3.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1131 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2019

che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/1036 e il regolamento (UE) 2016/1037 consentono di applicare e riscuotere dazi antidumping e/o compensativi su talune merci nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (3).

(2)

Se il prodotto interessato è trasportato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale di uno Stato membro dell'Unione, provenendo dal territorio doganale dell'Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive in tal caso l'impiego di una dichiarazione di riesportazione, una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita per dichiarare il prodotto in questione prima della sua partenza. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il richiedente dovrebbe essere tenuto a presentare, entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva, una dichiarazione di ricevimento presso l'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di riesportazione o è stata registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita.

(3)

Se il prodotto interessato è trasportato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell'Unione, provenendo direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione, non è possibile servirsi degli strumenti previsti nel regolamento (UE) n. 952/2013. Per garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni necessarie a stabilire se sia dovuto il pagamento del dazio antidumping e/o compensativo o che siano assolti gli obblighi di registrazione e comunicazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5, 5 bis e 6, del regolamento (UE) 2016/1037, il prodotto interessato dovrebbe essere oggetto di una dichiarazione di ricevimento presentata dal ricevente entro 30 giorni dal ricevimento di detto prodotto su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Poiché lo Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva è il soggetto più idoneo a eseguire i controlli, la dichiarazione dovrebbe essere presentata all'autorità doganale competente di tale Stato membro.

(4)

Allo scopo di semplificare i controlli che le autorità doganali devono espletare ai sensi del presente regolamento, la nozione di debitore dovrebbe limitarsi, di norma, ai titolari di licenze che permettono di operare commercialmente nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva degli Stati membri che ricevono i prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura di tale piattaforma continentale o zona economica esclusiva, indipendentemente dal luogo di provenienza del prodotto interessato. Tuttavia, in specifiche situazioni, possono configurarsi come debitori anche persone diverse dai titolari di licenze.

(5)

In relazione ai casi in cui il prodotto interessato è vincolato al regime di perfezionamento attivo prima della sua consegna su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dell'Unione, occorre una norma speciale per evitare la possibile elusione del dazio antidumping e/o compensativo.

(6)

Al fine di garantire l'efficace funzionamento del quadro stabilito nel presente regolamento dovrebbero applicarsi, nella misura in cui siano rilevanti nell'ambito del presente regolamento, le pertinenti procedure già previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 per quanto riguarda il calcolo, la notifica, la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l'estinzione dell'obbligazione doganale e la costituzione di una garanzia.

(7)

Poiché le disposizioni sul controllo doganale previste nel regolamento (UE) n. 952/2013 non si applicano al di fuori del territorio doganale dell'Unione, è necessario adottare norme specifiche in merito ai controlli doganali nel presente regolamento.

(8)

Al fine di accordare alle autorità doganali un tempo sufficiente a prepararsi a esaminare le dichiarazioni di ricevimento, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere rinviata.

(9)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per la riscossione del dazio antidumping e/o compensativo su prodotti trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, nonché le procedure correlate alla notifica e alla dichiarazione di tali prodotti e al pagamento del suddetto dazio, laddove i prodotti in questione siano oggetto di uno degli atti seguenti:

a)

un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni;

b)

un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione;

c)

un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)   «autorità doganali»: le amministrazioni doganali degli Stati membri responsabili dell'applicazione del presente regolamento e della normativa doganale quale definita all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)   «piattaforma continentale»: la piattaforma continentale quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

3)   «zona economica esclusiva»: la zona economica esclusiva quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che sia stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro a norma della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

4)   «prodotto interessato»: le merci che sono oggetto di uno degli atti seguenti:

a)

un avviso di apertura di un'inchiesta antidumping o antisovvenzioni;

b)

un regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione;

c)

un regolamento di esecuzione della Commissione che impone un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo;

5)   «dichiarazione di ricevimento»: l'atto con cui il ricevente indica, nelle forme e modalità prescritte, il ricevimento dei prodotti interessati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, e che contiene i dati necessari per la riscossione dell'importo dovuto di un dazio antidumping e/o un dazio compensativo o per la comunicazione e/o registrazione in conformità di un atto di cui all'articolo 1, lettera a) o b);

6)   «obbligazione»: l'obbligo di una persona di pagare l'importo di un dazio antidumping e/o compensativo applicabile al prodotto interessato;

7)   «ricevente»: la persona titolare di una licenza o un'autorizzazione a esercitare attività economiche nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro e che riceve o ha predisposto il ricevimento del prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura in tale piattaforma continentale o in tale zona economica esclusiva;

8)   «debitore»: la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione.

Articolo 3

Presentazione di una dichiarazione di ricevimento

1.   Il ricevimento di un prodotto interessato su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro è attestato dal ricevente mediante una dichiarazione di ricevimento.

2.   La dichiarazione di ricevimento è presentata senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato, mediante procedimenti informatici, alle autorità doganali seguenti:

a)

qualora il prodotto interessato provenga dal territorio doganale dell'Unione, presso l'autorità doganale dello Stato membro in cui viene accettata la dichiarazione di riesportazione o viene registrata la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita;

b)

qualora il prodotto interessato non provenga dal territorio doganale dell'Unione, presso l'autorità doganale dello Stato membro cui appartiene la piattaforma continentale o zona economica esclusiva.

3.   La dichiarazione di ricevimento contiene i dati di cui alla parte I dell'allegato ed è corredata dei documenti a sostegno di tali dati.

4.   L'autorità doganale può consentire la presentazione della dichiarazione di ricevimento mediante mezzi diversi dai procedimenti informatici. In tal caso, il ricevente presenta il modulo cartaceo di cui alla parte II dell'allegato in originale e insieme a una copia, corredato dei documenti a sostegno dei dati forniti nel modulo. L'originale è conservato dall'autorità doganale. L'autorità doganale restituisce al ricevente la copia, dopo aver registrato la dichiarazione di ricevimento e averne accusato ricevuta.

5.   Gli Stati membri utilizzano le informazioni contenute nella dichiarazione di ricevimento per assolvere i propri obblighi di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafi 5 e 5 bis, del regolamento (UE) 2016/1037, nonché i loro obblighi di comunicazione nei confronti della Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1036 e dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1037.

Articolo 4

Obbligazione

1.   L'obbligazione sorge nelle seguenti circostanze:

a)

presentazione di una dichiarazione di riesportazione, una notifica di riesportazione o una dichiarazione sommaria di uscita in relazione al prodotto interessato, incluso un prodotto trasformato risultante dal prodotto interessato vincolato al regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, da trasportare su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro, in provenienza dal territorio doganale dell'Unione;

b)

ricevimento del prodotto interessato proveniente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro.

2.   Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera a), l'obbligazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di riesportazione o della registrazione della notifica di riesportazione o della dichiarazione sommaria di uscita.

Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), l'obbligazione sorge al momento del ricevimento dei prodotti interessati.

3.   Il debitore è il ricevente.

Quando la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione, la dichiarazione sommaria di uscita di cui al paragrafo 1, lettera a), o la dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 4 è redatta in base a dati che determinino la mancata riscossione totale o parziale del dazio antidumping e/o compensativo, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione o della notifica e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.

Quando per l'importo del dazio antidumping e/o del dazio compensativo corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.

4.   Il ricevente presenta la dichiarazione di ricevimento senza ritardo e al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento del prodotto interessato. Si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 3.

5.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione di riesportazione, la notifica di riesportazione o la dichiarazione sommaria di uscita forniscono le informazioni sulla piattaforma continentale o zona economica esclusiva dello Stato membro dove è trasportato il prodotto interessato, utilizzando il pertinente codice di riferimento addizionale definito nel dato 2/3 di cui all'allegato B, titolo II, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

6.   L'obbligazione sorge nel luogo in cui viene presentata la dichiarazione di ricevimento oppure, ove quest'ultima non sia stata presentata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, o dell'articolo 4, paragrafo 4, nel luogo in cui avrebbe dovuto essere presentata.

Articolo 5

Calcolo dell'importo del dazio antidumping e/o compensativo

1.   L'importo del dazio antidumping e/o compensativo dovuto è determinato, mutatis mutandis, sulla base delle norme del regolamento (UE) n. 952/2013 per il calcolo dei dazi all'importazione dovuti che erano applicabili al prodotto interessato nel momento in cui è sorta l'obbligazione relativa al prodotto stesso.

