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17.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 159/26 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/978 DELLA COMMISSIONE
del 14 giugno 2019
che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione (2) prevede una deroga al punto 4 del capitolo IV dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 per quanto riguarda il trasporto con imbarcazioni marittime di oli e grassi liquidi che sono destinati al consumo umano o che potrebbero essere utilizzati a tale scopo a determinate condizioni. |
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(2) |
Tali condizioni riguardano le attrezzature e le pratiche di spedizione nonché i criteri relativi alle sostanze da trasportare con un'imbarcazione marittima come carico precedente. Le sostanze che soddisfano tali criteri sono elencate nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 (Elenco dei carichi precedenti accettabili). |
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(3) |
Nel parere scientifico del 24 novembre 2016 (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha valutato l'accettabilità delle sostanze acetato di metile, etil ter-butiletere, solfato di ammonio e lignosolfonato di calcio come carichi precedenti. L'Autorità ha concluso che l'acetato di metile e l'etil ter-butiletere soddisfano i criteri di accettabilità come carico precedente, che per il solfato di ammonio solo i prodotti per alimenti soddisfano i criteri di accettabilità e che il lignosolfonato di calcio non soddisfa tali criteri. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare l'elenco dei carichi precedenti accettabili riportato nell'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è modificato come stabilito nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione del 28 maggio 2014 recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi (GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14).
(3) EFSA Journal 2017;15(1):4656.
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 579/2014 è così modificato:
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1) |
dopo la voce relativa al 2-etilesanolo è inserita la voce seguente:
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2) |
dopo la voce relativa al metanolo è inserita la voce seguente:
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