14.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 261/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1714 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2019

che modifica i regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 per quanto riguarda il modello del documento veterinario comune di entrata per i prodotti e per gli animali e il regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda il modello di documento comune di entrata per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 2,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 5, l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (3), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (4), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (5) fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri sui prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione in conformità alla direttiva 97/78/CE. Nell’allegato III di tale regolamento figura il modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE), che deve essere compilato e trasmesso dal responsabile del carico per notificare l’arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero e deve essere completato sotto la responsabilità del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero per confermare l’esecuzione dei controlli veterinari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione (6) stabilisce norme relative alle procedure alla frontiera per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell’Unione in conformità alla direttiva 91/496/CEE. Nell’allegato I di tale regolamento figura il modello di documento veterinario comune di entrata (DVCE animali), che deve essere compilato e trasmesso dal responsabile del carico per notificare l’arrivo degli animali al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero e deve essere completato sotto la responsabilità del veterinario ufficiale al posto d’ispezione frontaliero per confermare l’esecuzione dei controlli veterinari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione (7) stabilisce norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi nei punti di entrata designati nell’Unione sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009 figura il modello di documento comune di entrata (DCE) che, per notificare l’arrivo delle partite, deve essere compilato e trasmesso dagli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti all’autorità competente al punto di entrata designato (PED) o al punto designato per l’importazione (PDI) per alcuni mangimi e alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione (8) e deve essere completato dall’autorità che conferma l’esecuzione dei controlli ufficiali.

(4)

Il sistema web TRACES è stato istituito con decisione 2004/292/CE della Commissione (9) per razionalizzare il lavoro degli operatori e delle autorità competenti e per consentire lo scambio automatizzato di informazioni tra le dogane e le autorità veterinarie. La decisione 2004/292/CE stabilisce inoltre per gli Stati membri l’obbligo di utilizzare il sistema TRACES per compilare e trasmettere i DVCE per i prodotti e per gli animali. Dal 2011 il sistema TRACES consente inoltre agli operatori e alle autorità competenti di compilare e trasmettere i DCE; gli Stati membri lo utilizzano a tale scopo su base volontaria.

(5)

A norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce e gestisce un sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) per elaborare, trattare e scambiare in modo automatico i dati, le informazioni e i documenti relativi ai controlli ufficiali. Il sistema IMSOC è finalizzato a integrare e aggiornare secondo la necessità i sistemi informatici gestiti dalla Commissione, tra cui il TRACES, e a fornire opportuni collegamenti tra di essi e tra tali sistemi e i sistemi nazionali esistenti degli Stati membri. Detto regolamento abroga e sostituisce le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019.

(6)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede che, per ciascuna partita delle categorie di animali e merci di cui all’articolo 47, paragrafo 1, di tale regolamento un documento sanitario comune di entrata (DSCE) sia usato dagli operatori responsabili della partita, al fine di notificare preventivamente l’arrivo della partita alle autorità del posto di controllo frontaliero, e dalle autorità del posto di controllo frontaliero al fine di registrare i risultati dei controlli ufficiali e delle eventuali decisioni adottate di conseguenza. I DSCE sostituiranno pertanto i DVCE e i DCE a decorrere dal 14 dicembre 2019.

(7)

Il regolamento (UE) 2017/625 prevede inoltre che il sistema IMSOC permetta l’elaborazione, il trattamento e la trasmissione del DSCE e conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme relative al formato del DSCE e alle istruzioni per la sua presentazione e il suo uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, nonché norme per l’uso di firme elettroniche.

(8)

Al fine di agevolare e accelerare ulteriormente le procedure amministrative per gli operatori e le autorità competenti, la Commissione ha sviluppato una nuova versione del sistema TRACES che consente di eseguire per via elettronica l’intero processo di elaborazione del DSCE a decorrere dal 14 dicembre 2019. Tale versione si basa sulle norme internazionali in materia di strumenti del commercio senza supporto cartaceo, sulle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) per la firma, il sigillo e la validazione temporale elettronici qualificati e sulle specifiche tecniche figuranti nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (12) per le firme e i sigilli elettronici avanzati.

(9)

La versione attuale del sistema TRACES usata per compilare e trasmettere i DVCE e i DCE verrà gradualmente eliminata dal 14 dicembre 2019 e, a decorrere da tale data, gli operatori e le autorità competenti dovranno compilare e trasmettere i DSCE avvalendosi della nuova versione del sistema TRACES.

(10)

Per consentire una transizione agevole verso l’uso della nuova versione del sistema TRACES, agli operatori e alle autorità competenti dovrebbe essere offerta la possibilità, fino al 13 dicembre 2019, di usare sia la versione attuale sia la nuova versione del sistema TRACES per compilare e trasmettere i DVCE e i DCE. A tal fine è opportuno che il presente regolamento stabilisca un modello di DVCE per gli animali e uno per i prodotti e un modello di DCE per alcuni mangimi e alimenti di origine non animale che siano compatibili con la nuova versione del sistema Traces.

(11)

I regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004 dispongono che, a discrezione dell’autorità competente, la stesura, l’uso, la trasmissione e la conservazione dei DVCE possano effettuarsi per via elettronica. Inoltre il regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che la Commissione possa adottare requisiti relativi ai principi da rispettare per assicurare una certificazione affidabile, compresa la certificazione elettronica. Al fine di razionalizzare la compilazione e la trasmissione dei modelli di DVCE e DCE nella nuova versione del sistema Traces, il presente regolamento dovrebbe stabilire i requisiti di sicurezza da soddisfare per quanto riguarda l’uso dei DVCE e dei DCE elettronici in tale sistema.