2.   Ove un prodotto interessato sia stato vincolato al regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013, il calcolo dell'obbligazione relativa ai prodotti trasformati risultanti dal prodotto interessato che sono riesportati e diretti alla piattaforma continentale o zona economica esclusiva di uno Stato membro è effettuato sulla base della classificazione tariffaria, del valore in dogana, del quantitativo, della natura e dell'origine del prodotto interessato vincolato al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa al prodotto interessato.

Articolo 6

Notifica, riscossione, pagamento, rimborso, sgravio ed estinzione dell'obbligazione e costituzione di una garanzia

Ai fini della notifica, della riscossione, del pagamento, del rimborso, dello sgravio e dell'estinzione di un'obbligazione e della costituzione di una garanzia, si applicano, mutatis mutandis, le pertinenti disposizioni del titolo III, capi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 7

Controlli da parte delle autorità doganali

1.   Le autorità doganali possono procedere all'esame del prodotto interessato e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità, possono verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di riesportazione, nella notifica di riesportazione, nella dichiarazione sommaria di uscita o nella dichiarazione di ricevimento e possono verificare l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento.

2.   Le autorità doganali possono esaminare la contabilità del debitore e altre scritture riguardanti le operazioni relative al prodotto interessato o precedenti e successive operazioni commerciali relative ai prodotti interessati stessi.

3.   Ove si accerti che una persona non ha assolto uno degli obblighi di cui al presente regolamento, le autorità doganali possono esaminare la contabilità della persona in oggetto e altre scritture relative alle operazioni riguardanti il prodotto interessato o precedenti o successive operazioni commerciali relative ai prodotti interessati stessi.

4.   I controlli e gli esami di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

Articolo 8

Conservazione di documenti e di altre informazioni e oneri e costi

In relazione alla conservazione di documenti e di altre informazioni si applica, mutatis mutandis, l'articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013.

In relazione agli oneri e ai costi si applica, mutatis mutandis, l'articolo 52 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica decorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO

PARTE I

Dati

Il ricevente presenta elettronicamente la dichiarazione di ricevimento, che contiene i seguenti dati:

1)

Nome, indirizzo e codice EORI del ricevente

2)

Descrizione del prodotto interessato oggetto della dichiarazione, codice delle merci (codice TARIC e codice addizionale TARIC, ove applicabile), massa lorda e netta, quantità espressa in unità supplementare (ove applicabile), codice del paese di origine e/o (ove applicabile) codice del paese di provenienza (1)

3)

Stato membro competente (si vedano l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 4, paragrafo 4)

4)

Numero dei regolamenti o avvisi di apertura applicabili alla dichiarazione

Misura applicabile:

Statistiche antidumping/compensative

Avviso di apertura

Registrazione

Dazio antidumping provvisorio

Dazio compensativo provvisorio

Dazio antidumping definitivo

Dazio compensativo definitivo

5)

Prezzo netto franco frontiera della piattaforma continentale o zona economica esclusiva.

6)

Calcolo dell'importo del dazio antidumping e/o compensativo provvisorio e/o definitivo, ove applicabile

7)

Data di ricevimento del prodotto interessato e, ove applicabile, MRN

8)

Documenti presentati, certificati e autorizzazioni, altri riferimenti (in caso di vendita del prodotto interessato, allegare la fattura)

9)

Data, nome e firma del ricevente

Le autorità doganali possono consentire che i suddetti dati siano forniti senza utilizzare procedimenti informatici. In tal caso, il ricevente utilizza il seguente modulo cartaceo «Dichiarazione di ricevimento».

PARTE II

Modulo

Image 1 Testo di immagine Image 2 Testo di immagine

Nota:

Il testo da riportare sulla copia della dichiarazione di ricevimento è:

«Copia

Per il ricevente».


(1)  Nel caso in cui le misure antidumping o antisovvenzioni siano state estese a prodotti provenienti da un paese diverso dal paese interessato dalle misure dopo un'indagine antielusione.