3.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1130 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2019

relativo alle condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (1), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1059/2003 costituisce il quadro giuridico per la classificazione regionale dell'Unione al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate.

(2)

L'articolo 4 ter del regolamento (CE) n. 1059/2003 conferisce alla Commissione il potere di stabilire, a livello dell'Unione, condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie territoriali menzionate allo stesso articolo.

(3)

Tali condizioni dovrebbero descrivere il metodo di assegnazione delle tipologie alle singole unità amministrative locali (LAU) e regioni di livello 3 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS).

(4)

Nell'applicare le condizioni uniformi è importante tenere conto delle circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali e ambientali.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata della tipologia basata sulla griglia e delle tipologie a livello LAU e livello NUTS 3 sono quelle indicate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.


ALLEGATO

1.   

Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata della tipologia basata sulla griglia sono le seguenti:

Elemento stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003

Denominazioni

Condizioni

Tipologia basata sulla griglia

«Celle rurali della griglia» o «Celle della griglia a bassa densità»

Celle della griglia di 1 km2 con una densità inferiore a 300 abitanti/km2 e altre celle al di fuori degli agglomerati urbani.

«Agglomerati urbani» o «Agglomerati a moderata densità»

 

Celle della griglia contigue (diagonali comprese) di 1 km2 con una densità di almeno 300 abitanti/km2 e un minimo di 5 000 abitanti nell'agglomerato.

«Centri urbani» o «Agglomerati ad alta densità»

Celle della griglia contigue (senza diagonali) di 1 km2 all'interno di un «agglomerato urbano» con una densità di almeno 1 500 abitanti/km2 e un minimo di 50 000 abitanti nell'agglomerato una volta colmate le lacune nei dati.

2.   

Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello LAU sono le seguenti:

Elemento stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003

Denominazioni

Condizioni

Grado di urbanizzazione (DEGURBA)

«Zone urbane»

«Città» o «Zone densamente popolate»

Unità territoriali di livello LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in centri urbani.

«Piccole città e sobborghi» o «Zone a densità intermedia di popolazione»

Unità territoriali di livello LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia e meno del 50 % della popolazione vive in centri urbani.

«Zone rurali» o «Zone scarsamente popolate»

Unità territoriali di livello LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia.

Zone urbane funzionali

«Zone urbane funzionali»

«Città»

Unità territoriali di livello LAU definite come «Città» o «Zone densamente popolate»

«Zone di pendolarismo»

Unità territoriali di livello LAU in cui almeno il 15 % della popolazione lavorativa è costituito da pendolari che lavorano in grandi città, enclave incluse ed exclave escluse.

Zone costiere

«Zone costiere»

Unità territoriali di livello LAU situate sulla costa o aventi almeno il 50 % della superficie a una distanza dal mare inferiore a 10 km. Sono aggiunte le enclave (LAU non costiere circondate da LAU costiere adiacenti).

«Zone non costiere»

Unità territoriali di livello LAU che non sono «Zone costiere», vale a dire non situate sulla costa e aventi meno del 50 % della superficie a una distanza dal mare inferiore a 10 km.

3.   

Le condizioni uniformi per l'applicazione armonizzata delle tipologie a livello NUTS 3 sono le seguenti:

Elemento stabilito nel regolamento (CE) n. 1059/2003

Denominazioni

Condizioni

Tipologia urbana-rurale

«Zone prevalentemente urbane»

Regioni di livello NUTS 3 in cui almeno l'80 % della popolazione vive in agglomerati urbani.

«Zone intermedie»

Regioni di livello NUTS 3 in cui più del 50 % e meno dell'80 % della popolazione vive in agglomerati urbani.

«Zone prevalentemente rurali»

Regioni di livello NUTS 3 in cui almeno il 50 % della popolazione vive in celle rurali della griglia.

Tipologia metropolitana

«Zone metropolitane»

Un'unica regione o un'aggregazione di regioni di livello NUTS 3 in cui almeno il 50 % della popolazione vive in zone urbane funzionali di almeno 250 000 abitanti.

«Zone non metropolitane»

Regioni di livello NUTS 3 che non sono «Zone metropolitane».

Tipologia costiera

«Zone costiere»

Regioni di livello NUTS 3 situate sulla costa o in cui almeno il 50 % della popolazione vive a una distanza dalla costa inferiore a 50 km, nonché la regione di livello NUTS 3 di Amburgo (Germania).

«Zone non costiere»

Regioni di livello NUTS 3 che non sono «Zone costiere».