(12)

È pertanto opportuno modificare le disposizioni relative alla notifica dell’arrivo di prodotti e animali per consentire l’uso di due diversi modelli di DVCE e stabilire requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico nei regolamenti (CE) n. 136/2004 e (CE) n. 282/2004. A tali regolamenti dovrebbe inoltre essere aggiunto un allegato, in cui figurano il modello di DVCE per i prodotti e quello per gli animali, da usare nella nuova versione del sistema Traces.

(13)

Analogamente, è opportuno adattare la definizione di DCE di cui al regolamento (CE) n. 669/2009 per consentire l’uso di due diversi modelli di DCE, stabilire requisiti per la compilazione di un DCE elettronico e aggiungere a tale regolamento un allegato in cui figuri il modello di DCE da usare nella nuova versione del sistema Traces.

(14)

Per motivi di coerenza, la data fino alla quale il presente regolamento dovrebbe applicarsi dovrebbe corrispondere alla data in cui le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e il regolamento (CE) n. 882/2004 cessano di applicarsi.

(15)

È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 136/2004, (CE) n. 282/2004 e (CE) n. 669/2009.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 136/2004

Il regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Prima dell’arrivo fisico della partita nel territorio della Comunità, il responsabile del carico notifica l’arrivo dei prodotti al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero in cui devono essere presentati i prodotti, utilizzando un documento redatto in conformità a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato III e all’allegato VI, parte 2.»;

2)

è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico

1.   Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è conforme al modello di cui all’allegato VI, parte 2;

b)

è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile del carico;

c)

è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;

d)

reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;

e)

è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;

3)

è aggiunto un nuovo allegato VI, il cui testo figura nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 282/2004

Il regolamento (CE) n. 282/2004 è così modificato:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell’introduzione nella Comunità degli animali di cui alla direttiva 91/496/CEE, provenienti da paesi terzi, l’interessato al carico, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE, ne dà notifica almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo presunto del o degli animali sul territorio della Comunità. Detta notifica va fatta al personale veterinario del posto d’ispezione frontaliero tramite un documento conforme a uno dei modelli di documento veterinario comune di entrata (DVCE) di cui all’allegato I e all’allegato III, parte 2.»;

2)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Requisiti per la compilazione di un DVCE elettronico

1.   Se si usa un DVCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2;

b)

è firmato con la firma elettronica dell’operatore interessato al carico;

c)

è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata del veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o di un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua supervisione;

d)

reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene il veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero o un altro veterinario ufficiale che opera sotto la sua responsabilità;

e)

è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;

3)

è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (CE) n. 669/2009

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

«documento comune di entrata (DCE)», il documento, i cui modelli sono riportati nell’allegato II e nell’allegato III, parte 2, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente per confermare il completamento dei controlli ufficiali;»;

2)

è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Requisiti relativi alla compilazione di un DCE elettronico

1.   Se si usa un DCE elettronico, esso è compilato nel sistema Traces e soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è conforme al modello di cui all’allegato III, parte 2;

b)

è firmato con la firma elettronica dell’operatore responsabile della partita;

c)

è firmato con la firma elettronica avanzata o qualificata dell’ispettore ufficiale:

i)

al punto di entrata designato; o

ii)

al punto designato per l’importazione; o

iii)

al punto di controllo, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1;

d)

reca il sigillo elettronico avanzato o qualificato dell’autorità competente che rilascia il certificato cui appartiene l’ispettore ufficiale;

e)

è dotato dal sistema Traces di un sigillo elettronico avanzato o qualificato.

2.   Ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 1 è marcata con una validazione temporale elettronica qualificata.»;

3)

è aggiunto un nuovo allegato III, il cui testo figura nell’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(3)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(5)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

(6)  Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11).

(7)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 4).

(9)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all’applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).

(10)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(12)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).


ALLEGATO I

«ALLEGATO VI

PARTE 1

Note per la compilazione del documento veterinario comune di entrata per i prodotti - Modello 2 (DVCE-P2)

OSSERVAZIONI GENERALI

La parte I deve essere compilata dal dichiarante o dal responsabile del carico (anche «interessato al carico») quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE.

Le parti II e III devono essere compilate dal veterinario ufficiale o dall’agente ufficiale designato (di cui alla decisione 93/352/CEE).

Le voci specificate nella presente parte costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DVCE-P2.

Le copie cartacee di un DVCE-P2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Selezionare una casella tra le caselle da I.20 a I.25 e una casella tra quelle da II.9 a II.16; per ciascuna casella, selezionare un’opzione.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DVCE-P2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DVCE-P2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare l’impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).

I.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Posto d’ispezione frontaliero

 

Selezionare il nome del posto d’ispezione frontaliero (PIF).

Nel caso di un DVCE successivo per una partita non conforme, indicare il nome dell’unità TRACES incaricata della supervisione della zona franca, del deposito franco o del deposito doganale in cui la partita sarà consegnata e immagazzinata.

I.5

Codice del posto d’ispezione frontaliero

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PIF.

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare l’indirizzo della persona o dell’impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo. Se nel certificato non figura alcun destinatario, è possibile utilizzare l’indirizzo indicato nei documenti commerciali pertinenti.

I.7

Luogo di destinazione

 

Indicare l’indirizzo di consegna nell’Unione. Questo vale sia per i prodotti conformi sia per quelli non conformi (cfr. casella I.19).

I.8

Operatore responsabile del carico

 

Indicare nome, cognome e indirizzo della persona definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 97/78/CE (anche agente o dichiarante) responsabile della partita al momento della sua presentazione al posto d’ispezione frontaliero e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell’importatore.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Certificato/Documento veterinario:

data di rilascio: è la data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall’autorità competente.

Numero: indicare il numero ufficiale unico del certificato. Per i prodotti provenienti da uno stabilimento o da una nave riconosciuti o registrati, indicare, se del caso, il nome e il numero di riconoscimento/registrazione. Per gli embrioni, le uova o le lamelle di sperma, indicare il numero che identifica il gruppo di raccolta riconosciuto.

Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo della partita al PIF.

I.11

Paese di origine

 

È il paese dove il prodotto finale è stato prodotto, trasformato o imballato.

I.12

Non applicabile

I.13

Mezzo di trasporto

 

Indicare i dati completi che identificano il mezzo di trasporto all’arrivo: per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e del vagone.

I.14

Paese di spedizione

 

È il paese terzo in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

I.15

Stabilimento di origine

 

Questa casella può essere utilizzata per indicare il nome e l’indirizzo (via, città e provincia/regione/Stato, a seconda dei casi), il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento/degli stabilimenti di origine.

Se applicabile, indicare il numero di registrazione o di riconoscimento.

I.16

Condizioni di trasporto

 

Selezionare la temperatura di trasporto appropriata.

I.17

Numero del container/numero del sigillo

 

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Selezionare la categoria pertinente: consumo umano, alimentazione animale, uso farmaceutico, uso tecnico o altro.

I.19

Conformità dei prodotti

 

Selezionare «Conformi» per tutti i prodotti presentati per essere immessi in libera pratica sul mercato interno, compresi quelli idonei ma che saranno sottoposti a una procedura di inoltro sotto controllo e quelli che, una volta espletate le formalità veterinarie per l’immissione in libera pratica, possono essere immagazzinati sotto controllo doganale ed essere sdoganati successivamente presso l’ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto d’ispezione frontaliero oppure altrove.

Selezionare «Non conformi» per i prodotti non conformi alla normativa dell’UE e destinati a zone franche, depositi franchi, fornitori di bordo, navi, oppure al transito a destinazione di un paese terzo (cfr. caselle 22 e 24).

I.20

Per il trasbordo verso

 

Barrare la casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo PIF ma deve proseguire il viaggio su un’altra nave o un altro aereo per essere successivamente importata nel territorio dell’Unione europea attraverso un secondo e successivo PIF nell’UE/SEE, oppure è destinata ad un paese terzo.

Indicare il nome del secondo e successivo PIF e il relativo codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES o il nome del paese terzo di destinazione e il codice ISO del paese.

I.21

Non applicabile

I.22

Per il transito verso

 

Barrare la casella per le partite non conformi alla normativa dell’UE, in viaggio a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio dell’UE o di uno Stato SEE con trasporto su strada, su ferrovia o per via navigabile.

Indicare il nome del PIF dal quale i prodotti escono dal territorio dell’Unione europea (PIF di uscita) e il relativo codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES.

Indicare il nome del paese terzo di destinazione e il codice ISO del paese.

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella per le partite destinate ad essere consegnate all’interno del mercato unico.

Questo vale anche per le partite che, risultate idonee dopo l’espletamento delle formalità veterinarie per l’immissione in libera pratica, possono essere immagazzinate sotto controllo doganale ed essere sdoganate successivamente presso l’ufficio doganale che ha competenza geografica sul posto d’ispezione frontaliero oppure altrove.

I.24

Per i prodotti non conformi

 

Selezionare il tipo di destinazione in cui la partita sarà consegnata e immagazzinata sotto controllo veterinario: una zona franca, un deposito franco, un deposito doganale o un fornitore di bordo.

I.25

Per la reintroduzione

 

Sono le partite di origine unionale che non sono state accettate o di cui è stata respinta l’entrata in un paese terzo e che sono rispedite allo stabilimento di origine nell’Unione europea.

I.26

Non applicabile

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal PIF

 

Selezionare il mezzo di trasporto appropriato per i prodotti oggetto di trasbordo o reintroduzione e per i prodotti non conformi in transito (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

I.28

Non applicabile

 

Non applicabile.

I.29

Non applicabile

 

Non applicabile.

I.30

Non applicabile

I.31

Descrizione della partita

 

Indicare la specie animale, il trattamento a cui sono stati sottoposti i prodotti e il numero e il tipo di imballaggi che compongono il carico, ad esempio 50 scatoloni di 2 kg, oppure il numero di container.

Indicare almeno le prime quattro cifre del pertinente codice della nomenclatura combinata (codice NC), istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, quale modificato da ultimo. I codici NC sono elencati anche nella decisione 2007/275/CE della Commissione (e sono identici alle rubriche del sistema armonizzato). Nel caso dei prodotti della pesca, se esiste un certificato unico che scorta una partita composta da merci classificate da più di un codice NC, si possono indicare nel DVCE i relativi codici aggiuntivi.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

I.33

Quantità totale

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di lamelle di sperma, uova ed embrioni.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l’imballaggio, definito come la massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l’imballaggio.

Peso lordo: è il peso totale in chilogrammi, definito come la massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

I.35

Dichiarazione

 

La dichiarazione deve essere firmata dalla persona fisica responsabile della partita.

Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni della direttiva 97/78/CE, in particolare in ordine al pagamento dei controlli veterinari necessari per rientrare in possesso delle partite eventualmente respinte dopo essere transitate attraverso il territorio dell’Unione a destinazione di un paese terzo [articolo 11, paragrafo 1, lettera c)] o dei costi di distruzione, ove richiesti.


PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1.

DVCE precedente

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DVCE utilizzato prima del trasbordo.

II.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Da compilare per tutte le partite.

II.4

Controllo d’identità

 

Selezionare «Controllo dei sigilli» se i container non vengono aperti e ci si limita al controllo della stampigliatura a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 97/78/CE.

Selezionare «No» se le merci sono trasbordate da un PIF a un altro.

II.5

Controllo fisico

 

Per «Controlli ridotti» si intende il regime istituito dalla decisione 94/360/CE della Commissione nel caso in cui una partita non sia stata selezionata per un controllo fisico, ma si ritenga soddisfacente un controllo documentale o d’identità.

