(12)

Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

(13)

Ai fini della raccolta delle informazioni necessarie per la presente inchiesta, tutte le parti interessate dovrebbero contattare la Commissione immediatamente e non oltre il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento. Il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate. Potranno all’occorrenza essere richieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

(14)

Le autorità dell’India, del Laos e della Thailandia saranno informate in merito all’apertura dell’inchiesta.

a)   Raccolta di informazioni e audizioni

(15)

Tutte le parti interessate, compresa l’industria dell’Unione, gli importatori e le eventuali associazioni pertinenti, sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire i relativi elementi di prova, a condizione che tali comunicazioni avvengano entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del presente regolamento. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

b)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure e questionari

(16)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

(17)

Poiché la possibile elusione avviene al di fuori dell’Unione, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta dell’India, del Laos e della Thailandia in grado di dimostrare che non sono coinvolti nelle pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. Gli eventuali produttori che intendono beneficiare di un’esenzione dovrebbero presentare la domanda entro i termini di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento. Un questionario è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2427. Tale questionario deve essere presentato entro i termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

F.   REGISTRAZIONE

(18)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono sottoposte a registrazione al fine di garantire, qualora i risultati dell’inchiesta confermino l’elusione, che dazi antidumping per un importo adeguato possano essere riscossi a decorrere dalla data in cui è stata disposta la registrazione di tali importazioni.

G.   TERMINI

(19)

Ai fini di una buona amministrazione è opportuno precisare i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare per iscritto le loro osservazioni e fornire eventuali altre informazioni di cui occorre tener conto nell’inchiesta;

i produttori dell’India, del Laos e della Thailandia possano richiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure;

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

(20)

Si ricorda che le parti potranno esercitare i diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base unicamente se si manifestano entro i termini indicati all’articolo 3 del presente regolamento.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(21)

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(22)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, esse saranno ignorate e potranno essere utilizzati i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(23)

Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

(24)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(25)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(27)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore. Quest’ultimo esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

(28)

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le richieste di audizione con il consigliere auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esamina i motivi delle richieste. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

(29)

Le richieste devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere auditore appena possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione non vengono presentate entro i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto gli interessi della buona amministrazione e la necessità della tempestiva conclusione dell’inchiesta.

(30)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 è aperta un’inchiesta per stabilire se le importazioni nell’Unione di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, anche tagliati a misura, attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991011, 8101991012, 8101991013 e 8515908011, 8515908012 e 8515908013), spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, a prescindere dal fatto che siano dichiarati o no originari dell’India, del Laos e della Thailandia, eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267.

Articolo 2

1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La Commissione può disporre che le autorità doganali cessino la registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori/esportatori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste per la concessione di un’esenzione.

Articolo 3

1.   Le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   Affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, le parti interessate devono, salvo diversa disposizione, presentare le loro osservazioni per iscritto e trasmettere le risposte al questionario, qualora sia richiesta un’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure, o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Entro tale termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione.

4.   Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i propri diritti di difesa.

5.   Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

6.   Le parti interessate che trasmettono informazioni a «diffusione limitata» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

7.   Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

8.   Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata.

Per poter accedere a TRON.tdi, le parti interessate devono disporre di un account EU Login. Le istruzioni complete per la registrazione e l’uso di TRON.tdi sono disponibili all’indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che queste ultime non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail: TRADE-R710@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 200 del 29.7.2019, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(4)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).