20.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1353 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2019
recante trecentoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
(2) |
Il 14 agosto 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due voci all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2019
Per la Commissione
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
1. |
«ALI MAYCHOU () (alias certi: a) Abderahmane al Maghrebi, b) Abderrahmane le Marocain; alias incerto: Abou Abderahmane Sanhaji). Data di nascita: 25.5.1983. Luogo di nascita: Taza, Marocco. Indirizzo: Mali. Cittadinanza: marocchina. N. passaporto: passaporto marocchino n. V06359364. Numero di identificazione nazionale: carta d'identità marocchina AB704306. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.8.2019.» |
2. |
«BAH AG MOUSSA (alias certi: a) Ag Mossa, b) Ammi Salim). Cittadinanza: maliana. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14.8.2019.» |