«Altri» si riferisce alla procedura di reimportazione, alle merci inoltrate, al trasbordo, al transito o alle procedure di cui agli articoli 12 e 13. Queste destinazioni possono essere dedotte da altre caselle.

II.6

Esame di laboratorio

 

Selezionare la categoria della sostanza o l’agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.

«Casuale» indica un esame a campione senza trattenere la partita in attesa dei risultati: in questo caso dovrà essere inviato un messaggio in proposito attraverso il sistema TRACES all’autorità competente di destinazione (cfr. articolo 8 della direttiva 97/78/CE). «Sospetto» si riferisce ai casi in cui la partita è stata trattenuta in attesa di un risultato favorevole, oppure è stata sottoposta ad analisi a causa di una precedente notifica nell’ambito della procedura di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, oppure analizzata in forza di una misura di salvaguardia in vigore.

II.7

Non applicabile

II.8

Non applicabile

II.9

Idoneità al trasbordo

 

Barrare la casella se la partita non è destinata ad essere importata presso questo posto d’ispezione frontaliero ma deve proseguire il viaggio su un’altra nave o aereo per essere successivamente importata nel territorio dell’Unione attraverso un secondo e successivo PIF nell’UE/SEE, oppure è destinata ad un paese terzo (cfr. articolo 9 della direttiva 97/78/CE e decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione (1)).

II.10

Non applicabile

II.11

Idoneità al transito

 

Barrare la casella per le partite non conformi alla normativa dell’UE, idonee per viaggiare a destinazione di un paese terzo attraverso il territorio dell’Unione o di uno Stato SEE con trasporto su strada, su ferrovia o per via navigabile. Il trasporto deve essere eseguito sotto controllo veterinario conformemente al disposto dell’articolo 11 della direttiva 97/78/CE e alla decisione 2000/208/CE.

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Utilizzare questa casella per tutte le partite di cui è stata approvata l’immissione in libera pratica nel mercato interno.

Deve essere utilizzata anche per le partite che sono conformi alla normativa dell’UE ma per motivi finanziari non sono state sdoganate immediatamente presso il posto d’ispezione frontaliero e sono state immagazzinate sotto controllo doganale in un deposito doganale o saranno sdoganate successivamente e/o in un altro luogo di destinazione geograficamente distinto.

II.13

Idoneità per la sorveglianza

 

Da utilizzare per le partite accettate, che devono tuttavia essere inoltrate ad una destinazione specifica come previsto dagli articoli 8 o 15 della direttiva 97/78/CE.

II.14

Idoneità come prodotti non conformi

 

Utilizzare questa casella per tutte le partite non conformi, destinate ad essere trasferite o immagazzinate in depositi riconosciuti a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, o consegnate ad operatori autorizzati a norma dell’articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

II.15

Non applicabile

II.16

Non idoneità

 

Indicare chiaramente, in caso di rifiuto dell’importazione, la destinazione da dare alle partite.

Indicare la data entro la quale deve essere eseguita l’operazione proposta.

L’indirizzo dello stabilimento di destinazione deve essere indicato nella casella II.18.

II.17

Motivo del rifiuto

 

Barrare la casella corrispondente.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo

 

Indicare, a seconda dei casi, il numero di riconoscimento e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni per cui è richiesto l’ulteriore controllo veterinario della partita.

II.19

Partita risigillata

 

Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

II.20

Identificazione del PIF

 

In caso di partite non conformi apporre il timbro ufficiale del PIF o dell’autorità competente.

II.21

Funzionario che procede alla certificazione

 

Firma del veterinario, oppure nel caso di porti in cui si movimenta solo pesce, dell’agente ufficiale designato, come previsto dalla decisione 93/352/CEE.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, o agente ufficiale designato, certifica che i controlli veterinari sulla partita sono stati eseguiti conformemente alla normativa dell’UE.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Per usi interni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella può essere utilizzata dai servizi doganali, se necessario.

II.24

DVCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DVCE utilizzato per documentare i controlli effettuati in seguito al trasbordo.


PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DVCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Numero di riferimento DVCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DVCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DVCE riportato nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il nome del PIF di uscita, il paese di destinazione e la data della rispedizione, non appena noti.

III.5

Follow-up

Indicare, se del caso, l’autorità incaricata di certificare l’arrivo e la conformità della partita cui il DVCE si riferisce.

III.6

Funzionario che procede alla certificazione

Firma del funzionario responsabile in caso di rispedizione delle partite e di follow-up.

PARTE 2

Modello di DVCE-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

».

(1)  Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

PARTE 1

Note per la compilazione del documento veterinario comune di entrata per gli animali - Modello 2 (DVCE-A2)

Osservazioni generali

Le voci specificate nella parte I costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DVCE-A2.

Le copie cartacee di un DVCE-A2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Selezionare una casella tra le caselle da I.20 a I.26 e una casella tra quelle da II.9 a II.16; per ciascuna casella, selezionare un’opzione.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DVCE-A2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DVCE-A2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare l’impresa commerciale che spedisce la partita (nel paese terzo).

I.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Posto d’ispezione frontaliero

 

Selezionare il nome del posto d’ispezione frontaliero (PIF).

I.5

Codice del posto d’ispezione frontaliero

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PIF (pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare l’indirizzo della persona o dell’impresa commerciale citata sul certificato del paese terzo. È obbligatorio compilare tutte le voci della casella.

I.7

Luogo di destinazione

 

Luogo dove gli animali sono diretti e dove verranno definitivamente scaricati (senza contare i posti di controllo) e mantenuti conformemente alla normativa in vigore.

Indicare il nome, il paese, l’indirizzo e il codice postale.

Il luogo di destinazione può essere lo stesso di quello del destinatario.

