3.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1129 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 2019

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, l'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 21 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e l'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 impongono agli Stati membri di archiviare le informazioni relative alle importazioni esenti dall'IVA da essi raccolte ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) e di concedere agli altri Stati membri l'accesso automatizzato a tali informazioni, al fine di aiutare gli Stati membri a identificare discrepanze nelle dichiarazioni IVA e potenziali frodi all'IVA.

(2)

Le informazioni relative a tali importazioni esenti dall'IVA sono già raccolte dalle autorità doganali nazionali a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e trasmesse alla Commissione per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4). L'archiviazione e l'accesso automatizzati alle informazioni relative alle importazioni esenti dall'IVA di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbero avvenire per mezzo dello stesso sistema elettronico ai fini dell'efficienza. Al fine di garantire l'attuazione uniforme di tali articoli del suddetto regolamento, è necessario specificare quali dati delle informazioni doganali raccolte a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 corrispondono alle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010.

(3)

Le modalità tecniche relative alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 dovrebbero consentire alle autorità fiscali nazionali e ai funzionari di collegamento di Eurofisc un accesso automatizzato al sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(4)

L'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 concede ai funzionari di collegamento di Eurofisc l'accesso automatizzato a talune informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli. La ricerca automatizzata di tali informazioni dovrebbe essere effettuata mediante una versione del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), appositamente sviluppato ai fini dell'articolo 21 bis di detto regolamento. Nell'ambito dell'IVA, i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero essere in grado di richiedere dati identificativi precisi concernenti i veicoli e i relativi proprietari e intestatari. A tal fine si dovrebbero specificare i dati e i mezzi impiegati per estrarre i dati dal sistema. È altresì necessario definire la disponibilità e l'affidabilità del sistema, come gli scambi saranno resi sicuri e quale rete di comunicazione sarà usata.

(5)

A livello nazionale, le richieste di accesso in entrata ai dati di immatricolazione dei veicoli a fini dell'IVA saranno di norma elaborate dalle autorità responsabili dell'immatricolazione dei veicoli in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere la facoltà di decidere se affidare tale mansione a un'autorità diversa, se del caso. Per quanto riguarda le richieste in uscita, anche in questo caso gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se affidare la responsabilità dell'elaborazione di tali richieste alle rispettive autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli o a un'altra autorità, come le autorità fiscali.

(6)

L'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), e l'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 stabiliscono le condizioni alle quali deve essere concesso l'accesso a talune informazioni. Al fine di realizzare tali condizioni, gli Stati membri dovrebbero assegnare un'identificazione personale unica dell'utente a ciascuno dei loro funzionari di collegamento di Eurofisc e mettere a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione un elenco di tali identificazioni personali dell'utente. Essi dovrebbero altresì garantire che ogni richiesta automatizzata di informazioni in uscita trasmessa dai rispettivi funzionari di collegamento di Eurofisc contenga l'identificazione personale dell'utente.

(7)

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 21, paragrafo 2 bis, e l'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 devono essere applicati dal 1o gennaio 2020, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio (5). Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto anch'esse applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2020.

(8)

Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione (6) è modificato come segue:

(1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione dell'articolo 14, dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), dell'articolo 21 bis, paragrafi 1 e 2, degli articoli 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.»;

(2)

sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 5 bis

Scambio di informazioni doganali

1.   L'archiviazione e l'accesso automatizzato alle informazioni, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 da parte delle autorità competenti si effettuano per mezzo del sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*1).

2.   L'accesso automatizzato a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010 è concesso al livello degli articoli di una dichiarazione doganale conformemente a quanto disposto all'allegato B, titolo I, capo 2, sezione 3, e al capo 3, sezione 1, colonna H1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (*2).

3.   Ciascun articolo è identificato dalle seguenti informazioni, conformemente a quanto disposto all'articolo 226 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447:

a)

il numero di riferimento principale (MRN); e

b)

la data di accettazione della dichiarazione in dogana.

