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19.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 215/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1350 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2019
che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [«Absinthe de Pontarlier»]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha esaminato la domanda della Francia del 16 aprile 2014 per la registrazione dell'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier». |
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(2) |
Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). |
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(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008. |
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(4) |
Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019. Il regolamento sulla protezione dovrebbe pertanto essere adottato conformemente al nuovo regolamento. |
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(5) |
Di conseguenza, è opportuno registrare l'indicazione «Absinthe de Pontarlier» come indicazione geografica. |
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(6) |
L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» dovrebbe essere protetta nel suo insieme, ma il termine «absinthe» potrà continuare ad essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni sul territorio dell'Unione a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima siano rispettati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento concede alla denominazione «Absinthe de Pontarlier» la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
L'indicazione geografica «Absinthe de Pontarlier» è protetta nel suo insieme, ma il termine «absinthe» può continuare ad essere utilizzato nelle etichette e nelle presentazioni sul territorio dell'Unione a condizione che i principi e le norme applicabili nell'ordinamento giuridico di quest'ultima siano rispettati.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).