I.8

Operatore responsabile del carico

 

Indicare nome, cognome e indirizzo della persona (anche agente o dichiarante) responsabile della partita al momento della presentazione di quest’ultima al posto d’ispezione frontaliero incaricata di effettuare le necessarie dichiarazioni alle autorità competenti a nome dell’importatore.

Detta persona è tenuta ad informare il PIF ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE.

Il responsabile del carico e il destinatario possono essere la stessa persona.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Numero: indicare il numero ufficiale unico del certificato.

Data di rilascio: è la data in cui il certificato/documento è stato firmato dal veterinario ufficiale o dall’autorità competente.

Documenti di accompagnamento: si riferiscono principalmente ad alcuni tipi di cavalli (passaporto equino), a documenti zootecnici o alle autorizzazioni CITES.

Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo della partita al PIF.

A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 91/496/CEE, gli importatori o i loro rappresentanti sono tenuti a comunicare al personale veterinario del PIF in cui gli animali saranno presentati, con un giorno lavorativo d’anticipo, la quantità e la natura degli animali nonché il momento previsto per il loro arrivo.

I.11

Paese di origine

 

Si intende il paese nel quale gli animali hanno soggiornato durante il periodo previsto dalla legge (tre mesi per bovini, suini, ovini, caprini e equidi destinati alla macellazione, equidi d’allevamento, da reddito o registrati e pollame; sei mesi per bovini e suini d’allevamento e da reddito, ovini e caprini d’allevamento, da reddito o destinati all’ingrasso).

Nel caso dei cavalli reintrodotti, per paese di origine si intende il paese dal quale essi sono stati spediti l’ultima volta.

I.12

Regione di origine

 

Regione nella quale gli animali hanno soggiornato durante lo stesso periodo previsto per tale paese: detto requisito è necessario solo per i paesi suddivisi in regioni e per i quali l’autorizzazione all’importazione è limitata a una o più parti del paese. Il codice delle regioni è definito nella pertinente normativa.

I.13

Mezzo di trasporto

 

Indicare i dati completi che identificano i mezzi di trasporto al PIF:

la modalità di trasporto (per via aerea, marittima, ferroviaria o su strada).

L’identificazione del mezzo di trasporto: per gli aerei il numero di volo; per le navi il nome della nave; per i treni il numero del treno e il numero del vagone, per gli automezzi il numero di targa e, eventualmente, la targa del rimorchio.

I.14

Non applicabile

I.15

Stabilimento di origine

 

Questa casella può essere utilizzata per indicare il nome e l’indirizzo (via, città e provincia/regione/Stato, a seconda dei casi), il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento/degli stabilimenti di origine.

Se applicabile, indicare il numero di registrazione o di riconoscimento.

I.16

Non applicabile

I.17

Numero del container/numero del sigillo

 

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Riportare quanto indicato nel certificato conformemente ai requisiti normativi.

Per «Organismo riconosciuto a norma della direttiva 92/65/CEE» si intende un organismo, istituto o centro ufficialmente riconosciuto. «Quarantena» si riferisce al regolamento (UE) n. 139/2013 (1) per determinati volatili e alla direttiva 92/65/CEE per uccelli, gatti e cani. «Stabulazione» si riferisce ai molluschi. la voce «Altro» è destinata a casi non previsti dalla presente classificazione.

I.19

Non applicabile

I.20

Per il trasbordo

 

Questa casella va compilata quando, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, l’importazione di una partita non avviene al PIF in questione e gli animali proseguono il viaggio per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo, a destinazione di un secondo PIF per l’importazione nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. Indicare il numero dell’unità TRACES assegnato – cfr. casella I.5.

Si può ugualmente utilizzare questa casella nel caso in cui gli animali che arrivano nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo provengono da un paese terzo e vengono spediti verso un altro paese terzo a bordo dello stesso mezzo di trasporto aereo o marittimo.

I.21

Non applicabile

I.22

Per il transito verso

 

Si intende il transito attraverso l’UE/SEE di animali in provenienza da un paese terzo verso un altro paese terzo in conformità all’articolo 9 della direttiva 91/496/CEE. Indicare il codice ISO del paese terzo di destinazione.

PIF di uscita: nome del PIF dal quale gli animali escono dal territorio dell’UE.

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella se le partite sono destinate ad essere immesse sul mercato dell’Unione.

I.24

Non applicabile

I.25

Per la reintroduzione

 

La reintroduzione riguarda unicamente i cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea [regolamento (UE) 2018/659 (2)].

I.26

Per l’ammissione temporanea

 

L’ammissione temporanea riguarda unicamente i cavalli registrati. Indicare il punto e la data di uscita (deve essere un periodo inferiore a 90 giorni in seguito all’ammissione).

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal PIF

 

Indicare su che mezzo avviene il trasporto una volta varcato il PIF, nonché le relative caratteristiche (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

La casella «Altro» si riferisce alle modalità di trasporto non previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 (3), riguardante il benessere degli animali durante il trasporto.

I.28

Trasportatore

 

Ai sensi della normativa sul benessere degli animali, indicare il numero di riconoscimento del trasportatore e, per quanto riguarda il trasporto aereo, assicurarsi che la compagnia sia membro della IATA.

I.29

Data di partenza

 

Questa casella può essere compilata per indicare la data e l’ora stimate di partenza dal PIF.

I.30

Giornale di viaggio

 

Indicare se, in funzione dei requisiti normativi di cui al regolamento (CE) n. 1/2005, è stato presentato un ruolino di marcia che accompagna gli animali.

I.31

Descrizione della partita

 

Specie animale: indicare la denominazione comune della specie animale, nonché la razza ove necessario.

