16.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 263/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1726 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2019

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2019 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (2),

regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2019 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio (7),

regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio (8) e

regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio (9).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2018. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2019 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione (10) e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione (11) sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2018 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2018 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2019 e, se del caso, ai contingenti successivi.

(7)

A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/124 nella definizione delle zone degli stock, è opportuno che la detrazione residua applicabile al Belgio in ragione della pesca eccessiva della razza ondulata nelle acque dell'Unione della zona 7d (RJU/07D.) nel 2017 sia applicata al contingente di razza ondulata per il 2019 nelle acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (RJU/7DE.).

(8)

È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2019 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (12).

(9)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2018/1628, (UE) 2018/2025, (UE) 2018/2058 e (UE) 2019/124 per il 2019 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019 e 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7).

(8)  Regolamento (UE) 2018/2058 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero (GU L 329 del 27.12.2018, pag. 8).

(9)  Regolamento (UE) 2019/124 del Consiglio, del 30 gennaio 2019, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 29 del 31.1.2019, pag. 1).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 316 del 13.12.2018, pag. 12).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/479 della Commissione, del 22 marzo 2019, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo della pesca eccessiva esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 6).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2019 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2018 (in kg)

Sbarchi consentiti 2018 (quantitativo totale adattato in kg)  (1)

Totale catture 2018 (quantitativo in kg)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)

Fattore moltiplicatore  (2)

Fattore moltiplicatore addizionale  (3) ,  (4)

Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti  (5)

(quantitativo in kg)

Detrazioni da applicare nel 2019 (quantitativo in kg)

BE

RJE

7FG.

Razza dagli occhi piccoli

Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

14 000

15 400

19 888

129,14 %

4 488

1,00

/

/

4 488

BE

RJU

07D. (6)

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 7d

2 000

969

1 394

143,86 %

425 (7)

N.P.

N.P.

2 617

2 617

DE

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

1 194 000

1 349 400

1 393 360

103,26 %

43 960

/

C (8)

/

43 960

DK

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

2 444 000

2 594 270

2 617 780

100,91 %

23 510

/

C (8)

/

23 510

ES

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

9 791 920

9 281 920

9 756 069

105,11 %

474 149

/

C (8)

/

474 149

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

27 736

N.P.

27 736

1,00

A

/

41 604

ES

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

4 534 000

4 496 772

4 508 020

100,25 %

11 248

/

A (8)+C (8)

/

11 248

ES

NEP

*07U16

Scampo

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7

825 000

155 000

158 375

102,18 %

3 375

/

/

/

3 375

ES

RJU

9-C.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 9

15 000

15 000

17 067

113,78 %

2 067

1,00

/

/

2 067

ES

YFT

IOTC

Tonno albacora

Zona di competenza della IOTC

45 682 000

45 354 940

44 964 373

99,14 %

- 390 567  (9)

N.P.

N.P.

2 138 460

2 138 460

EE

COD

N3M.

Merluzzo bianco

NAFO 3M

124 000

916 170

953 232

104,05 %

37 062

/

/

/

37 062

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

/

0

18 084

N.P.

18 084

1,00

/

/

18 084

IE

HER

07A/MM

Aringa

7a

1 826 000

1 850 311

1 979 666

106,99 %

129 355

/

/

/

129 355

IE

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

69 141 000

66 541 055

66 965 925

100,64 %

424 870

/

/

/

424 870

NL

POK

2C3A4

Merluzzo carbonaro

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

110 000

210 994

265 115

125,65 %

54 121

1,00

/

/

54 121

NL

WHG

56-14

Merlano

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

/

0

4 492

N.P.

4 492

1,00

/

/

4 492

PL

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

654 000

786 200

858 164

109,15 %

71 964

/

C (8)

32 331

104 295

PT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

182 000

179 044

184 010

102,77 %

4 966

/

/

/

4 966

PT

BET

ATLANT

Tonno obeso

Oceano Atlantico

3 717 470

4 152 470

4 405 184

106,09 %

252 714

/

C (8)

/

252 714

PT

BFT

AE45WM

Tonno rosso

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

470 190

437 190

450 343

103,01 %

13 153

/

C (8)

/

13 153

PT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

50 440

45 428

74 337

163,64 %

28 909

1,00

A

/

43 364

PT

RJU

9-C.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona 9

15 000

33 000

36 295

109,98 %

3 295

/

/

/

3 295

UK

COD

N1GL14

Merluzzo bianco

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14

382 000

497 520

512 187

102,95 %

14 667

/

/

/

14 667

UK

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

25 000

22 000

24 434

111,06 %

2 434

1,00

/

/

2 434

UK

HER

4AB.

Aringa

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30′ N

79 381 000

84 694 795

84 739 599

100,05 %

44 804

/

/

/

44 804

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

190 143 000

186 253 028

189 644 893

101,82 %

3 391 865

/

A (8)

/

3 391 865

UK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

182 000

459 700

463 509

100,83 %

3 809

/

/

/

3 809

UK

RHG

5B67-

Granatiere berglax

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII

1 510

1 510

7 588

502,52 %

6 078

1,00

/

/

6 078

UK

WHG

56-14

Merlano

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

122 000

124 060

139 470

112,42 %

15 410

1,00

/

/

15 410


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione di possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2016, 2017 e 2018. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6)  Da detrarre da RJU/7DE. (Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e).

(7)  Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

(8)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(9)  La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock YFT/IOTC.