13.9.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1404 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2019

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2019

Per la Commissione,

A nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Coppia di puntali in materia plastica e metallo (acciaio con punta di tungsteno) appositamente progettati per essere attaccati ai bastoncini per la camminata nordica con un sistema di aggancio a incastro.

Cfr. immagine (*1).

9506 91 90

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 del capitolo 95 e dal testo dei codici NC 9506 , 9506 91 e 9506 91 90 .

I bastoncini per la camminata nordica non possono essere considerati come i bastoni da passeggio e simili della voce 6602 . Le caratteristiche oggettive dei bastoncini per la camminata nordica sono diverse da quelle dei bastoni da passeggio della voce 6602 , in quanto essi sono concepiti per essere utilizzati in coppia al fine di imprimere al corpo un movimento propulsivo analogo a quello dello sci di fondo. Le impugnature prolungano i bastoncini in senso verticale analogamente a quelle dei bastoncini per lo sci di fondo, mentre le impugnature dei bastoni da passeggio prolungano i bastoni in senso orizzontale per consentire agli utilizzatori di sostenere il loro peso con il bastone.

La camminata nordica è diversa dalla camminata ordinaria in quanto la parte superiore del corpo lavora per spingere il corpo in avanti con l'aiuto dei bastoncini e, di conseguenza, può essere considerata educazione fisica ai sensi della voce 9506 .

I puntali presentano una forma e una progettazione caratteristiche e un sistema specifico di attacco che li rende riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ai bastoncini per la camminata nordica (articoli della voce 9506 ) ai sensi della nota 3 del capitolo 95. La classificazione alla voce 6603 come parti di bastoni da passeggio della voce 6602 è pertanto esclusa in virtù della nota 1 c) del capitolo 66.

I puntali vanno pertanto classificati nel codice NC 9506 91 90 come parti di oggetti e attrezzi per l'educazione fisica.

Image 1

(*1)  L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.