8.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 289/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1872 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2019
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in provenienza dai quali determinati prodotti a base di pollame possono essere importati e transitare nell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, punto 1), primo comma, l’articolo 8, punto 4), e l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell’Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso stabilisce che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell’Unione soltanto in provenienza da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella riportata nell’allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che devono essere soddisfatte perché un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento siano considerati indenni da influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Il Giappone figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell’Unione di uova e ovoprodotti provenienti da tutto il suo territorio. |
(4) |
Il Giappone ha chiesto anche l’autorizzazione ai fini dell’importazione e del transito nell’Unione di carni di pollame e ha presentato le informazioni pertinenti. La Commissione ha effettuato, con esito favorevole, un audit in Giappone per valutare i controlli di polizia sanitaria in atto sulle carni di pollame destinate all’esportazione nell’Unione. A causa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N6 rilevato nel gennaio 2018, il paese non ha tuttavia potuto soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008 per essere considerato indenne da tale malattia e quindi le importazioni del prodotto in questione non sono state autorizzate. |
(5) |
Sono ormai trascorsi più di dodici mesi da quando la presenza dell’HPAI è stata rilevata nel territorio del Giappone e ora il paese può essere considerato indenne da tale malattia conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008. Data l’attuale situazione epidemiologica è quindi opportuno modificare la voce relativa al Giappone figurante nella tabella dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 al fine di autorizzare l’importazione e il transito nell’Unione di carni di pollame provenienti da tale paese terzo. |
(6) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l’influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella(6) |
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Modelli |
Garanzie supplementari |
Data di chiusura(1) |
Data di apertura(2) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
«JP — Giappone |
JP-0 |
L’intero paese |
EP, E |
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POU» |
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