7.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 286/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/1858 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2019
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La sostanza 4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one (numero CAS 569646-79-3), denominata Hydroxyethoxyphenyl Butanone (HEPB) nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici, funge da conservante e da condizionante cutaneo. Attualmente non figura nell’elenco del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(2) |
Nel parere del 7 aprile 2017 (2) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l’HEPB può essere considerato sicuro se utilizzato come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare. Il CSSC ha inoltre concluso che sarebbero stati necessari ulteriori dati per escludere l’irritazione oculare. |
(3) |
In seguito alle preoccupazioni espresse da vari Stati membri in merito all’HEPB quale potenziale irritante per gli occhi e in base ai dati scientifici supplementari trasmessi dal richiedente, nel parere del 5 marzo 2019 (3) il CSSC ha concluso che, in uno scenario di esposizione aggregata, l’impiego dell’HEPB come conservante a una concentrazione massima dello 0,7 % nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare è sicuro per quanto riguarda l’irritazione oculare. |
(4) |
Alla luce dei pareri summenzionati e al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, l’HEPB dovrebbe essere autorizzato per l’impiego come conservante nei prodotti cosmetici da sciacquare, per il cavo orale e da non sciacquare a una concentrazione massima dello 0,7 % nei preparati pronti per l’uso. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.
(2) CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98, SCCS/1582/16, 7 aprile 2017.
(3) CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), Opinion on Ethylzingerone - ‘Hydroxyethoxyphenyl Butanone’ (HEPB) - Cosmetics Europe No P98 - Submission II eye irritation, versione preliminare del 21 dicembre 2018, versione definitiva del 5 marzo 2019, SCCS/1604/18.
ALLEGATO
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:
Numero d’ordine |
Identificazione della sostanza |
Condizioni |
Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze |
|||||
Denominazione chimica/INN |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
Tipo di prodotto, parti del corpo |
Concentra-zione massima nei preparati pronti per l’uso |
Altre |
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a |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
«60 |
4-(3-etossi-4-idrossifenil)butan-2-one |
Hydroxyethoxyphenyl Butanone |
569646-79-3 |
933-435-8 |
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0,7 %» |
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