4.   L'allegato VII del presente regolamento stabilisce quali informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 corrispondono ai dati del sistema doganale definito all'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 5 ter

Scambio di informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli

1.   La ricerca automatizzata delle informazioni di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010 (“dati di immatricolazione dei veicoli”) avviene tramite l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), appositamente sviluppata ai fini dell'articolo 21 bis di detto regolamento, e le versioni aggiornate di detto software.

La ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentralizzata.

I dati di immatricolazione dei veicoli scambiati attraverso il sistema EUCARIS sono trasmessi in forma cifrata.

La versione specifica dell'applicazione software sviluppata dalla parte operativa designata di EUCARIS per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 è distinta dalle altre versioni di detta applicazione software disponibile in EUCARIS. Le ricerche automatizzate avvengono in conformità con i requisiti per la sicurezza dei dati e alle condizioni tecniche dello scambio dei dati di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (*3). I dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare e i tipi di ricerche consentite sono specificati all'allegato VIII del presente regolamento.

2.   L'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli avviene per mezzo della rete di comunicazione dei servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA) e dei relativi sviluppi ulteriori.

3.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la ricerca automatizzata e l'accesso automatizzato ai dati di immatricolazione dei veicoli sia possibile 24 ore/giorno e 7 giorni/settimana. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano reciprocamente senza indugio, con l'ausilio della parte operativa designata di EUCARIS, se del caso. Lo scambio di dati automatizzato è ristabilito il più presto possibile.

4.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità nazionale come punto di contatto nazionale responsabile nello Stato membro per l'elaborazione delle richieste in entrata di dati di immatricolazione dei veicoli ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 bis del regolamento (UE) n. 904/2010 e un'autorità responsabile dell'elaborazione delle richieste in uscita. La medesima autorità può essere responsabile dell'elaborazione di entrambi gli scambi. Lo Stato membro ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 5 quater

Identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso alle informazioni raccolte dalle autorità doganali, agli elenchi riepilogativi raccolti a norma del titolo XI, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e ai dati di immatricolazione dei veicoli.

Per consentire a uno Stato membro di identificare un funzionario di collegamento di Eurofisc che ha accesso alle informazioni fornite da detto Stato membro alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o all'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o all'articolo 21 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, si attuano le seguenti modalità:

a)

ciascuno Stato membro assegna un'identificazione personale unica dell'utente ad ogni funzionario di collegamento di Eurofisc;

b)

ciascuno Stato membro gestisce e aggiorna prontamente un elenco dei nomi e delle identificazioni personali uniche dell'utente di ogni funzionario di collegamento di Eurofisc e mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l'elenco aggiornato;

c)

ciascuno Stato membro garantisce che le ricerche automatizzate effettuate nelle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), o dell'articolo 21, paragrafo 2 bis, lettera d), o dell'articolo 21 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010, contengano l'identificazione personale unica dell'utente di ogni funzionario di collegamento di Eurofisc che accede alle informazioni.

(*1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558)."

(*2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1)."

(*3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).»;"

(3)

negli allegati sono aggiunti gli allegati di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(5)  Regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 904/2010 e (UE) 2017/2454 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le modalità d'applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 29 dell'1.2.2012, pag. 13).


ALLEGATO

«ALLEGATO VII

Insieme comune di dati e modalità tecniche per l'archiviazione delle informazioni doganali e l'accesso automatizzato alle stesse

La tabella stabilisce quali informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010 corrispondono ai dati scambiati tramite il sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 904/2010

Numero d'ordine del dato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

Nome del dato e informazioni aggiuntive di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

N. di identificazione IVA dell'importatore nel paese di importazione

3/40 FR1

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi (parte: importatore)

N. di identificazione IVA del rappresentante fiscale dell'importatore nel paese di importazione

3/40 FR3

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi (parte: rappresentante fiscale)

N. di identificazione IVA dell'acquirente in un altro Stato membro

3/40 FR2

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi (parte: acquirente)

Paese di origine

5/15 o 5/16

Paese di origine o paese di origine preferenziale

Paese di destinazione

5/8

Paese di destinazione

Codice della merce

6/14

Codice della merce - codice della nomenclatura combinata

Importo totale

4/4 B00

Base imponibile (*1)

Prezzo dell'articolo

8/6

Valore statistico

Peso netto

6/1

Massa netta (kg)

La valuta delle informazioni archiviate nel sistema elettronico di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è l'euro. Il sistema fornisce automaticamente il tasso di cambio fra la valuta dello Stato membro di importazione e l'euro.

