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17.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1207 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2019
che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
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(2) |
In conformità dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato l'elenco delle persone e delle entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento. |
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(3) |
Una persona che era elencata in entrambi gli allegati XIII e XV dovrebbe essere rimossa dall'allegato XV. È opportuno aggiornare la voce riguardante un'entità inserita nell'allegato XVI. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) n. 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
Il regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come segue:
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1. |
nell'allegato XV, la Parte (a) [«Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)»] è modificata come segue:
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2. |
nell'allegato XVI, Parte (b) («Persone giuridiche, entità e organismi»), la voce riguardante le entità seguenti è sostituita come segue:
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