Per le specie animali non domestiche (nello specifico quelle destinate a parchi zoologici, a mostre o a istituti di ricerca) indicare la denominazione scientifica.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare il numero di casse, gabbie o stalli nei quali sono trasportati gli animali.

I.33

Quantità totale

 

Indicare il numero o il peso in kg quale riportato sul certificato veterinario o su un altro documento.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Questa casella può essere utilizzata per:

indicare il peso netto totale (vale a dire la massa degli animali senza i contenitori immediati o l’imballaggio);

indicare il peso lordo totale (vale a dire la massa complessiva degli animali nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto).

I.35

Dichiarazione

 

Il sottoscritto, responsabile del carico sopra descritto, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni giuridiche della direttiva 91/496/CEE, in particolare in ordine al pagamento dei costi derivanti dai controlli veterinari, dalla rispedizione delle partite, dall’assoggettamento a quarantena o a isolamento degli animali, o dall’eutanasia ed eliminazione se del caso.

Il firmatario si impegna anche ad accettare di riprendere in consegna le partite in transito di cui sia stata rifiutata l’entrata in un paese terzo.


PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1.

DVCE precedente

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DVCE in caso di partita frazionata, trasbordo (qualora siano effettuati controlli ufficiali), sostituzione o annullamento.

II.2

Numero di riferimento DVCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Da compilare per tutte le partite. Viene controllato anche il rispetto della normativa nazionale indipendentemente dalla destinazione finale. La documentazione richiesta per tale verifica è fornita dall’importatore o dal suo rappresentante.

II.4

Controllo d’identità

 

Verificare con i certificati e i documenti originali.

Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non siano stati soggetti a un controllo d’identità.

II.5

Controllo fisico

 

Comprende i risultati dell’esame clinico eseguito, la mortalità e la morbilità degli animali.

Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 91/496/CEE, non siano stati soggetti a un controllo fisico. La casella va ugualmente compilata nel caso di animali appartenenti a specie non elencate nell’allegato A della direttiva 90/425/CEE importati presso un PIF di uno Stato membro diverso dalla destinazione finale e per i quali i controlli fisici vanno effettuati nel luogo di destinazione finale ai sensi dall’articolo 8, parte A, punto 1, lettera b), punto ii), della direttiva 91/496/CEE.

II.6

Esame di laboratorio

 

Per la ricerca di: indicare la categoria della sostanza o l’agente patogeno oggetto degli esami di laboratorio.

La voce «Casuale» indica un esame a campione sull’arco di un mese ai sensi della decisione 97/794/CE.

«Sospetto» si riferisce ai casi di sospetto di una malattia degli animali, ai casi in cui sono presenti sintomi di malattia o in cui gli animali sono esaminati in forza di misure di salvaguardia in vigore.

In attesa: barrare la casella se gli animali non sono stati consegnati in attesa dei risultati.

II.7

Controllo del benessere degli animali

 

Descrivere le condizioni di trasporto e lo stato di benessere degli animali all’arrivo.

Deroga: barrare la casella nel caso in cui gli animali siano trasbordati da un PIF verso un altro e non siano stati soggetti a controlli del benessere.

II.8

Conseguenze del trasporto sugli animali

 

Indicare il numero di animali morti e di animali non idonei al trasporto, nonché il numero di femmine che hanno partorito o abortito durante il trasporto. Nel caso di animali trasportati in grandi quantità (pulcini di un giorno, pesci, molluschi ecc.), fornire, se del caso, una stima del numero di esemplari morti o non idonei al trasporto.

II.9

Idoneità al trasbordo

 

Da compilare eventualmente per indicare l’idoneità al trasbordo, quale definito nella casella. I.20.

II.10

Non applicabile

II.11

Idoneità al transito

 

Compilare indicando eventualmente gli Stati membri di transito in conformità al ruolino di marcia.

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Compilare opportunamente se gli animali sono spediti verso una destinazione di controllo (macelli, centri di quarantena e organismi ufficialmente riconosciuti come definiti nella casella I.18), autorizzata all’importazione a particolari condizioni.

II.13

Non applicabile

II.14

Non applicabile

II.15

Idoneità per l’ammissione temporanea

 

Questa casella riguarda unicamente i cavalli registrati che sono autorizzati a rimanere sul territorio dell’UE/SEE non oltre la data indicata nella casella I.26, ovvero per un periodo non superiore a 90 giorni.

II.16

Non idoneità

 

Compilare questa casella per le partite che non soddisfano la normativa dell’UE o che risultano sospette.

In caso di mancata autorizzazione dell’importazione, indicare chiaramente la procedura da seguire. «Macellazione» significa che la carne degli animali potrebbe essere destinata al consumo umano se così autorizzato in seguito ad ispezione sanitaria. «Eutanasia» significa la distruzione o l’eliminazione di animali la cui carne non può essere autorizzata al consumo umano.

II.17

Motivo del rifiuto

 

Da compilare eventualmente per aggiungere informazioni rilevanti. Barrare la casella corrispondente.

«Certificato assente/non valido» fa riferimento alle licenze d’importazione o ai documenti di transito richiesti dai paesi terzi o dagli Stati membri.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo

 

Per tutte le destinazioni in cui è richiesto un controllo veterinario aggiuntivo, indicare il numero di riconoscimento e l’indirizzo con codice postale. Questo per quanto riguarda le caselle II.9, II.11, II.12 e II.15. Per la casella II.15 occorre indicare solo l’indirizzo del primo stabilimento. Per gli organismi che, per ragioni di riservatezza, sono coperti dall’anonimato, indicare il numero attribuito e non l’indirizzo.

II.19

Partita risigillata

 

Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

II.20

Identificazione del PIF

 

Apporre il timbro ufficiale del PIF o dell’autorità competente.

