9.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 258/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1681 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2, e l’articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 stabilisce i termini di trasmissione delle statistiche europee sul turismo.

(2)

La tempestività è un elemento fondamentale della qualità delle statistiche ufficiali, e gli sviluppi tecnici consentono alle autorità statistiche di produrre dati in tempi più brevi. È quindi opportuno abbreviare i termini di trasmissione dei dati mensili relativi all’indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici, tenendo conto delle prassi di raccolta esistenti nei vari Stati membri.

(3)

Contrastare la stagionalità resta un’azione fondamentale per le autorità pubbliche e gli operatori economici nel settore del turismo a livello nazionale, regionale e delle destinazioni. I dati mensili relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello regionale.

(4)

Il turismo è uno dei settori economici che concorrono a generare opportunità e sfide per le città europee, e misurare la rilevanza del turismo per lo sviluppo delle singole grandi città contribuisce a comparare, analizzare e concepire pertinenti strategie di sviluppo. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici nelle grandi città o in quelle ad alta intensità turistica.

(5)

Il turismo contribuisce fortemente all’economia blu, con un elevato potenziale in termini di crescita e posti di lavoro sostenibili, e il turismo costiero può essere analizzato meglio in funzione dei diversi gradi di urbanizzazione della zona. È quindi opportuno trasmettere dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici che analizzino congiuntamente la natura costiera o non costiera della zona e il relativo grado di urbanizzazione.

(6)

Il turismo è un’attività economica in cui le decisioni relative alla domanda e all’offerta vengono spesso adottate a livello delle destinazioni, oltre il livello delle regioni NUTS 2 per le quali sono disponibili dati a norma del regolamento (UE) n. 692/2011. I dati relativi ai pernottamenti in esercizi ricettivi turistici dovrebbero quindi essere trasmessi a livello delle regioni NUTS 3.

(7)

La direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati (2) si applica ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati agevolati da professionisti a viaggiatori.

(8)

L’offerta e l’utilizzo di servizi di ricettività turistica e trasporto attraverso le piattaforme online può offrire ai consumatori una scelta più ampia e generare nuove opportunità imprenditoriali per le imprese e i cittadini, generando effetti collaterali positivi e negativi; il fenomeno può essere misurato dal punto di vista della domanda utilizzando il quadro relativo alle statistiche europee sul turismo. È quindi opportuno adattare le variabili e le disaggregazioni per i viaggi turistici.

(9)

Il regolamento (UE) n. 692/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, senza imporre ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e i rispondenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri trasmettono:

a)

i dati annuali convalidati di cui all’allegato I, sezioni 1 e 2, entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, salvo diversa indicazione nell’allegato I;

b)

i dati mensili convalidati di cui all’allegato I, sezione 2, entro le otto settimane successive alla fine dei periodi di riferimento per gli anni di riferimento 2020 e 2021, ed entro le sei settimane successive alla fine del periodo di riferimento a partire dall’anno di riferimento 2022;

c)

i dati convalidati di cui all’allegato I, sezione 4, entro i nove mesi successivi alla fine del periodo di riferimento, se lo Stato membro in questione opta per la loro trasmissione;

d)

i dati convalidati di cui all’allegato II entro i sei mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.»;

2)

l’allegato I è così modificato:

a)

alla sezione 2, la lettera «A. Variabili e disaggregazioni da trasmettere per i dati annuali» è modificata come segue:

i)

nella tabella «1) A livello regionale NUTS 2 e a livello nazionale», la prima riga è sostituita dalla seguente:

«Tipo di alloggio

Variabili

Disaggregazioni

Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici)

Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici

Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici

Tipo di località a) e b)

Regioni di livello NUTS 3

Mesi dell’anno di riferimento [facoltativo se l’intero Stato membro rientra nel livello NUTS 2]»

ii)

all’inizio della tabella «2) A livello nazionale» è aggiunta la seguente riga:

«Tipo di alloggio

Variabili

Disaggregazioni

Totale (tutte le tipologie di esercizi ricettivi turistici)

Numero di pernottamenti di residenti in esercizi ricettivi turistici

Numero di pernottamenti di non residenti in esercizi ricettivi turistici

Tipo di località a) combinato con tipo di località b)

Grandi città»

b)

la lettera «D. Indicatori tempestivi dei principali aggregati (Rapid key indicators)» è soppressa;

c)

alla sezione 3 è aggiunta la seguente lettera F:

«F. Grandi città

Le grandi città per le quali sono trasmessi i dati sono conformi all’articolo 4 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1059/2003 e includono almeno:

le grandi città che, congiuntamente, rappresentano il 90 % dei pernottamenti annuali in esercizi ricettivi turistici nelle grandi città del paese;

la capitale;

tutte le grandi città con un numero di abitanti pari o superiore a 200 000.

