8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/33 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 2019
che modifica e stabilisce un elenco unico per gli allegati di certi regolamenti concernenti misure restrittive che contengono gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l'articolo 7, il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (3), in particolare l'articolo 6 bis, il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (4), in particolare l'articolo 11, lettera c), il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (5), in particolare l'articolo 11, lettera a), il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (6), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, il regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell'omicidio dell'ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (7), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (8), in particolare l'articolo 8, il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (9), in particolare l'articolo 5, il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea (10), in particolare l'articolo 15, il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (11), in particolare l'articolo 11, il regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (12), in particolare l'articolo 11, il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (13), in particolare l'articolo 11, il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (14), in particolare l'articolo 10, il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (15), in particolare l'articolo 31, il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (16), in particolare l'articolo 45, il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (17), in particolare l'articolo 10, il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (18), in particolare l'articolo 7, il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (19), in particolare l'articolo 13, il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (20), in particolare l'articolo 16, il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (21), in particolare l'articolo 13, il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (22), in particolare l'articolo 14, il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (23), in particolare l'articolo 7, il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (24), in particolare l'articolo 14, il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (25), in particolare l'articolo 19, il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (26), in particolare l'articolo 12, il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (27), in particolare l'articolo 20, lettera a), il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (28), in particolare l'articolo 17, il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/20077 (29), in particolare l'articolo 46, lettera a), il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (30), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (31), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche (32), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di armonizzare e aggiornare gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri che figurano in certi regolamenti concernenti misure restrittive, il presente regolamento stabilisce un elenco unico contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. |
(2) |
L'elenco unico degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione europea riportati nel presente regolamento sostituiscono gli elenchi specifici di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, al regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, al regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, al regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, al regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, al regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, al regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio e al regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, regolamenti che dovrebbero pertanto essere opportunamente modificati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
L'allegato I del regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 4
L'allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 5
L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 6
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 7
L'allegato II del regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 8
L'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 9
L'allegato del regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 10
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 11
L'allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 12
L'allegato II del regolamento (UE) n. 270/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 13
L'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 14
L'allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 15
L'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 16
L'allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 17
L'allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 18
L'allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 19
L'allegato II del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 20
L'allegato II del regolamento (UE) 224/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 21
L'allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 22
L'allegato II del regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 23
L'allegato I del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 24
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 25
L'allegato III del regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 26
L'allegato II del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 27
L'allegato IV del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 28
L'allegato II del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 29
L'allegato I del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 30
L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 31
L'allegato III del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 32
L'allegato II del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 33
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.
(2) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
(3) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.
(4) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.
(5) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(6) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.
(7) GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1.
(8) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
(9) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2.
(10) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.
(11) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.
(12) GU L 76 del 22.3.2011, pag. 4.
(13) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.
(14) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1.
(15) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
(16) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.
(17) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1.
(18) GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1.
(19) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.
(20) GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 1.
(21) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.
(22) GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 1.
(23) GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1.
(24) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60.
(25) GU L 117 dell'8.5.2015, pag. 13.
(26) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.
(27) GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.
(28) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1.
(29) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.
(30) GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.
ALLEGATO
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties
https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/101
REPUBBLICA CECA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf
MALTA
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 07/99 |
1049 Bruxelles, Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |