20.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 330/104


Rettifica del regolamento (UE) 2019/2117 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 320 dell’11 dicembre 2019)

Pagina 103, la nota a piè di pagina (1) è sostituita con il seguente testo:

«(1)

Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di fibre di vigogna (Vicugna vicugna) e dei prodotti derivati, solo nel caso in cui le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive. La commercializzazione dei prodotti derivati dalle fibre è consentita solo se si osservano le disposizioni elencate di seguito:

a)

qualunque persona fisica o giuridica che lavora le fibre di vigogna per produrre tessuti o indumenti deve richiedere un’autorizzazione all’autorità pertinente del Paese d’origine [Paese d’origine: uno degli Stati nei quali vive la specie in questione, vale a dire: Argentina, Bolivia, Cile, Ecuador e Peru] per utilizzare la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]» adottato dai Paesi d’origine della specie che sono firmatari del «Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña»;

b)

i tessuti o gli indumenti commercializzati devono essere contrassegnati o identificati osservando le disposizioni in appresso:

i)

per il commercio internazionale di tessuti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che il tessuto venga prodotto all’interno oppure all’esterno dei Paesi nei quali questi animali vivono, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo affinché il Paese d’origine possa essere identificato. La dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]» ha il formato riportato di seguito:

Image 1

La dicitura, il marchio o il logo di cui sopra devono apparire sul rovescio del tessuto. Inoltre, le cimose devono recare le parole «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]»;

ii)

per il commercio internazionale di indumenti prodotti a partire da fibre di lana tosata da vigogne vive, sia che l’indumento venga prodotto all’interno oppure all’esterno dei Paesi nei quali vivono questi animali, devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Ciascun indumento deve essere fornito di un’etichetta dove compaiono la dicitura, il marchio o il logo di cui al paragrafo b), i). Se gli indumenti sono prodotti al di fuori del Paese d’origine, deve essere indicato anche il nome dello Stato dove sono stati prodotti, in aggiunta alla dicitura, al marchio o al logo di cui al paragrafo b), i);

c)

per il commercio internazionale di prodotti artigianali fabbricati a partire da fibre tosate da vigogne vive e prodotti all’interno dei Paesi nei quali vivono questi animali devono essere apposti la dicitura, il marchio o il logo «VICUÑA [PAESE D’ORIGINE] - ARTESANÍA» nel formato riportato di seguito:

Image 2

d)

se per la produzione dei tessuti o degli indumenti vengono utilizzate fibre di lana tosata da vigogne vive provenienti da diversi Paesi d’origine, è necessario utilizzare la dicitura, il marchio o il logo per ciascun Paese d’origine come illustrato ai paragrafi b), i) e ii);

e)

tutti gli altri esemplari sono considerati come appartenenti alle specie elencate nell’appendice I e il loro commercio è disciplinato in conformità delle relative norme.».