31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 279/4


REGOLAMENTO (UE) 2019/1796 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 1309/2013 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale applicabile dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Il FEG è stato istituito per permettere all’Unione di testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei lavoratori che avevano perso il lavoro a seguito di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione.

(2)

L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato nel 2009 dal regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel quadro del piano europeo di ripresa economica, al fine di includere un sostegno per i lavoratori collocati in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito il FEG per la durata del quadro finanziario pluriennale applicabile dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. L’ambito di applicazione del FEG è stato inoltre esteso non solo ai casi di esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e a quelli causati dal grave deterioramento della situazione economica derivante dal persistere della crisi finanziaria ed economica mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009, ma anche ai collocamenti in esubero dovuti a qualsiasi nuova crisi finanziaria ed economica mondiale. Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha inoltre modificato il regolamento (UE) n. 1309/2013 per introdurre, tra l’altro, norme che consentano al FEG di coprire a titolo eccezionale domande collettive che coinvolgono piccole e medie imprese (PMI) ubicate in una regione e operanti in settori economici diversi definiti a livello delle divisioni della NACE revisione 2, qualora lo Stato membro richiedente dimostri che le PMI sono il principale o l’unico tipo di impresa in tale regione.

(4)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale termine.

(5)

Dopo aver concordato una prima proroga il 22 marzo 2019, l’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato la decisione (UE) 2019/584 (7) nella quale, in seguito a un’ulteriore richiesta del Regno Unito, si è deciso di prorogare il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. A meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito non sia entrato in vigore alla data successiva a quella in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito o il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE per la terza volta, il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE scadrà il 31 ottobre 2019.

(6)

Il recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso potrà avere effetti negativi in alcuni settori industriali e servizi comportando la collocazione in esubero dei lavoratori di tali settori. È opportuno che il presente regolamento modifichi il regolamento (UE) n. 1309/2013 al fine di specificare che tali esuberi rientrino nell’ambito di applicazione del FEG. Tale modifica garantirebbe che il FEG possa rispondere efficacemente fornendo sostegno ai lavoratori collocati in esubero in aree, settori, territori o mercati del lavoro soggetti a un grave deterioramento della situazione economica a causa del recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso.

(7)

Alla luce dell’urgenza dovuta al recesso del Regno Unito dall’Unione, è stato ritenuto opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia applicarsi se entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 1309/2013

All’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1309/2013, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

dei lavoratori collocati in esubero e dei lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell’Unione, da un cambiamento radicale del commercio di beni e servizi nell’Unione, da un rapido declino della quota di mercato dell’Unione in un determinato settore o da una delocalizzazione di attività verso paesi terzi o in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione senza un accordo di recesso, a condizione che tali esuberi abbiano un impatto negativo di rilievo sull’economia locale, regionale o nazionale;".

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica se un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE è entrato in vigore entro la data successiva a quella in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

T. TUPPURAINEN


(1)  Parere del 25 settembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2019.

(3)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

(5)  Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(7)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).