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29.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1977 DELLA COMMISSIONE
del 26 novembre 2019
relativo all’autorizzazione di fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone come additivi per mangimi destinati a gatti e cani
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
Fenilmetantiolo, benzil metil solfuro, sec-pentiltiofene, tridec-2-enale, 12-metiltridecanale, 2,5-dimetilfenolo, esa-2(trans),4(trans)-dienale e 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone (di seguito «le sostanze in questione») sono state autorizzate per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a gatti e cani. Tali additivi per mangimi sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione per gatti e cani, con la richiesta che tali additivi per mangimi vengano classificati nella categoria «additivi organolettici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Nel parere del 27 febbraio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze in questione non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali o sull’ambiente. Ha inoltre concluso che sono stati individuati pericoli per gli utilizzatori. Come richiesto, il richiedente ha elaborato una scheda dei dati di sicurezza per ciascun composto, nel quale sono stati identificati pericoli per gli utilizzatori. Non è stato presentato alcun studio al fine di valutare la sicurezza degli utilizzatori. L’EFSA non può pertanto trarre conclusioni in merito alla sicurezza degli utlizzatori durante la manipolazione di questi additivi. I pericoli descritti nella scheda dei dati di sicurezza sono, in particolare, pericoli associati al contatto cutaneo e oculare riconosciuti nel caso di 2,5-dimetilfenolo, 12-metiltridecanale, esa-2(trans),4(trans)-dienale, fenilmetantiolo, benzil metil solfuro 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone e sec-pentiltiofene. Sono stati constatati pericoli associati all’esposizione per via respiratoria per 12-metiltridecanale, benzil metil solfuro e 2-pentiltiofene. In assenza di dati al riguardo l’Autorità non è in grado di trarre conclusioni in merito al rischio per gli utilizzatori. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo per mangimi. Nel caso di animali non destinati alla produzione di alimenti, il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (4) dispensa gli additivi destinati a tali animali dalla valutazione ambientale in quanto non hanno un effetto significativo sull’ambiente. Gli animali da compagnia non sono allevati in grandi gruppi e di conseguenza la loro incidenza sull’ambiente non è considerata significativa. Dato che le sostanze in questione sono utilizzate come aromi nei prodotti alimentari e la loro funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha inoltre concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia nei mangimi. |
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(5) |
L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dei mangimi presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(6) |
Al fine di permettere un migliore controllo dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per le sostanze in questione i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull’etichetta dell’additivo Quando i tenori sono superati, è opportuno prevedere che l’etichetta delle premiscele e l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti contengano determinate informazioni. |
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(7) |
La valutazione delle sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per l’utilizzo nei mangimi. È quindi opportuno autorizzare l’utilizzo di tali additivi per mangimi come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(8) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 19 dicembre 2019 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a 19 giugno 2020.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 19 dicembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 19 dicembre 2019, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati a gatti e cani.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).
(3) EFSA Journal 2019; 17(3):5649.
(4) Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi. (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso d’umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: sostanze aromatizzanti |
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2b5169 |
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12-metiltridecanale |
Composizione dell’additivo: 12-metiltridecanale Caratterizzazione della sostanza attiva: 12-metiltridecanale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C14H28O Numero CAS: 75853-49-5 Numero FLAVIS: 05.169 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del 12-metiltridecanale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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2b5057 |
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Esa-2(trans),4(trans)-dienale |
Composizione dell’additivo: Esa-2(trans),4(trans)-dienale Caratterizzazione della sostanza attiva: Esa-2(trans),4(trans)-dienale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C6H8O Numero CAS: 142-83-6 Numero FLAVIS: 05.057 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione dell’esa-2(trans),4(trans)-dienale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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2b5078 |
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Tridec-2-enale |
Composizione dell’additivo: Tridec-2-enale Caratterizzazione della sostanza attiva: Tridec-2-enale Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 92 % Formula chimica: C13H24O Numero CAS: 7774-82-5 Numero FLAVIS: 05.078 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del tridec-2-enale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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2b13084 |
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2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone |
Composizione dell’additivo: 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone Caratterizzazione della sostanza attiva: 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 97 % Formula chimica: C7H10O3 Numero CAS: 27538-09-6 Numero FLAVIS: 13.084 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del 2-etil-4-idrossi-5-metil-3(2H)-furanone nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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2b12005 |
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Fenilmetantiolo |
Composizione dell’additivo: Fenilmetantiolo Caratterizzazione della sostanza attiva: Fenilmetantiolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C7H8S Numero CAS: 100-53-8 Numero FLAVIS: 12.005 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del fenilmetantiolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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2b12077 |
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Benzil metil solfuro |
Composizione dell’additivo: Benzil metil solfuro Caratterizzazione della sostanza attiva: Benzil metil solfuro Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C8H10S Numero CAS: 766-92-7 Numero FLAVIS: 12.077 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del benzil metil solfuro nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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2b4019 |
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2,5-dimetilfenolo |
Composizione dell’additivo: 2,5-dimetilfenolo Caratterizzazione della sostanza attiva: 2,5-dimetilfenolo Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 99 % Formula chimica: C8H10O Numero CAS: 95-87-4 Numero FLAVIS: 04.019 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione del 2,5-dimetilfenolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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2b15096 |
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Sec-pentiltiofene |
Composizione dell’additivo: Sec-pentiltiofene Caratterizzazione della sostanza attiva: Sec-pentiltiofene Prodotto mediante sintesi chimica Purezza: min. 98 % Formula chimica: C9H14S Numero CAS: 4861-58-9 Numero FLAVIS: 15.096 Metodo di analisi (1) : Per la determinazione di sec-pentiltiofene nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi: gascromatografia-spettrometria di massa con blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). |
Gatti e cani |
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19.12.2029 |
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(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.