9.10.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 258/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1681 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 692/2011 stabilisce i termini di trasmissione delle statistiche europee sul turismo. |
(2) |
La tempestività è un elemento fondamentale della qualità delle statistiche ufficiali, e gli sviluppi tecnici consentono alle autorità statistiche di produrre dati in tempi più brevi. È quindi opportuno abbreviare i termini di trasmissione dei dati mensili relativi all’indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, tenendo conto delle prassi di raccolta esistenti nei vari Stati membri. |
(3) |
Contrastare la stagionalità resta un’azione fondamentale per le autorità pubbliche e gli operatori economici nel settore del turismo a livello nazionale, regionale e delle destinazioni. I dati mensili relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello regionale. |
(4) |
Il turismo è uno dei settori economici che concorrono a generare opportunità e sfide per le città europee, e misurare la rilevanza del turismo per lo sviluppo delle singole grandi città contribuisce a comparare, analizzare e concepire pertinenti strategie di sviluppo. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nelle grandi città o in quelle ad alta intensità turistica. |
(5) |
Il turismo contribuisce fortemente all’economia blu, con un elevato potenziale in termini di crescita e posti di lavoro sostenibili, e il turismo costiero può essere analizzato meglio in funzione dei diversi gradi di urbanizzazione della zona. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici che analizzino congiuntamente la natura costiera o non costiera della zona e il relativo grado di urbanizzazione. |
(6) |
Il turismo è un’attività economica in cui le decisioni relative alla domanda e all’offerta vengono spesso adottate a livello delle destinazioni, oltre il livello delle regioni NUTS 2 per le quali sono disponibili dati a norma del regolamento (UE) n. 692/2011. I dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello delle regioni NUTS 3. |
(7) |
La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (2) si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori. |
(8) |
L’offerta e l’utilizzo di servizi di ricettività turistica e trasporto attraverso le piattaforme online può offrire ai consumatori una scelta più ampia e generare nuove opportunità imprenditoriali per le imprese e i cittadini, generando effetti collaterali positivi e negativi; il fenomeno può essere misurato dal punto di vista della domanda utilizzando il quadro relativo alle statistiche europee sul turismo. È quindi opportuno adattare le variabili e le disaggregazioni per i viaggi turistici. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 692/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, senza imporre ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri trasmettono:
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2) |
l’allegato I è così modificato:
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3) |
all’allegato II, sezione 2, lettera «A. Variabili da trasmettere», le righe da 8 a 15 della tabella sono sostituite dalle seguenti:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER