17.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 191/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1207 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2019

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

In conformità dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento.

(3)

Una persona che era elencata in entrambi gli allegati XIII e XV dovrebbe essere rimossa dall'allegato XV. È opportuno aggiornare la voce riguardante un'entità inserita nell'allegato XVI.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) n. 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)   GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Il regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come segue:

1.

nell'allegato XV, la Parte (a) [«Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)»] è modificata come segue:

a)

è soppressa la voce 30 riguardante RI Pyong Chol (Data di nascita: 1948);

b)

le voci rimanenti sono rinumerate da 1 a 27;

2.

nell'allegato XVI, Parte (b) («Persone giuridiche, entità e organismi»), la voce riguardante le entità seguenti è sostituita come segue:

«3.

Maritime Administrative Bureau

alias North Korea Maritime Administration Bureau o Maritime Administration of DPR Korea

Indirizzo: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

P.O. Box 416

Tel 850-2-18111 Ex 8059

Fax: 850 2 381 4410

email: mab@silibank.net.kp

sito web: www.ma.gov.kp

16.10.2017

Il Maritime Administrative Bureau ha aiutato ad eludere le sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra l'altro cambiando il nome e registrando nuovamente i beni di entità designate e fornendo falsa documentazione a navi soggette alle sanzioni delle Nazioni Unite.»