II.21

Funzionario che procede alla certificazione

 

Nome e firma del veterinario ufficiale e data.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Per usi interni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella deve essere utilizzata dai servizi doganali per aggiungere informazioni pertinenti (ad esempio il numero dei certificati doganali T1 o T5) se le partite restano sotto il controllo doganale per un certo periodo. Di norma queste informazioni sono aggiunte dopo la firma del veterinario.

II.24

DVCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico di uno o più duplicati di DVCE.


PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DVCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Numero di riferimento DVCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DVCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DVCE riportato nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese e il codice ISO del paese.

Indicare, non appena i dati sono disponibili, la data della rispedizione e il nome del PIF di uscita.

III.5

Follow-up

Indicare l’autorità incaricata di certificare l’arrivo e la conformità della partita cui il DVCE si riferisce: il PIF di uscita, il PIF di destinazione finale o l’unità di controllo.

Indicare l’ulteriore destinazione e/o i motivi della non conformità o del cambiamento di stato degli animali (ad esempio destinazione non valida, certificato assente o non valido, documenti non corrispondenti agli animali, identificazione mancante o non valida, esami insoddisfacenti, animali che si sospettano affetti da una malattia, morte o perdita di uno o più animali o conversione in entrata permanente).

III.6

Funzionario che procede alla certificazione

In caso di rispedizione delle partite e di follow-up, la firma del funzionario che procede alla certificazione operante presso l’autorità competente.

PARTE 2

Modello di DVCE-A2

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».

(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l’introduzione nell’Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).


ALLEGATO III

"ALLEGATO III

PARTE 1

Note per la compilazione del documento comune di entrata - Modello 2 (DCE2)

OSSERVAZIONI GENERALI

Salvo indicazioni contrarie, la parte I deve essere compilata dall’operatore del settore alimentare e dei mangimi o dal suo rappresentante.

Le parti II e III devono essere compilate dall’autorità competente.

Le voci specificate nella presente parte costituiscono i dizionari dei dati per la versione elettronica del DCE2.

Le copie cartacee di un DCE2 elettronico devono recare un codice a barre univoco a lettura ottica che rimanda alla versione elettronica.

Se una casella consente di selezionare una o più opzioni, nella versione elettronica del DCE2 saranno visualizzate solo le opzioni selezionate.

Se una casella non è obbligatoria, il suo contenuto apparirà come testo barrato.

La sequenza, la dimensione e la forma delle caselle nel modello di DCE2 sono indicative.

Se è richiesto un timbro, il suo equivalente elettronico è rappresentato da un sigillo elettronico.

PARTE I – DESCRIZIONE DELLA PARTITA

Casella

Descrizione

I.1.

Speditore/esportatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore alimentare e dei mangimi) che spedisce la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.2

Numero di riferimento DCE

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES (ripetuto nelle caselle II.2 e III.2).

I.3

Riferimento locale

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dall’autorità competente.

I.4

Punto di entrata designato

 

Selezionare, a seconda dei casi, il nome del punto di entrata designato (PED) o del punto di controllo.

I.5

Codice del punto di entrata designato

 

È il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al PED o al punto di controllo, a seconda dei casi.

I.6

Destinatario/importatore

 

Indicare il nome e l’indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.7

Luogo di destinazione

 

Indicare l’indirizzo di consegna nell’Unione. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.8

Operatore responsabile della partita

 

È la persona (l’operatore del settore alimentare e dei mangimi o il suo rappresentante o la persona che effettua la dichiarazione a suo nome) che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie all’autorità competente del PED a nome dell’importatore. Indicare il nome e l’indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o un indirizzo e-mail.

I.9

Documenti di accompagnamento

 

Indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

Riferimenti del documento commerciale: il numero della lettera di trasporto aereo, il numero della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto ferroviario o stradale.

I.10

Notifica preventiva

 

Indicare la data e l’ora stimate di arrivo della partita al PED o al punto di controllo, a seconda dei casi.

I.11

Paese di origine

 

È il paese terzo in cui la merce ha origine o è stata coltivata, raccolta o prodotta.

I.12

Non applicabile

I.13

Mezzo di trasporto

 

Indicare i dati completi che identificano il mezzo di trasporto all’arrivo: per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome della nave, per gli automezzi il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per i treni il numero del treno e del vagone.

I.14

Paese di spedizione

 

È il paese terzo in cui la partita è stata caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nell’Unione.

I.15

Non applicabile

I.16

Condizioni di trasporto

 

Selezionare la temperatura appropriata durante il trasporto.

I.17

Numero del container/numero del sigillo

 

Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

Per il sigillo ufficiale, indicare il numero del sigillo ufficiale, come riportato nel certificato ufficiale, e selezionare «Sigillo ufficiale» o indicare eventuali altri sigilli menzionati nei documenti di accompagnamento.

I.18

Certificato come o per

 

Selezionare l’uso previsto della merce, come specificato nel certificato ufficiale (se richiesto) o nel documento commerciale.

Barrare la casella appropriata. «Consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza selezione preventiva o altro trattamento fisico; «Ulteriore trasformazione» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo un tale trattamento; «Alimentazione animale» se il prodotto è destinato al consumo animale.

I.19

Non applicabile

I.20

Per il trasferimento verso

 

Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in seguito a un controllo documentale soddisfacente in loco, il PED seleziona questa casella per consentire il trasferimento verso un altro punto di controllo.

I.21

Per il trasporto successivo

 

Indicare il luogo privilegiato in cui la partita selezionata per i controlli fisici e d’identità sarà trasportata, previa autorizzazione del PED, in attesa dei risultati dei controlli materiali, conformemente all’articolo 8.

I.22

Non applicabile

I.23

Per il mercato interno

 

Barrare la casella se la partita è destinata a essere importata nell’Unione (articolo 8).

