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4.11.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 282/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1840 della Commissione
del 31 ottobre 2019
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per quanto riguarda la comunicazione dei valori di CO2 della WLTP per determinate categorie di autovetture nuove e l’adeguamento dei dati di input per lo strumento di correlazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 7, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce che, per quanto riguarda le autovetture nuove, gli obiettivi di emissione di CO2 del parco di veicoli dell’Unione per il 2025 e il 2030 devono essere calcolati sulla base delle emissioni di CO2 misurate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1151 (3) della Commissione per le autovetture nuove immatricolate nel 2020 (di seguito «i valori delle emissioni di CO2 misurate»). |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 (4) della Commissione stabilisce norme relative al calcolo e alla comunicazione da parte dei costruttori dei valori delle emissioni di CO2 misurate. È necessario tuttavia precisare ulteriormente come devono essere determinati tali valori, in particolare, per quanto riguarda i veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) e i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV). |
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(3) |
Occorre inoltre precisare il modo in cui devono essere determinati i valori delle emissioni di CO2 misurate quando sono effettuate più prove delle emissioni di CO2 ai fini dell’omologazione. |
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(4) |
È opportuno che la correlazione delle emissioni di CO2 dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV, data la complessità dell’adeguamento dello strumento di correlazione alle tecnologie di questi tipi di veicoli, sia effettuata sulla base di prove fisiche sui veicoli e non di simulazioni effettuate dallo strumento di correlazione. Al fine di garantire un’adeguata verifica dei risultati della correlazione, i dati delle prove tecniche relative a tali veicoli dovrebbero tuttavia essere trasmessi alla Commissione secondo le stesse modalità utilizzate per i dati relativi ai veicoli convenzionali. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:
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(1) |
l’articolo 7 bis è così modificato:
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(2) |
L’allegato I è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punto 2, lettera c), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
(3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).
(***) *** P0: la macchina elettrica è collegata alla cinghia di trasmissione del motore, pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;
P1: la macchina elettrica è collegata all’albero motore, pertanto la velocità del motore è la velocità di riferimento;
P2: la macchina elettrica è montata direttamente a monte della trasmissione (scatola del cambio o trasmissione a variazione continua) e pertanto la velocità di entrata della trasmissione è la velocità di riferimento;
P2 planetaria: la macchina elettrica è collegata ad un ingranaggio di un treno epicicloidale che non è collegato al motore a combustione interna né ai lati di trasmissione finali, in appresso denominato «lato planetario». In questo caso il rapporto di velocità da specificare è il rapporto tra la velocità di rotazione della macchina elettrica e la velocità di rotazione del lato planetario (velocità di riferimento) che riflette l’effetto moltiplicatore/riduttore del riduttore.
P3: la macchina elettrica è posizionata direttamente a monte della trasmissione finale di un asse motore, pertanto la velocità di rotazione in entrata della trasmissione finale è la velocità di riferimento (ciò vale anche per le macchine elettriche collegate all’ingranaggio di un treno epicicloidale sul lato della trasmissione finale). Un veicolo può avere fino a due macchine P3 (una per l’asse anteriore (P3a) e una per l’asse posteriore (P3b)];
P4: la macchina elettrica è posizionata a valle della trasmissione finale, pertanto la velocità della ruota è la velocità di riferimento. Un veicolo può avere fino a 4 motori P4 (uno per ogni ruota, dove P4a indica le ruote anteriori e P4b quelle posteriori).
Le specifiche aggiuntive di questi parametri di input devono essere fornite nel modello di input per lo strumento di correlazione»;