A tal fine, le grandi città sono le unità amministrative locali (local administrative units, LAU) in cui almeno il 50 % della popolazione vive in un centro urbano; un centro urbano è un agglomerato di celle della griglia contigue di 1 km2 con una densità di almeno 1 500 abitanti per km2 e una popolazione complessiva di almeno 50 000 abitanti. La Commissione (Eurostat), congiuntamente agli Stati membri, aggiorna periodicamente l’elenco delle grandi città. Il 31 dicembre dell’anno di riferimento gli Stati membri trasmettono i dati relativi al più recente elenco delle grandi città disponibile.»;

3)

all’allegato II, sezione 2, lettera «A. Variabili da trasmettere», le righe da 8 a 15 della tabella sono sostituite dalle seguenti:

 

«Variabili

Categorie da trasmettere

Periodicità

8.

Mezzo di trasporto principale

a)

Aereo (servizi di volo, di linea o charter, o altri servizi aerei)

b)

Via d’acqua (navi passeggeri e traghetti, navi da crociera, barche da diporto, barche a noleggio ecc.)

c)

Treno

d)

Bus, pullman (regolare/di linea o occasionale/non di linea)

d1)

[facoltativo] Bus o pullman regolare/di linea

d2)

[facoltativo] Bus o pullman occasionale/non di linea

e)

Autoveicolo privato (di proprietà o in leasing, comprese le autovetture di amici/famigliari)

f)

Autoveicolo a noleggio [comprese le piattaforme di condivisione di passaggi (ride-sharing) o di autovetture (car-sharing)]

g)

Altro (ad esempio bicicletta)

Annuale

9.

Tipo di alloggio principale

a)

Alloggi in locazione: alberghi e alloggi simili

b)

Alloggi in locazione: campeggi, aree per camper o roulotte (non residenziali)

c)

Alloggi in locazione: case, ville, appartamenti ecc.; stanze affittate in un’abitazione

d)

Alloggi in locazione: altri alloggi in locazione (ostelli della gioventù, porti turistici, stabilimenti di cura ecc.)

e)

Alloggi non in locazione: abitazioni di proprietà utilizzate per le vacanze

f)

Alloggi non in locazione: alloggi di parenti e amici ceduti a titolo gratuito

g)

Alloggi non in locazione: altri alloggi non in locazione

Annuale

10.

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del tipo di alloggio principale

a)

b)

No

Triennale

11.

Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del tipo di alloggio principale

a)

Direttamente presso il fornitore dell’alloggio

b)

Attraverso un’agenzia di viaggi, un tour operator, un portale o un’agenzia di locazione di proprietà a breve termine o di case vacanza con un catalogo di multipli fornitori di alloggi

c)

Prenotazione non necessaria

Triennale

11a.

[Solo per i viaggi con alloggio prenotato via Internet attraverso un’agenzia di viaggi, un tour operator, un portale o un’agenzia di locazione di proprietà a breve termine o di case vacanza; solo per i viaggi per i quali il tipo di alloggio principale è ‘alloggi in locazione: case, ville, appartamenti ecc.; stanze affittate in un’abitazione’]

Prenotazione del tipo di alloggio principale mediante un sito web o un’app quale Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

a)

b)

No

Triennale

12.

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del mezzo di trasporto principale

a)

b)

No

Triennale

13.

Prenotazione del viaggio: canale di prenotazione del mezzo di trasporto principale

a)

Direttamente presso il fornitore del servizio di trasporto

b)

Attraverso un’agenzia di viaggi, un tour operator o un portale

c)

Prenotazione non necessaria

Triennale

13a.

[Facoltativo] [Solo per i viaggi con trasporto prenotato via Internet attraverso un’agenzia di viaggi, un tour operator o un portale]

Prenotazione del mezzo di trasporto principale mediante un sito web o un’app quale BlaBlaCar

a)

b)

No

Triennale

14.

Prenotazione del viaggio: viaggio tutto compreso

a)

b)

No

Triennale

15.

Prenotazione del viaggio: prenotazione via Internet del pacchetto

a)

b)

No

Triennale

15a.

Spesa del singolo turista durante il viaggio per i pacchetti

 

Annuale»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 192 del 6.7.2011, pag. 17.

(2)  GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1.