I.24

Non applicabile

I.25

Non applicabile

I.26

Non applicabile

I.27

Mezzo di trasporto in uscita dal PED

 

Selezionare il mezzo di trasporto appropriato in caso di trasferimento verso un punto di controllo o di trasporto successivo (cfr. note per la compilazione nella casella I.13).

I.28

Non applicabile

 

 

I.29

Non applicabile

 

 

I.30

Non applicabile

I.31

Descrizione della partita

 

Fornire una descrizione dettagliata della merce (tra cui il tipo per i mangimi).

Utilizzare il codice di identificazione della merce indicato nell’allegato I (compresa la suddivisione TARIC, se del caso).

Indicare il tipo di imballaggio.

I.32

Numero complessivo di imballaggi

 

Indicare, se del caso, il numero complessivo di imballaggi della partita.

I.33

Quantità totale

 

Indicare, a seconda dei casi, il numero di pezzi o il volume.

I.34

Peso netto/peso lordo totale (kg)

 

Peso netto: è il peso del prodotto in chilogrammi, escluso l’imballaggio, definito come la massa dei prodotti senza i contenitori immediati o l’imballaggio.

Peso lordo: è il peso totale in chilogrammi, definito come la massa complessiva dei prodotti nei loro contenitori immediati con tutto l’imballaggio, esclusi i container e le altre attrezzature per il trasporto.

I.35

Dichiarazione

 

La dichiarazione deve essere firmata dalla persona fisica responsabile della partita.

Il sottoscritto, operatore responsabile della partita sopra descritta, certifica che, a sua conoscenza, le dichiarazioni riportate nella parte I del presente documento sono veritiere e complete e si impegna a rispettare le prescrizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali, tra cui il pagamento dei costi derivanti dai controlli ufficiali, e i conseguenti provvedimenti ufficiali in caso di non conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.


PARTE II – CONTROLLI

Casella

Descrizione

II.1.

DCE precedente

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DCE utilizzato prima del trasferimento verso un punto di controllo o prima del trasporto successivo.

II.2

Numero di riferimento DCE

 

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

II.3

Controllo documentale

 

Da compilare per tutte le partite.

II.4

Controllo d’identità

 

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli d’identità.

II.5

Controllo fisico

 

L’autorità competente del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, che possono essere effettuati, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, in un punto di controllo diverso.

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dei controlli fisici.

II.6

Esame di laboratorio

 

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica in questa casella i risultati dell’esame di laboratorio. Indicare in questa casella la categoria della sostanza o l’agente patogeno oggetto dell’esame di laboratorio.

II.7

Non applicabile

II.8

Non applicabile

II.9

Idoneità al trasferimento

 

In seguito a un controllo documentale soddisfacente l’autorità competente del PED indica, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, verso quale punto di controllo la merce può essere trasportata in vista di controlli fisici e d’identità.

II.10

Idoneità al trasporto successivo

 

L’autorità competente del PED indica se la partita è autorizzata per il trasporto successivo di cui all’articolo 8. Il trasporto successivo può essere autorizzato solo se sono stati effettuati i controlli d’identità presso il PED e se il loro risultato è soddisfacente. La casella II.4 va quindi compilata quando viene autorizzato il trasporto successivo, mentre la casella II.5 va compilata quando sono disponibili i risultati dell’esame di laboratorio.

II.11

Non applicabile

II.12

Idoneità per il mercato interno

 

Utilizzare questa casella per tutte le partite destinate all’immissione in libera pratica nell’Unione.

II.13

Non applicabile

II.14

Non applicabile

II.15

Non applicabile

II.16

Non idoneità

 

Indicare chiaramente i provvedimenti da adottare in caso di rifiuto della partita dovuto al risultato insoddisfacente dei controlli documentali.

II.17

Motivo del rifiuto

 

Barrare la casella corrispondente.

II.18

Dati relativi alle destinazioni di controllo (caselle II.9, II.10 e II.16)

 

Indicare, se del caso, il numero di riconoscimento e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni in cui è necessario un ulteriore controllo della partita.

II.19

Partita risigillata

 

Compilare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. A tal fine deve essere tenuto un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

II.20

Identificazione del PED o del punto di controllo

 

Apporre in questa casella il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

II.21

Funzionario che procede alla certificazione

 

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, dell’autorità competente del punto di controllo.

Il sottoscritto, ispettore ufficiale del PED/punto di controllo, certifica che i controlli sulla partita sono stati eseguiti conformemente alle norme dell’Unione.

II.22

Tariffe delle ispezioni

 

Questa casella può essere compilata per indicare le tariffe delle ispezioni.

II.23

Riferimento del documento doganale

 

Questa casella può essere utilizzata dai servizi doganali, se del caso.

II.24

DCE successivo

 

Indicare il codice alfanumerico unico assegnato dal sistema TRACES al DCE utilizzato dopo il trasferimento al punto di controllo o dopo il trasporto successivo.


PARTE III – FOLLOW-UP

Casella

Descrizione

III.1

DCE precedente

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella II.1.

III.2

Numero di riferimento DCE

È il codice alfanumerico unico indicato nella casella I.2.

III.3

DCE successivo

Indicare il codice alfanumerico di uno o più DCE indicati nella casella II.24.

III.4

Dati relativi alla rispedizione

L’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la relativa identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione, non appena noti. L’indicazione del nome del PIF o del PED di uscita è opzionale.

III.5

Follow-up

Indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, se del caso, della supervisione in caso di «Distruzione», «Trasformazione» e «Impiego per altri fini» della partita. L’autorità competente indica in questa casella se la partita è arrivata e se essa corrisponde a quanto atteso.

III.6

Funzionario che procede alla certificazione

In caso di «Rispedizione», la firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del funzionario responsabile del punto di controllo.

Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente locale in caso di «Distruzione», «Trasformazione» o «Impiego per altri fini».

PARTE 2

Modello di DCE2

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