ALLEGATO VIII

Insieme comune di dati e modalità tecniche per la ricerca automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli

1.   OBBLIGO

Si comunica ogni dato indicato alla sezione 4 del presente allegato, se le informazioni sono disponibili nel registro nazionale dei veicoli dello Stato membro.

2.   RICERCA DEL PROPRIETARIO/INTESTATARIO DI UN VEICOLO

Esistono cinque modi diversi per cercare i dati di immatricolazione di un veicolo:

(1)

per numero di telaio (VIN), data e ora di riferimento (facoltativi),

(2)

per numero di targa, numero di telaio (VIN) (facoltativo), data e ora di riferimento (facoltativi),

(3)

per intestatario del veicolo, data di nascita (facoltativa), data e ora di riferimento (facoltativi),

(4)

per proprietario del veicolo, data di nascita (facoltativa), data e ora di riferimento (facoltativi),

(5)

per numero di identificazione IVA del proprietario/intestatario del veicolo, data e ora di riferimento (facoltativi).

Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente allegato, gli Stati membri possono decidere di non attuare tutte le modalità di ricerca disponibili se, nel caso delle richieste in uscita, essi ritengono che una o più di esse non soddisfino le esigenze dei rispettivi funzionari di collegamento di Eurofisc oppure, nel caso delle richieste in entrata, le informazioni richieste non siano disponibili nel registro nazionale dei veicoli dello Stato membro.

3.   TIPI DI INTERROGAZIONI

In base all'insieme di dati di cui alla sezione 4 del presente allegato e del tipo di ricerca di cui alla sezione 2, è possibile effettuare sette diversi tipi di interrogazione.

(1)

Richiesta relativa al proprietario/intestatario di un veicolo

Richiesta di un insieme limitato di informazioni relative al veicolo, oltre al proprietario/intestatario del veicolo, in base al codice paese e al numero di targa o al numero di telaio (VIN) nonché a data e ora di riferimento. Se la richiesta è effettuata per numero di telaio, è possibile trasmettere la richiesta ad alcuni o a tutti i paesi collegati.

(2)

Richiesta estesa relativa al proprietario/intestatario di un veicolo

Richiesta di un insieme esteso di informazioni relative al veicolo, ai dati di immatricolazione e al proprietario/intestatario del veicolo in base al codice paese e al numero di targa o al numero di telaio (VIN) nonché a data e ora di riferimento. Se la richiesta è effettuata per numero VIN, è possibile trasmettere la richiesta ad alcuni o a tutti i paesi collegati.

(3)

Richiesta storica relativa al proprietario/intestatario di un veicolo

Richiesta relativa all'elenco di tutti i precedenti proprietari/intestatari di un veicolo, in qualsiasi paese il veicolo sia stato immatricolato in precedenza, impiegando il numero di telaio (VIN), senza data/ora di riferimento. È possibile trasmettere la richiesta ad alcuni o a tutti i paesi collegati.

(4)

Richiesta relativa a veicoli per proprietario/intestatario

Richiesta relativa a tutti i veicoli, con un insieme limitato di dati identificativi, immatricolati a nome di una persona fisica in base a nome, cognome, data di nascita (facoltativa) o identificativo (facoltativo) del proprietario/intestatario o di una persona giuridica in base alla ragione sociale registrata.

(5)

Richiesta di veicolo per numero di identificazione IVA

Richiesta relativa a tutti i veicoli, con un insieme limitato di dati identificativi, immatricolati a nome di una persona fisica o di una persona giuridica in base al numero di identificazione IVA.

(6)

Una versione per lotto delle suillustrate interrogazioni 1, 2, 3, 4, e 5 contenenti diversi casi. Un lotto sarà sempre trasmesso a uno specifico paese.

