3.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1132 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2019

che prevede un aiuto eccezionale di adattamento a carattere temporaneo per gli allevatori del settore delle carni bovine in Irlanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Quello delle carni bovine è tradizionalmente il più fragile tra i settori dell'agroalimentare a causa di vari fattori, in particolare l'accesso limitato ai mercati di paesi terzi e il calo dei consumi interni. Stanno inoltre emergendo nuove sfide dovute alle preoccupazioni per il suo contributo all'emissione di gas a effetto serra.

(2)

La struttura dell'industria delle carni bovine la rende vulnerabile, soprattutto a causa del lungo ciclo di vita e dei costi elevati connessi alla produzione estensiva. Tali fattori sono stati esacerbati dalla prospettiva dell'uscita del Regno Unito dall'Unione e dall'incertezza in merito alle tariffe doganali britanniche dopo il recesso. Il Regno Unito è uno dei principali mercati per le carni bovine ed è essenziale per la sostenibilità dell'intero settore a livello dell'Unione. Al tempo stesso, il settore deve far fronte alle richieste dei partner commerciali, che sollecitano un maggiore accesso al mercato unionale.

(3)

Questi problemi sono più acuti nel settore delle carni bovine in Irlanda. Quest'ultimo è composto prevalentemente da aziende di piccole dimensioni che operano nelle regioni più povere del paese, dove altri tipi di produzione sono possibili solo in misura limitata. Dopo anni di stagnazione dei prezzi delle carni bovine in Irlanda, nell'ultimo anno i margini lordi sono diminuiti dell'11-19 %; gli allevamenti di vacche nutrici hanno subito le perdite più marcate.

(4)

Il settore irlandese delle carni bovine è di vaste dimensioni e dipende in larga parte dalle esportazioni. Ogni sei tonnellate di carni bovine prodotte, cinque sono esportate, di cui quasi il 50 % verso il Regno Unito. L'incertezza riguardo al recesso del Regno Unito esercita una pressione al ribasso sui prezzi, rendendo ancora più precaria la situazione dei produttori di carni bovine in Irlanda. Ciò è già avvenuto nei mesi antecedenti le date annunciate in precedenza per il recesso del Regno Unito.

(5)

L'adattamento del mercato è particolarmente lento nel caso del sistema irlandese di produzione delle carni bovine, di tipo estensivo, che prevede che gli animali siano generalmente macellati in età avanzata, tra i 18 e i 30 mesi di età. Si tratta di un sistema di produzione particolare, adatto alle esigenze del mercato britannico delle carni bovine. Le restrizioni imposte dai paesi terzi, dovute in particolare a norme obsolete in materia di salute animale, continuano a ostacolare gli sforzi per aprire nuovi mercati.

(6)

Alla luce dei problemi specifici dei produttori irlandesi ora esposti e nell'interesse della stabilità del mercato unionale delle carni bovine, è opportuno adottare misure atte a rafforzare la resilienza del settore irlandese delle carni bovine. Insieme alla necessità di evitare che la pressione al ribasso sui prezzi delle carni bovine irlandesi si ripercuota su altri Stati membri, detti problemi costituiscono problemi specifici ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali problemi specifici non possono essere affrontati mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da un lato, essi non sono specificamente collegati a una significativa turbativa o minaccia di turbativa del mercato. Dall'altro, le misure di cui al presente regolamento non sono adottate in un contesto di lotta contro la propagazione di una malattia.

(7)

Inoltre, gli strumenti disponibili nell'ambito della politica agricola comune, quali l'intervento pubblico e gli aiuti all'ammasso privato, non sono adatti a rispondere alle esigenze del settore irlandese delle carni bovine. È pertanto opportuno fornire all'Irlanda una sovvenzione finanziaria a sostegno degli allevatori del settore che intraprendono azioni atte a migliorare la propria resilienza e sostenibilità, compreso l'adattamento della produzione ai mercati con requisiti diversi da quelli del Regno Unito.

(8)

È opportuno che l'aiuto dell'Unione messo a disposizione dell'Irlanda tenga conto delle principali caratteristiche del settore irlandese delle carni bovine, tra cui la quota di allevatori specializzati in carni bovine e la vulnerabilità di tale settore alle turbative delle esportazioni.

(9)

È opportuno che l'Irlanda elabori misure volte a ridurre la produzione e a ristrutturare il settore nazionale delle carni bovine per preservarne la redditività a lungo termine, sulla base di una o più delle seguenti attività: promozione della sostenibilità ambientale ed economica, sviluppo di nuovi mercati e miglioramento della qualità delle carni bovine.

(10)

È opportuno che l'Irlanda distribuisca l'aiuto mediante misure basate su criteri oggettivi e non discriminatori, garantendo al tempo stesso che gli allevatori del settore delle carni bovine siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.

(11)

Poiché l'importo assegnato all'Irlanda compenserebbe solo in parte i costi effettivi che gravano sugli allevatori del settore delle carni bovine, è opportuno autorizzare l'Irlanda a concedere loro un sostegno supplementare, alle stesse condizioni di oggettività e non discriminazione ed evitando distorsioni della concorrenza.

(12)

Per offrire all'Irlanda la flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto in base alle esigenze dettate dalle circostanze, è opportuno autorizzarla a cumulare l'aiuto con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

(13)

A norma dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che il presente regolamento resti in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore. È opportuno che i pagamenti erogati dall'Irlanda ai beneficiari successivamente a tale periodo non siano ammissibili al finanziamento dell'Unione.

(14)

Al fine di garantire la trasparenza, il controllo e la corretta gestione degli importi messi a disposizione, è opportuno che l'Irlanda fornisca alla Commissione determinate informazioni, in particolare sulle misure concrete da adottare, sui criteri utilizzati per distribuire l'aiuto e sulle misure adottate per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interessato.

(15)

Per garantire che gli allevatori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che l'Irlanda possa attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un importo totale di 50 000 000 EUR per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento agli allevatori del settore delle carni bovine, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   L'Irlanda utilizza l'importo messo a sua disposizione per le misure di cui al paragrafo 3. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

3.   Le misure adottate dall'Irlanda sono volte a ridurre la produzione o a ristrutturare il settore delle carni bovine e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

a)

attuare sistemi per la qualità nel settore delle carni bovine o progetti intesi a promuovere la qualità e il valore aggiunto;

b)

promuovere la diversificazione del mercato;

c)

tutelare e migliorare la sostenibilità ambientale, climatica ed economica degli allevamenti.

4.   L'Irlanda garantisce che, se gli allevatori del settore delle carni bovine non sono i beneficiari diretti dei pagamenti dell'aiuto dell'Unione, il vantaggio economico di quest'ultimo è trasferito integralmente su di loro.

5.   Le spese sostenute dall'Irlanda in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 maggio 2020.

6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Articolo 2

L'Irlanda può concedere un sostegno nazionale supplementare per le misure adottate in applicazione dell'articolo 1, pari al massimo al 100 % dell'importo fissato nell'articolo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.

L'Irlanda versa il sostegno supplementare al più tardi entro il 31 maggio 2020.

Articolo 3

L'Irlanda comunica alla Commissione quanto segue:

a)

senza indugio e non oltre il 31 luglio 2019:

i)

una descrizione delle misure da adottare;

ii)

i criteri utilizzati per determinare le modalità di concessione dell'aiuto;

iii)

l'effetto previsto delle misure;

iv)

le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto;

v)

le azioni intraprese per evitare distorsioni della concorrenza;

vi)

il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 2;

b)

entro e non oltre il 31 luglio 2020, gli importi totali versati per ciascuna misura (distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e sostegno supplementare), il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.