6.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 285/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1853 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2019

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche e le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell’ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 30 ottobre 2019 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall’elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2019

Per la Commissione

A nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sono soppresse:

«183.

STATE ORGANIZATION FOR IRRIGATION PROJECTS (alias GENERAL ESTABLISHMENT FOR IRRIGATION PROJECTS). Indirizzi: a) Northgate, Karanteena, P.O. Box 148, Baghdad, Iraq; b) Al-Muadham, near Engineering College, P.O. Box 14186, Baghdad, Iraq.

184.

STATE ORGANIZATION FOR LAND RECLAMATION [alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR PLANTATION AND DEVELOPMENT OF THE RECLAIMED LANDS; b) GENERAL ESTABLISHMENT FOR EXECUTION OF LAND RECLAMATION CONTRACTS; c) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF CENTRAL AND NORTHERN AREAS; d) GENERAL ESTABLISHMENT FOR LAND RECLAMATION OF SOUTHERN AREAS]. Indirizzi: a) Amiriya, Abu Gharib, P.O. Box 6161, Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 6061, Aamrlya 7, Nisan, Iraq; c) P.O. Box 609, Al-Sadoon St., Baghdad, Iraq; d) P.O. Box 27, Wasit Province, Kut, Iraq.»