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12.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 291/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1889 DEL CONSIGLIO
dell’11 novembre 2019
che modifica il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio (2) attua diverse misure restrittive disposte dalla decisione (PESC) 2017/2074. |
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(2) |
L’11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1893 (3), che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 introducendo un articolo sul trattamento dei dati personali da parte del Consiglio e dell’alto rappresentante. |
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(3) |
Ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2017/2063 e per garantire la massima certezza del diritto all’interno dell’Unione, è opportuno che siano pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma di tale regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (4) e (UE) 2018/1725 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2063, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (UE) 2017/2063 è inserito l’articolo seguente:
« Articolo 18 bis
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1. |
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”) possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
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2. |
Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati IV e V. |
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3. |
Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato III del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come “titolari del trattamento” ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60.
(2) Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21).
(3) Decisione (PESC) 2019/1893 dell’ 11 novembre 2019 che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta Ufficiale).
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).