(7)

Una richiesta con o senza esiti contenente diversi numeri di telaio (VIN) trasmessa a diversi paesi. In risposta lo Stato membro richiedente riceverà diverse tabelle (una per Stato membro rispondente) con un'indicazione di quali VIN sono stati reperiti. Questa funzione sarà disponibile solo in modalità per lotto.

Solitamente, per effettuare un'interrogazione si usano data/ora attuali, ma è possibile effettuare una ricerca con data/ora di riferimento nel passato. Se si effettua un'interrogazione con data/ora di riferimento nel passato e nel registro dello Stato membro specifico non sono disponibili informazioni storiche in quanto non registrate, si possono inviare le informazioni attuali indicando che si tratta di informazioni attuali.

Fatti salvi gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente allegato, gli Stati membri possono decidere di non attuare tutte le modalità di interrogazione disponibili se, nel caso delle richieste in uscita, essi ritengono che una o più di esse non soddisfino le esigenze dei rispettivi funzionari di collegamento di Eurofisc oppure, nel caso delle richieste in entrata, le informazioni richieste non siano disponibili nel registro nazionale dei veicoli dello Stato membro.

4.   INSIEME DI DATI

Dati relativi all'intestatario del veicolo

Cognome (ragione sociale) dell'intestatario dell'immatricolazione

Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Nome

Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Indirizzo

Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, la località di residenza, il paese di residenza ecc. e l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile

Data di nascita

 

Persona giuridica

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Numero di identificazione

Identificativo unico della persona o della società

Tipo di numero di identificazione

Il tipo di numero di identificazione (per esempio numero di passaporto)

Numero di identificazione IVA

 

Titolarità - data di inizio

Data di inizio della titolarità del veicolo. La data spesso corrisponderà a quella impressa nel campo (I) del certificato di immatricolazione del veicolo

Titolarità - data di fine

Data di fine della titolarità del veicolo

Dati relativi al proprietario del veicolo

Cognome (ragione sociale) del proprietario

Si utilizzano campi separati per il cognome, i titoli ecc. e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Nome

Si utilizzano campi separati per i nomi e le iniziali e il nome è comunicato in un formato stampabile.

Indirizzo

Si utilizzano campi separati per la via, il numero civico, il codice postale, la località di residenza, il paese di residenza ecc. e l'indirizzo è comunicato in un formato stampabile

Data di nascita

 

Persona giuridica

Persona fisica, associazione, società, azienda ecc.

Numero di identificazione

Identificativo unico della persona o della società

Tipo di numero di identificazione

Il tipo di numero di identificazione (per esempio numero di passaporto)

Numero di identificazione IVA

 

Proprietà - data di inizio

Data di inizio della proprietà del veicolo. La data spesso corrisponderà a quella impressa nel campo (I) del certificato di immatricolazione del veicolo

Proprietà - data di fine

Data di fine della proprietà del veicolo

Dati relativi ai veicoli

Numero di targa

 

Numero di telaio/VIN

 

Paese di immatricolazione

 

Costruttore

(D.1) per esempio Ford, Opel, Renault ecc.

Modello commerciale di veicolo

(D.3) per esempio Focus, Astra, Megane

Categoria di veicolo/codice categoria UE

P. es. ciclomotori, motociclette, autoveicolo ecc.

Colore

 

Chilometraggio

 

Massa

Massa del veicolo in esercizio

Data di prima immatricolazione:

Data della prima immatricolazione in qualsiasi parte del mondo

Immatricolazione (attuale) - data di inizio

Data dell'immatricolazione cui si riferisce il certificato specifico del veicolo

Immatricolazione - data di fine

Data di fine immatricolazione cui si riferisce il certificato specifico del veicolo. È possibile che tale data indichi il periodo di validità impresso sul documento se non è illimitato (abbreviazione del documento = H).

Status

Radiato, rubato, esportato ecc.

Status - data di inizio

 

Status - data di fine

 

»

(*1)  Se il codice unionale inserito per il dato n. 4/3 (Calcolo delle imposte – Tipo di imposta) è B00.