17.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 264/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1731 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2019
recante trecentoseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
(2) |
L’11 ottobre 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019
Per la Commissione
A nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:
i dati identificativi della voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» sono così modificati:
«ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Data di nascita: 18.1.1967. Luogo di nascita: Welling, Londra, Regno Unito. Indirizzo: carcere di Frankland, Regno Unito. Cittadinanza: britannica. N. passaporto: 516384722 (passaporto britannico rilasciato dall’ufficio passaporti di Glasgow il 6.5.2013, scade il 6.6.2023). Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.10.2018.» è sostituito dal seguente:
«ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Data di nascita: 18.1.1967. Luogo di nascita: Welling, Londra, Regno Unito. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Cittadinanza: britannica. N. passaporto: 516384722 (passaporto britannico rilasciato dall’ufficio passaporti di Glasgow il 6.5.2013, scade il 6.6.2023). Altre informazioni: ha giurato fedeltà allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq nel luglio 2014. Incarcerato nel Regno Unito nel settembre 2014 e rilasciato nell’ottobre 2018 con la condizionale, che scade nel luglio 2021. Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.10.2018.»